Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31074 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 30/11/2018), n.31074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13157-2015 proposto da:

D.V.M., nella qualità di erede di D.V.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA CHIALA 125/D, presso lo studio

dell’avvocato FEDELMASSIMO RICCIARDELLI che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO PROPENSO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2863/2014 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 11/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) L’Avv. D.V.F., difeso da sè stesso e dall’Avv. D’Apuzzo, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Castellammare di Stabia il locale Condominio (OMISSIS), per ottenere il rimborso della spesa di Euro 3.000,00 da lui anticipata per l’esecuzione dei lavori di riparazione della terrazza di sua proprietà.

2) Il Giudice di Pace, con sentenza n. 732 del 31.03.2011, accoglieva la domanda. Riteneva non pertinente l’art. 1134 c.c., invocato dal Condominio e, viceversa, affermava che i lavori eseguiti erano stati utili alla conservazione del bene comune quali le “colonne portanti sul terrazzo dell’avv. D.V.”, con conseguente applicazione dell’art. 1110 c.c..

3) Il Condominio proponeva appello con atto notificato il 30.05.2011 a mani proprie dell’Avv. D.V., assegnando un termine a comparire inferiore ai 90 giorni stabiliti dall’art. 163 bis c.p.c. Alla prima udienza, in mancanza della costituzione dell’Avv. D.V., il Tribunale, su richiesta dell’appellante, disponeva la rinnovazione della notifica dell’atto di appello, che veniva effettuata a mani dell’Avv. D’Apuzzo, circostanza riferita dall’odierno ricorso.

Il Tribunale, con sentenza n. 2863/2014, in contumacia dell’appellato, accoglieva il gravame; rigettava l’originaria domanda e compensava le spese di lite.

4) Per la cassazione della sentenza, D.V.M., in qualità di erede testamentaria dell’Avv. D.V., ha proposto ricorso con atto notificato 1’11.05.2015, affidato a due motivi e illustrato da memoria.

Il Condominio ha resistito con controricorso.

Il relatore ha avviato la causa a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, proponendo il rigetto del ricorso.

5) Con il primo mezzo parte ricorrente deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 299 e 86 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Eccepisce la nullità della citazione introduttiva del giudizio di appello, come rinnovata a seguito dell’ordine del giudice, per via della inapplicabilità del principio di ultrattività del mandato nel caso di specie. Ciò in quanto la notifica era stata eseguita presso l’avv. D’Apuzzo, che non era più difensore del D.V., deceduto nelle more, in quanto gli era stata conferita una procura limitata al giudizio di primo grado. Deduce quindi che nella fase successiva alla chiusura del giudizio davanti al giudice di pace l’avv. D.V. era difeso solo da sè stesso.

In tale contesto, secondo parte ricorrente, il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza circa l’ultrattività del mandato non sarebbe operante, giacchè difetterebbe la condizione dell’originario conferimento di una procura valida anche per gli ulteriori gradi di giudizio.

Parte ricorrente rileva inoltre che la morte dell’Avv. D.V. costituiva fatto notorio e che tale evento comportava l’automatica interruzione del processo ex art. 86 c.p.c.. Ne deriverebbe, in tesi, che la mancata valida “riassunzione” del giudizio davanti al tribunale avrebbe determinato l’inammissibilità dell’appello.

4) La doglianza non merita accoglimento.

Va infatti smentito che il mandato all’avv. D’Apuzzo fosse stato limitato al solo primo grado di giudizio. Come rilevato in controricorso, l’attore D.V. aveva delegato l’avv. D’Apuzzo a difenderlo (assieme a sè stesso) “nella causa di cui alla citazione che precede “, conferendogli (testualmente) “ogni è più ampia facoltà di legge”.

Orbene, per giurisprudenza costante della Suprema Corte “La procura speciale al difensore, rilasciata in primo grado “per il presente giudizio” (o processo, causa, lite, etc.), senza alcuna indicazione delimitativa, esprime la volontà della parte di estendere il mandato all’appello, quale ulteriore grado in cui si articola il giudizio stesso, e, quindi, implica il superamento della presunzione di conferimento solo per detto primo grado, ai sensi dell’art. 83 c.p.c., u.c., norma che deve considerarsi operante solo quando vengano utilizzati termini assolutamente generici o quando la procura si limiti a conferire la rappresentanza processuale senza alcuna indicazione” (Cass. N.24973/16; N. 24092 del 2009)

Nel caso di specie in mancanza di formule limitatrici, il riferimento alla “causa” di cui alla citazione era quindi idoneo a investire il difensore nominato di tutti i poteri anche per l’eventuale grado di appello.

