Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31073 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. III, 28/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10131-2018 proposto da:

M.F., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIAN

LUCA DE ANGELIS;

– ricorrente –

contro

D.M.G., L.A., D.S.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1737/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

RILEVATO

che:

Avendo nel 2010 D.M.G., L.A. e D.S.M. adito a mezzo di ricorso conformato al rito sommario il Tribunale di Sulmona per ottenere la condanna alla riduzione in pristino e al risarcimento dei danni di M.F., che si costituiva resistendo, Il Tribunale, con ordinanza definitiva del 29 dicembre 2010, condannava il convenuto alla riduzione in pristino, al risarcimento dei danni nella misura di Euro 1337,94 e a rifondere a controparte le spese di lite e quelle sostenute per accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica d’ufficio.

Essendo stato proposto dal M. appello principale e dalle controparti appello incidentale, la Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 27 settembre 2017, rigettava entrambi i gravami compensando le spese.

Il M. ha presentato ricorso articolato in cinque motivi; gli intimati non si sono difesi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 Il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 194 c.p.c., comma 2, art. 201 c.p.c., comma 2, art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1, artt. 157 e 159 c.p.c., per violazione del principio di contraddittorio in sede di esecuzione delle indagini della consulenza tecnica durante il giudizio di primo grado effettuate il 3 settembre 2010 senza preavvertire l’attuale ricorrente, da ciò discendendo nullità dell’ordinanza decisoria del primo grado e, conseguentemente, della sentenza di secondo grado laddove questa ha ritenuto “non tempestivamente e irritualmente svolta la relativa censura”.

Nell’atto d’appello, l’attuale ricorrente avrebbe lamentato che l’ordinanza di primo grado si sarebbe fondata sulla consulenza tecnica d’ufficio espletata violando appunto il principio di contraddittorio di cui all’art. 194 c.p.c., comma 2, art. 201 c.p.c., comma 2, art. 159 c.p.c. e art. 90 disp. att. c.p.c., comma 1 non avendo pronunciato sull’eccezione proposta dal M. di nullità della consulenza per aver il consulente, dopo un primo sopralluogo compiuto il 6 agosto 2010 in presenza delle parti, effettuato un secondo sopralluogo il 3 settembre 2010 senza preavvisare nè il ricorrente nè il suo difensore (che infatti non vi sarebbero stati presenti), in presenza però delle altre parti; sopralluogo che sarebbe stato destinato ad accertare l’isolamento termico dell’edificio, accedendo a un terrazzo di D.M.G..

La relativa eccezione sarebbe stata sollevata nella prima successiva difesa, cioè nelle osservazioni del difensore alla consulenza depositate il 21 settembre 2010 – nelle quali si sarebbe addotto che la verifica della presenza del cappotto termico dell’edificio “non era oggetto dei quesiti e, su tale punto, non può accettarsi contraddittorio anche perchè la verifica è incompleta ed è avvenuta all’insaputa del solo convenuto” (così si riporta a pagina 15 del ricorso) – e altresì, sempre ovviamente dal difensore, nella prima udienza successiva al deposito della relazione, il 6 ottobre 2010; e sarebbe stata poi ribadita pure nelle note conclusive.

La Corte d’appello avrebbe rigettato per carenza di tempestività, così esprimendosi: “L’eccezione doveva essere formulata all’udienza del 6.10.2010 se non addirittura in sede di osservazioni alla CTU” (questa frase si rinviene in effetti a pagina 4 della sentenza).

Si trattava – sostiene il ricorrente – di verificare “un elemento di fondamentale importanza” quanto all’accoglimento della domanda di rimozione dell’antenna per pericolo di caduta, e quindi “l’eventuale incidenza negativa” dell’ancoraggio dell’antenna sul cappotto termico dell’edificio, come poi “concretamente stabilito dal c.t.u.”.

1.2 Poichè la corte territoriale ha negato – con la frase sopra riportata – che vi sia stata formulazione dell’eccezione nè all’udienza del 6 ottobre 2010 nè nelle osservazioni alla consulenza tecnica, mentre il motivo si fonda sull’asserto (e riporta anche uno stralcio delle osservazioni alla consulenza tecnica del 21 settembre 2010) che l’eccezione sia stata presentata sia nelle osservazioni sia all’udienza, si denuncia in effetti un errore di fatto risultante dagli atti di causa ex art. 395 c.p.c., n. 4, che in questa sede è inammissibile.

2.1 Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 con conseguente nullità della sentenza del giudice d’appello perchè non avrebbe rilevato la “mancanza totale” nella pronuncia di primo grado di motivazione in ordine alle censure mosse dal consulente tecnico di parte alla consulenza tecnica d’ufficio.

