Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31075 del 28/12/2017
Civile Ord. Sez. 5 Num. 31075 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MONDINI ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso 20702-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro
MARINO MARIA ANTONIETTA;
– intimata
2017
3011
avverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
n.
293/2011
–
della
di SALERNO, depositata il
21/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
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al D7/12/2017 dal Congliert= Dott. ANTONIO
Data pubblicazione: 28/12/2017
MONDINI .
Ordinanza
premesso che:
1. l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza
resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. Salerno,
n.293/4/11 del 21.6.11, confermativa della sentenza di primo grado, con la
quale è stata annullata la cartella esattoriale n.100200600003937391, emessa
nei confronti di Marino Maria Antonietta, a seguito di diniego di condono ex
procedure automatizzate;
2. l’Agenzia ha impugnato la sentenza per due motivi:
2.1 violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 c.p.c., 124. disp.
att. c.p.c., 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere
la Commissione Tributaria Regionale della Campania ritenuto invalida la
cartella come conseguenza dell’annullamento del diniego da parte della
medesima Commissione, con sentenza n.224/02/07, qualificata come ormai
passata in giudicato malgrado fosse stata invece impugnata per Cassazione,
sul presupposto -violativo delle norme indicate- che, a fronte della mera
affermazione di definitività fatta dalla contribuente, non era stata data la prova
contraria;
2.2 violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., in relazione all’art. 360,
comma 1, n. 4, c.p.c. per avere la Commissione Tributaria Regionale della
Campania erroneamente omesso di disporre la sospensione del giudizio
riguardante la cartella malgrado la pendenza del pregiudiziale giudizio
riguardante il diniego di condono;
3. Marino Maria Antonietta non si è costituita;
considerato che:
4. la sentenza impugnata è in effetti errata, così come denunciato dall’Agenzia
delle Entrate con il primo dei due motivi di ricorso, posto che “la parte che
eccepisce il giudicato esterno ha l’onere di provare il passaggio in giudicato
della sentenza resa in altro giudizio, non soltanto producendola, ma anche
corredandola della idonea certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c., dalla quale
risulti che la pronuncia non è soggetta ad impugnazione, non potendosi
art.9-bis, L. 289 del 2002 ed a seguito di liquidazione dell’imposta secondo
ritenere che la mancata contestazione di controparte sull’affermato passaggio
in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che sia onere della
controparte medesima dimostrare l’impugnabilità della sentenza” (Cass., sez.
6-5, ordinanza n. 9746 del 18/04/2017);
5. consta (da accertamento a cui si è proceduto d’ufficio sulla scorta del potere
più volte messo in luce -da ultimo con sentenze n. 18634 del 27 luglio 2017 e
decisioni della Corte) che la causa relativa alla legittimità del diniego del
condono è stata definita con sentenza n.5861 del 2016 con la quale la
legittimità è stata riconosciuta;
6. quanto immediatamente precede toglie rilievo al secondo motivo di ricorso;
7. la sentenza impugnata va dunque cassata;
8. per l’esame degli ulteriori motivi di ricorso formulati nel giudizio di primo
grado, da parte della Marino contro la cartella, in aggiunta al motivo legato
all'(affermato) annullamento del diniego di condono, la causa deve essere
rimessa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa
composizione, la quale provvederà tenendo anche conto dei principi affermati
nella sentenza di questa Corte, n. 20435/2014, in tema di condonabilità dell’
IVA;
9. la Commissione tributaria regionale della Campania regolerà anche le spese
dell’intero giudizio;
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria della Campania, in diversa composizione, anche per la
regolamentazione delle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 dicembre 2017, su
relazione del Consigliere Dottor Antonio Mondini.
Il Presidente
n. 24740 del 4 dicembre 2015- di ricerca di giudicati esterni conseguenti a