Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31073 del 28/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2017, (ud. 07/12/2017, dep.28/12/2017),  n. 31073

Fatto

RILEVATO

che:

p. 1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 39/09/2012 del 20.04.2012 con la quale la commissione tributaria regionale della Toscana, in riforma della prima decisione, ha ritenuto utili i versamenti effettuati dai contribuenti tra il 17 aprile ed il 25 giugno 2003, relativamente ai ruoli degli anni 1995, 1996 e 1997, ai fini della definizione di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 4, artt. 12, 15, 16 e art. 17, comma 1, nonchè al D.L. n. 281 del 2002, artt. 5 e 5 quinquies convertito con modificazione, dalla L. n. 27 del 2003.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto la validità dei pagamenti effettuati dai contribuenti in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. n. 143 del 2003 (entrata in vigore il 12.08.2003), sul presupposto che, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 2 della legge citata, “restano validi gli atti, i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodottisi sulla base del D.L. n. 59 del 2003”.

I contribuenti non si sono costituiti in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

p. 2.1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 289 del 2002, art. 12, della L. n. 212 del 2003, art. 1, comma 2, del D.L. n. 59 del 2003, art. 1, comma 1 in quanto, alla data del 16/05/2003, in forza della temporanea vigenza del D.L. n. 59 del 2003, non convertito in legge, potevano essere condonati soltanto i ruoli emessi dall’Ufficio ed affidati al Concessionario per la riscossione sino “al 31 dicembre 2000”, laddove il ruolo, nella specie, era stato affidato al Concessionario nel corso dell’anno 2001.

Con il secondo motivo, pur esso riferito al vizio di violazione di legge, si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 1, in cui il giudice territoriale sarebbe incorso ritenendo sussistente, nella specie, l’ipotesi di errore scusabile prevista da tale ultima disposizione.

p. 2.2 Il primo motivo è parzialmente fondato.

Questa Corte ha ribadito (Cass. 20746/2010; Cass. 104/2014; Cass. 11669/2016; 21416/2016) che “in tema di condono fiscale, la L. n. 289 del 2002, art. 12applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, ha introdotto una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dalla L. n. 289 del 2002, artt. 7,8,9,15 e 16 le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da attuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell’ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale”.

Ciò posto, il Collegio osserva che la L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2 – come sostituito dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 bis, introdotto dalla L. conversione n. 27 del 2003 fissava per il versamento della prima rata (non inferiore all’80% della somma prevista per la definizione dei carichi di ruolo pregressi) il termine del 16 aprile 2003 e per il versamento del residuo il termine del 16 aprile 2004. Il primo di tali termini fu differito, fermo restando il secondo, al 16.5.03 con il D.L. n. 59 del 2003, art. 1, non convertito. Il successivo D.L. n. 143 del 2003, convertito con la L. n. 212 del 2003, ha poi differito il primo termine dal 16 aprile 2003 al 16 ottobre 2003 (data poi ulteriormente spostata, con il D.L. n. 269 del 2003, convertito con la L. n. 326 del 2003, al 16 marzo 2004 e ancora, con il D.L. n. 335 del 2003, convertito con la L. n. 47 del 2004, al 16 aprile 2004) e ha rimesso al Ministro dell’Economia e delle Finanze la rideterminazione, tra gli altri, del secondo termine.

Va inoltre considerato che la legge di conversione del D.L. n. 143 del 2003, nel comma 2 del suo unico articolo, fece salvi gli effetti del già menzionato D.L. n. 59 del 2003, non convertito, e, inoltre, stabilì espressamente: “Sono utili i versamenti… effettuati tra il 17 aprile 2003 ed il 25 giugno 2003, ai fini delle definizioni di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 4, artt. 12,15 e 16 e art. 17, comma 1”.

Secondo una interpretazione costituzionalmente orientata, la disciplina di cui alla L. 29 dicembre 2002, n. 289, art. 12 opera anche per coloro che avevano pagato la prima rata in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2003, n. 143 (conv. nella L. 1 agosto 2003, n. 212 e contenente un primo differimento). Infatti, il cit. D.L. n. 143, art. 1, comma 2 e il D.M. 8 aprile 2004, art. 1, comma 2, lett. g) – che limita la platea dei destinatari della proroga dei termini a quei contribuenti che alla data di entrata in vigore del predetto D.L. n. 143, non avevano effettuato versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 12 (tra gli altri) – vanno interpretati nel senso che per versamenti “utili” devono intendersi quelli immediatamente estintivi di detti obblighi, ossia quelli effettuati “in unica soluzione”.

Nella fattispecie, risulta dalla sentenza impugnata che il pagamento effettuato il 15.05.2003 costituiva il primo atto di definizione.

Peraltro, questa Corte (Cass. 396/2015; Cass. 2101/2015; Cass. 11224/2016; Cass. 1637/2016; Cass. N. 3443/2017) ha già chiarito che la disciplina introdotta con la L. n. 289 del 2002, art. 12, comma 2 ter non si differenzia in nulla – salvo che per l’estensione del beneficio ai ruoli consegnati al concessionario nel periodo dal primo gennaio al 30 giugno 2001 – dalla disciplina emergente dallo stesso art. 12, commi 1 e 2.

Ora, dal ricorso per cassazione e dalla stessa decisione impugnata, si evince che i carichi di ruolo oggetto di definizione da parte del contribuente, con il versamento effettuato il 15/05/2003, riguardavano gli anni 1995 e 1996 ed erano stati consegnati al competente Concessionario, tra il primo giugno 2001 ed il 30 giugno 2001.

Nella medesima data il versamento veniva effettuato con riferimento ad un ruolo del 1997 consegnato il 10.12.2001. Con la conseguenza, alla luce delle pregresse considerazioni, della condonabilità del ruolo affidato al concessionario entro il 30/06/2001, con versamento effettuato il 15.05.2003, ma non anche del ruolo consegnato nel mese di dicembre 2001, al di fuori di ogni previsione normativa (v. Cass. 3443 del 2017).

Rimane assorbito il secondo motivo, proposto dall’Ufficio, con riferimento alla violazione dell’art. 16 cit., atteso che l’errore scusabile è stato invocato dalla CTR per legittimare l’anticipato versamento, questione già esaminata con il primo motivo del ricorso.

In considerazione del contrasto giurisprudenziale in atto al momento della proposizione del ricorso, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite dei giudizi di merito e del presente giudizio.

PQM

P.Q.M.

LA CORTE

– Accoglie parzialmente il ricorso proposto dall’Agenzia, cassa la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto condonabile anche il ruolo relativo all’anno 1997; conferma per il resto l’impugnata pronuncia.

– Dichiara compensate le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione quinta civile, il 7 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017

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