Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31076 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2018, (ud. 13/09/2018, dep. 30/11/2018), n.31076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 52-2017 proposto da:

B.C.C.F., elettivamente domiciliato in VIBO

VALENTIA (VV) VIA MORICCA, 12, presso lo studio dell’avvocato

FRANCESCO DE LUCA che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FILIPPO CIVININI 85, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO

MARIANI, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA ANTONIETTA LA

MONICA;

– controricorrente –

e contro

P.V., B.C.C.M.;

– intimati –

per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G. 1577/2009

del TRIBUNALE di VIBO VALENTIA, depositata il 14 novembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 13 settembre 2018 dal Consigliere Relatore Dott.

VINCENZO CORRENTI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. CELENTANO CARMELO che, visto

l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera

di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso con i conseguenti

provvedimenti in ordine alla prosecuzione del giudizio.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso per regolamento necessario di competenza B.C.C.F. espone che il Tribunale di Vibo Valentia ha disposto ex art. 295 c.c. la sospensione del giudizio avente ad oggetto querela di falso in attesa della definizione di giudizio penale davanti alla Corte di Assise di Catanzaro.

Premette che P.C.D. e V. avevano proposto querela di falso convenendolo in giudizio per far dichiarare la falsità di un testamento olografo con cui il defunto zio F.M. lo aveva istituito erede universale.

II PM, intervenuto nel giudizio, aveva dichiarato che era stata esercitata l’azione penale contro il B. per i reati di cui agli artt. 485,491,591 e 643 c.p. e che pendeva nella fase delle indagini preliminari un procedimento per falsa perizia a carico del CTU mentre il B. aveva chiesto di accertare l’avvenuto trasferimento in sede penale di tutte le domande dei P..

Col primo motivo lamenta l’adozione del provvedimento di sospensione da parte del giudice monocratico anzicchè collegiale, col secondo l’errata motivazione dell’ordinanza.

Ha replicato P.C.D. deducendo l’inesistenza della notifica a P.V., la carenza di interesse e l’inammissibilità delle censure.

Con ordinanza interlocutoria 19 ottobre 2017 è stato disposto il rinnovo della notifica a P.V..

Il PG Celentano ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso con le seguenti considerazioni:

Il primo motivo involge non una questione di competenza ma di rito.

Il secondo è inammissibile sotto il profilo del vizio motivazionale ed anche a voler ritenere formulata una denunzia di violazione dell’art. 295 c.p.c., trattandosi di querela di falso in relazione ad un giudizio penale di falso, i due processi riguardano gli stessi fatti e l’effetto giuridico dedotto nel processo civile è collegato normativamente alla commissione del reato, potendo la sentenza penale esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile.

Rileva il Collegio che è preliminare ed assorbente la carenza di interesse al ricorso espressamente eccepita dal controricorrente, (che ha anche dedotto essere stata la controparte a chiedere la sospensione del processo), stante l’avvenuto trasferimento dell’azione civile nel processo penale, circostanza pacifica, riconosciuta a pagina 4 del ricorso.

Il ricorrente non può dolersi della mancata estinzione e non dimostra un concreto ed attuale interesse alla censura (Cass. 23.8.2007 n. 17937 ex multis).

Donde l’inammissibilità del ricorso e la condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 3000 di cui 200 per esborsi, oltre spese forfettarie nel 15%, dando atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex D.P.R. 115 del 2002.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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