4.1) Ciò posto, la validità della notifica in rinnovazione effettuata a mani del suddetto avv. D’Apuzzo, discende dall’applicabilità del principio di ultrattività del mandato.

Il caso di specie si inquadra nell’ipotesi in cui si verifica, nel periodo compreso tra la pubblicazione della sentenza di primo grado e la proposizione del gravame, la morte o la perdita della capacità di agire della persona fisica.

La questione prospettata nel ricorso deve essere affrontata alla luce di Cass. S.U. n. 15295 del 2014.

Secondo tale pronuncia, qualora la procura sia stata conferita per tutti i gradi sussiste “il potere del difensore di proseguire il processo nonostante il verificarsi dell’evento interruttivo, insuscettibile di ledere il contraddittorio e di pregiudicare o menomare in qualche modo l’esercizio dell’attività tecnica difensiva, che è di esclusiva competenza del procuratore, sul quale graverà, se mai, l’onere (tenuto conto della personale responsabilità di cui si faceva cenno) di dare notizia dell’esistenza e pendenza del processo ai legittimati alla prosecuzione del giudizio per concordare con questi la determinazione di interrompere o meno il processo. L’unico, vero limite, invece, che il procuratore della parte può incontrare nell’esercizio del potere discrezionale di proseguire il processo successivamente all’evento interruttivo è quello del grado di giudizio, in pendenza del quale si è verificato l’accadimento”. Mentre, “allorchè, la parte abbia conferito procura ad litem per il solo giudizio di primo grado, il difensore, che non avesse dichiarato o notificato l’evento, potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell’atto di impugnazione, ma non potrebbe mai nè notificare validamente la sentenza nè, tantomeno, interporre o costituirsi nel giudizio di gravame. Diversamente, potrebbe attendere e svolgere legittimamente le attività in oggetto e quelle procuratorie in generale, qualora sia munito di procura anche per gli altri gradi di giudizio”.

Secondo le Sezioni unite, il procuratore costituito in primo grado, qualora, come nella specie, originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; inoltre è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. da parte del notificante. (Cass. 15295/2014 e nello stesso senso la sentenza invocata da parte ricorrente 19887/2014).

Vengono quindi meno le ragioni esposte in ricorso, anche avendo riguardo alla pretesa notoria conoscenza dell’evento interruttivo (morte dell’avv. D.V.) invocato in questo giudizio dalla ricorrente.

Deve, pertanto concludersi che l’appello era stato validamente introdotto. Ne discende il rigetto del motivo.

6) Con il secondo mezzo il ricorrente deduce la nullità del procedimento e della sentenza a norma dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5. Censura la sentenza nella parte in cui “assume che la parte appellata avrebbe dato prova sufficiente dei presupposti di fatto posti a base della domanda” (pag. 6 ricorso). Evidenzia che il giudice a quo non indica tali presupposti e che, presumendosi che siano quelli relativi all’urgenza della spesa sostenuta dal condominio, critica la valutazione del quadro probatorio effettuata dal Tribunale in distonia con l’apprezzamento del giudice di primo grado (pagg. 6 e 7 ricorso).

La doglianza costituisce un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito della causa, poichè chiede al giudice di legittimità di ripetere l’apprezzamento, esclusivamente di merito, relativo al valore probatorio delle risultanze di causa, con particolare riferimento alla verifica di attendibilità del teste G., già espletata dal giudice di merito. Questi ha ritenuto che dalla deposizione del teste, della cui credibilità soggettiva il tribunale comunque ha dubitato, non fossero emersi elementi sufficienti per reputare sussistente una situazione di degrado del bene comune tale da legittimare un intervento urgente di uno dei condomini.

Questa valutazione di merito, congrua e adeguata, non è censurabile in sede di legittimità.

Mette conto in proposito rilevare che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., n.5, ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 3, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134, (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11.9.2012) consente solo di denunciare l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo. La censura è stata abilmente rubricata con riferimento all’art. 132, n. 4, ma la sentenza in esame non presenta le anomalie motivazionali, così come specificate da Cass. Sez. Un. 8053/2014, che attengono a quel “minimo costituzionale” che deve essere garantito dalla motivazione, osservato il quale non è consentito il sindacato di legittimità.

Il dissenso valutativo rispetto al primo grado di giudizio e la valutazione circa l’assenza di urgenza di provvedere, situazione che non coincide necessariamente con lo stato di manutenzione molto precaria del bene che sarebbe stato confermato dal teste, non integrano certo l’ipotesi di motivazione apparente o irriducibilmente illogica.

7) Il ricorso deve, perciò, essere rigettato.

Le spese di questo grado sono liquidate come da dispositivo in favore di parte resistente.

Sussistono ratione temporis le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di giudizio, che liquida in Euro 1000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA come per legge.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile-2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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