Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31076 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31076 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO

ORDINANZA

sul ricorso 23076-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

EQUITALIA POLIS SPA, elettivamente domiciliato in ROMA
2017
3012

VIA

CLAUDIO

MONTEVERDI

16,

pre-Sso

dell’avvocato PATRIZIA AMORETTI,

ln

studio

rappresentato e

difeso dall’avvocato FRANCESCO PAOLO MANSI;
– controricorrente nonché contro

SO GE CLI SPA;

Data pubblicazione: 28/12/2017

- intimato –

avverso la sentenza n. 267/2011 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata il 05/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 07/12/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO

MONDINI.

ORDINANZA
rilevato che:
1. la So.Ge.Cli. spa presentava richiesta di definizione ex art. 9 bis, L. 27
dicembre 2002, n. 289, delle pendenze Iva, Irpeg e Irap, per l’anno 2002,
senza tuttavia poi rispettare i termini di versamento delle due rate del condono
successive alla prima e veniva pertanto iscritta a ruolo per il recupero di tali

1.2. la So.Ge.Cli. Spa impugnava la cartella sia nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate che del concessionario della riscossione Gest Line spa, poi divenuto
Equitalia Polis spa e da ultimo Equitalia Sud spa;
1 . 3. I a Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, in accoglimento
dell’impugnazione, annullava la cartella sul rilievo che il mancato pagamento
delle due rate avrebbe giustificato l’iscrizione a ruolo delle rate stesse ma non
delle somme in effetti iscritte dato che la procedura di condono si era
perfezionata con il pagamento della prima rata e sul rilievo che la cartella era
illegittima perché emessa senza essere stata preceduta dalla comunicazione
prevista dall’art. 6, comma 5, della Legge 27 luglio 2002 n. 212;
1.4. la Commissione Tributaria Regionale della Campania, rigettava l’appello
della Agenzia delle Entrate con sentenza n.267/18/11, del 5 ottobre 2011,
confermativa della sentenza di primo grado;
1.5. l’ Agenzia delle Entrate ha chiesto la cassazione della sentenza della
Commissione Regionale per i motivi seguenti:
1.5.1 violazione e falsa applicazione dell’ art. 9-bis della legge n. 289/2002, in
relazione all’art. 360 comma 1°, n. 3, c.p.c. per avere la Commissione errato
nel non ritenere che il condono ex art. 9 bis fosse condizionato all’integrale
versamento di quanto dovuto e che quindi il pagamento non integrale
giustificasse la pretesa dell’Amministrazione finanziaria dell’intero importo delle
imposte non versate;
1.5.2. violazione e falsa applicazione dell’art. 36-bis della D.P.R. n. 600/1973 e
dell’art. 6, comma 5, della Legge 212/00, in relazione all’art. 360 comma 1°,
n. 3, c.p.c., per avere la Commissione errato nel ritenere che, ai fini della

imposte, maggiorate di sanzioni ed interessi;

legittimità della iscrizione a ruolo, avrebbero dovuto essere date alla
contribuente le comunicazioni previste dalle norme suddette;
1.6. l’Agenzia ha evidenziato che riguardo alla questione dell’efficacia o
inefficacia del condono pendeva tra le parti, di fronte a questa Corte, il
procedimento n. 6815/11;
1.7. la Equitalia Sud s.p.a. si è costituita con controricorso aderendo alle

1.8. la So.Ge.Cli. non ha svolto difese;
considerato che:
2. il primo motivo di ricorso deve essere giudicato fondato sulla scorta delle
ripetute affermazioni fatte da questa Corte ( d a ultimo con sentenze 22
dicembre 2016, n. 26683 e 13 gennaio 2016, n. 379, e in precedenza, tra
molte, con sentenze 23 settembre 2011, n. 19546 e 6 ottobre 2010, n.
20745 e con ordinanze 7 maggio 2013, n. 10650 e 3 maggio 2013, n. 10309),
per cui il condono ex art. 9-bis della I. n. 289 del 2002, relativo alla possibilità
di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute
emergenti dalle dichiarazioni presentate, mediante il solo pagamento
dell’imposta e degli interessi o, in caso di mero ritardo, dei soli interessi, senza
aggravi e sanzioni, costituisce una forma di condono clemenziale e non
premiale, con la conseguenza che tale condono, che non richiede alcuna
attività di liquidazione ex art. 36 bis, D.p.r. n. 600 del 1973 in ordine alla
determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo specificato
nella dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3, con gli
interessi di cui all’art. 4, dell’art. 9-bis stesso, è condizionato all’integrale
versamento di quanto dovuto e il pagamento rateale determina la definizione
della lite pendente solo se integrale, essendo invece insufficiente il solo
pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive.
Le affermazioni appena ricordate sono state ribadite anche con l’ordinanza
n.19123, emessa tra la Agenzia delle Entrate e la So.Ge.Cli. spa., il 6
novembre 2012, a definizione del procedimento n. 1685/2011, evocato dalla
Agenzia delle Entrate (v. punto 1.5) e da valorizzarsi in termini di precedente e

doglianze formulate dall’Agenzia delle Entrate;

non in termini di giudicato esterno, riguardando -contrariamente a quanto
affermato dall’ Agenzia- una procedura di condono diversa da quella di cui qui
si tratta perché relativa ad imposte e ad annualità in parte diverse (Irpef e Irap
degli anni 2002 e 2003);
3. il secondo motivo deve essere dichiarato fondato in riferimento all’art. 6,
comma 5, della Legge 27 luglio 2002, n. 212 (del quale unicamente e non

ha fatto uso) dato che tale articolo (ai sensi del quale “prima di procedere alle
iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni,
qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione,
l’amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio
postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i
documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a
trenta giorni dalla ricezione della richiesta”) è stato male applicato al caso di
specie in cui l’amministrazione ha incontestatamente proceduto all’iscrizione a
ruolo in base alle dichiarazioni della società contribuente senza che su queste
ultime sussistessero incertezze;
4.

atteso quanto precede, il ricorso deve essere accolto, la sentenza

n.267/18/2011 della Commissione Tributaria Regionale della Campania deve
essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da compiere, la causa
può essere decisa nel merito (art. 384, comma 2, ultima parte, c.p.c.) con
rigetto della domanda proposta dalla società per azioni So.Ge.Cli., in
liquidazione, avverso la cartella di pagamento n. 07120070016461926
notificatale in data 26 marzo 2007;
5. le spese del merito devono essere compensate mentre le spese del presente
giudizio devono seguire la soccombenza;
PER QUESTI MOTIVI
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza n. 267/18/11, emessa dalla
Commissione Tributaria Regionale della Campania in data 5 ottobre 2011 e
rigetta il ricorso iniziale proposto dalla società per azioni So.Ge.Cli., in
liquidazione, avverso la cartella di pagamento n. 07120070016461926
notificatale in data 26 marzo 2007;

anche dell’art. 36-bis del d.P.R. 600/73, la Commissione Tributaria Regionale

compensa tra tutte le parti le spese del merito;
condanna la società per azioni So.Ge.Cli., in liquidazione, a rifondere alla
Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi
C 4500,00, oltre spese prenotate a debito;
condanna la società per azioni So.Ge.Cli., in liquidazione, a rifondere alla
Equitalia Sud s.p.a. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 dicembre 2017 su relazione
del Consigliere Dottor Antonio Mondini.
Il Presidente
ttor Domeni

hindemi

3500,00 oltre spese forfetarie, Iva e c.p.a come per legge.

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