Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31077 del 28/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 31077 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 28487-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

POMODORINO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

2017
3013

VIRGINIO ORSINI 21, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI DEL RE, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIUSEPPINA DELL’AQUILA;

controricorrente

avverso la sentenza n. 110/2011 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 26/10/2011;

Data pubblicazione: 28/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO
MONDINI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa

ricorso.

RITA SANLORENZO che ha chiesto l’accoglimento del

ORDINANZA
considerato che:
1. la Agenzia delle Entrate, vistasi rigettare dalla Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, con sentenza n.110/20/2011 del 26 ottobre 2011,
l’appello proposto contro la decisione di prime cure, in ragione del fatto che
l’impugnazione aveva prospettato eccezioni nuove e come tali, ai sensi dell’art.

della suddetta sentenza per dedotta violazione dell’art. 57, in relazione all’art.
360, comma 1, n. 4), c.p.c.;
2. si legge nella sentenza che la società I! Pomodorino aveva impugnato una
cartella di pagamento emessa a seguito di controllo ex art. 36-bis d.P.R.
600/73, che, nella contumacia dell’ufficio, la cartella era stata annullata dalla
Commissione Tributaria Provinciale perché assolutamente priva di motivazione
e perché relativa a pretese omissioni o pretesi ritardi nell’adempimento di
obblighi tributari per i quali la contribuente aveva chiesto il condono ex art. 9bis, L. 289/2002 e malgrado non risultasse esservi stato alcun atto di diniego
del condono stesso da parte dell’Ufficio e che, infine, “avverso detta decisione
[di primo grado] ha proposto appello l’ufficio rilevando che il condono non era
applicabile perché non erano state pagate tutte le rate”;
3. la Procura Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
4. l’intimata società n Pomodorino resiste con controricorso;
ritenuto che:
5. l’Agenzia niente lamenta riguardo al fatto che la Commissione Tributaria
Regionale abbia affermato -contrariamente a quanto riportato nel ricorso- che
l’appello è stato centrato unicamente contro le affermazioni della Commissione
Provinciale relative al condono e non anche contro l’affermazione relativa al
difetto di motivazione della cartella e pertanto, in difetto della deduzione di
errore “in procedendo” e violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sulla
statuizione della Commissione Provinciale relativa al difetto di motivazione è
sceso il giudicato, con la conseguenza finale che il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile per carenza d’interesse (art. 100 c.p.c.). Infatti, anche

57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n, 546, inammissibili, ha chiesto la cassazione

ipotizzando che il motivo fatto valere (v. sopra, punto 1 e punto 2, ultima
parte) sia fondato e che quindi la sentenza impugnata debba essere cassata
per avere la Commissione Regionale erroneamente respinto (rectius: ritenuto
inammissibile), ai sensi dell’ art. 57 d.lgs. 546/92, l’appello centrato sulla
questione del condono, resterebbe fermo l’annullamento della cartella per
effetto della statuizione ormai definitiva della Commissione Provinciale;

giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza;
PQM
la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Agenzia delle Entrate
avverso la sentenza n.110/20/2011 emessa dalla Commissione Tributaria
Regionale del Lazio il 26 ottobre 2011;
compensa le spese del merito;
condanna la Agenzia delle Entrare a rifondere alla società a responsabilità
limitata II Pomodorino, le spese di causa, liquidate in complessivi C 4000,00
oltre spese forfetarie, Iva, cpa di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 dicembre 2017, su
relazione del Consigliere Dottor Antonio Mondini.

6. le spese del merito devono essere compensate mentre le spese del presente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA