Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31073 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 30/11/2018), n.31073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4344-2015 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUDOVISI 35,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO LAURO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE DILENGITE;

– ricorrente –

contro

F.F., F.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato CARLO

MILARDI, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO MARIA DI LEVA;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il

21/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Con ricorso ex art. 1170 c.c. e art. 703 c.p.c., depositato il 12.08.2010 presso il Tribunale di Torre Annunziata, F.A. e F.F. proponevano azione di manutenzione nel possesso nei confronti di S.A..

Quali proprietari dell’immobile sito in (OMISSIS), via (OMISSIS), chiedevano la demolizione del tetto dell’immobile di proprietà S., collocato in aderenza al fabbricato dei ricorrenti, in ragione della turbativa originata dalla violazione delle norme in materia di distanze tra costruzioni dettate dalla strumentazione urbanistica del Comune.

2) Con ordinanza del 20.2.2014, il Giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata accoglieva il ricorso.

3) Il Tribunale di Torre Annunziata, adito con reclamo ex art. 669-terdecies e art. 703 c.p.c., comma 3, rigettava il gravame con ordinanza depositata il 24.06.2014.

4) Per la cassazione di quest’ultima ordinanza, S.A. ha proposto ricorso straordinario ex art. 111 Cost., con atto notificato il 5.2.2015, affidato ad un motivo di articolato in più censure.

Gli intimati hanno resistito con controricorso ritualmente notificato il 13/17 marzo 2015.

Il relatore ha avviato la causa a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, proponendo l’inammissibilità del ricorso.

5) Va premesso che il procedimento possessorio in questione, essendo stato instaurato con ricorso depositato il 12.08.2010, è soggetto all’art. 703 c.p.c., così come modificato dal D.L. n. 35 del 2005, convertito in L. n. 80 del 2005. La versione attuale della norma ha sostituito alla struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio (affermata, com’è noto, dopo la novella di cui alla L. n. 353 del 1990 da Cass. S.U. n. 1984/98), una struttura solo eventualmente bifasica. L’art. 703 c.p.c., comma 4, infatti, rimette all’iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all’emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme delle cognizione piena.

Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all’ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi d’impugnazione.

Ciò posto, come eccepito in controricorso (pagg. 1-4) l’ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi degli art. 669-terdecies e art. 703 c.p.c., comma 3, in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affinchè possa essere oggetto di ricorso per cassazione.

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che “è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l’ordinanza sul reclamo nel procedimento possessorio a struttura eventualmente bifasica, delineata dall’art. 703 c.p.c., come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in L. 14 maggio 2005, n. 80, atteso che, in caso di prosecuzione del giudizio di merito, l’ordinanza rimane assorbita nella sentenza, unico provvedimento decisorio, mentre, in caso contrario, l’ordinanza stessa acquista una stabilità puramente endoprocessuale, inidonea al giudicato, o determina una preclusione “pro iudicato” da estinzione del giudizio. (Cass. n. 3629 del 17/02/2014; 16659/2017).

In definitiva, secondo questa giurisprudenza “non mette conto nella fattispecie optare per l’una o per l’altra soluzione, chè in entrambi i casi l’ordinanza emessa in sede di reclamo ex art. 669-terdecies e art. 703 c.p.c., comma 3, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.”.

5.2) Parte ricorrente sostiene viceversa che l’ordinanza de qua abbia assunto il carattere della decisorietà, traendo asseritamente tale conclusione da Cass. SU 26037/2013.

Il richiamo a tale pronuncia è inconferente. Le Sezioni Unite nella richiamata pronuncia hanno affermato che “il diniego di reintegra o manutenzione nel possesso, anche quando motivato in base al ravvisato difetto di giurisdizione del giudice ordinario, è reclamabile ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.”, poichè integra quella decisione che “respinge la domanda” di cui all’art. 703 medesimo codice di rito civile, comma 3, non sussistendo, inoltre, in tale ipotesi, a carico del giudice che abbia denegato la concessione dell’interdetto possessorio, alcuna necessità di fissare “ex officio” il termine per la prosecuzione del giudizio di merito, “atteso che – ai sensi del medesimo art. 703, comma 4, come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), n. 7.2), convertito in L. 14 maggio 2005, n. 80 – il carattere bifasico del procedimento possessorio è, ormai, soltanto eventuale”.

Dunque, non solo la fattispecie su cui si sono pronunciate le Sezioni Unite è diversa da quella oggetto del presente giudizio, ma, dall’iter argomentativo della sentenza non si inferisce la conclusione desunta dal ricorrente in merito alla decisorietà dell’ordinanza pronunciata sul reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies e art. 703 c.p.c..

6) Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso assorbe l’esame delle singole censure formulate dalla ricorrente.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

Ratione temporis sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alla refusione a controparte delle spese di lite, che liquida in 2000,00, Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto della sussistenza delle condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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