2.2 Questo motivo, dopo avere svolto ampi argomenti di natura peraltro direttamente fattuale – e dunque non oltrepassanti la soglia dell’ammissibilità -, nella parte conclusiva della sua esposizione (a pagina 26 del ricorso) lamenta che il giudice d’appello abbia ritenuto, violando le norme invocate in rubrica, che il giudice di primo grado abbia adempiuto il suo obbligo motivazionale con un mero rinvio alla consulenza tecnica d’ufficio, benchè in quest’ultima non fosse rinvenibile “alcuna motivata e convincente smentita dei rilievi mossi dal CTP all’elaborato peritale del consulente d’ufficio all’esito di un rigoroso ragionamento logico”.

In realtà la corte territoriale, dopo aver affermato che il giudice è gravato di uno specifico obbligo motivazionale se si discosta dagli esiti della consulenza tecnica d’ufficio, potendo invece rinviare a quest’ultima se la condivide, osserva (motivazione della sentenza, pagine 45) che “i rilievi dell’appellante sono stati oggetto di puntuale e separata risposta da parte del CTU”, così lasciando chiaramente intendere che la motivazione al riguardo – anche se per relationem – sussisteva nel provvedimento di primo grado (si trattava del secondo motivo d’appello, che denunciava proprio una pretesa carenza di motivazione nell’ordinanza decisoria). Per contestare ciò (si veda già a pagina 22 del ricorso) il motivo si fonda appunto direttamente sul fatto, come conferma pure la sua parte conclusiva, tutt’al più talora argomentando come se fosse applicabile il previgente art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Esso risulta quindi inammissibile.

3.1 Il terzo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione dell’art. 2041 c.c. per arricchimento senza causa di controparte in forza di duplicazione dei titoli di condanna, essendo stato il ricorrente condannato sia al ripristino dello stato dei luoghi sia all’ammontare monetario necessario per provvedere a tale ripristino, quantificato dal c.t.u.

La corte territoriale avrebbe negato la duplicazione, per aver controparte proposto sia la domanda di ripristino sia la domanda di risarcimento dei danni subiti medio tempore in misura equitativa. Il che però non si rinverrebbe in effetti nell’ordinanza di primo grado, e ciò sarebbe confermato dalla esposizione dei fatti processuali offerta dallo stesso giudice d’appello nelle pagg. 2-3 della sentenza.

3.2 La corte, in realtà, afferma proprio che era stata proposta sia la domanda di ripristino sia la domanda di risarcimento equitativo dei danni che sarebbero stati medio tempore subiti, sottolineando che è irrilevante che il risarcimento di questi ultimi corrisponda alla quantificazione operata dal c.t.u. del costo di ripristino. Sul contenuto dell’ordinanza di primo grado il motivo non è autosufficiente, perchè riporta soltanto due frasi, l’una che sarebbe estrapolata da pagina 8 dell’ordinanza e l’altra da pagina 9 della stessa (ricorso, pagina 29), passi insufficienti anche per la evidente distanza che rivestono nel ragionamento del primo giudice; e nella premessa del ricorso viene riportata soltanto parte del dispositivo della pronuncia di primo grado (ricorso, pagina 12).

La conferma dell’infondatezza del motivo deriva poi proprio dalla esposizione dei fatti processuali del giudice d’appello richiamata dal motivo stesso, perchè quest’ultimo per utilizzarla a suo favore la trascrive solo parzialmente. A pagina 3 della motivazione della sentenza (da rapportare a quanto poi il giudice d’appello osserva a pagina 5, come ora si vedrà) la corte territoriale invece evidenzia che è stata proposta domanda anche “dell’ulteriore danno derivante dal mancato godimento degli spazi comuni danneggiati/occupati dall’appellante, equitativamente quantificato dagli stessi ricorrenti in Euro 5000,00”. E a pagina 5, quindi, afferma: “Alcuna duplicazione di condanna è stata disposta nella sentenza impugnata. Infatti gli attori avevano svolto sia la domanda di ripristino nello status quo ante, sia quella di risarcimento dei danni subiti medio tempore da liquidarsi in via equitativa.” Osserva inoltre la corte, come già evidenziato, che è irrilevante la coincidenza della quantificazione equitativa con l’importo indicato dal c.t.u. per il ripristino “in considerazione che tale somma è da considerare, secondo il suo equo apprezzamento, congrua alla tipologia di danno lamentato e documentato”.

Il motivo, dunque, è manifestamente infondato.

4.1 Il quarto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza impugnata, per avere il giudice d’appello ritenuta lecita la modifica dei fatti, rispetto alla prospettazione attorea, che sarebbe stata compiuta nella ordinanza decisoria di primo grado allo scopo di “motivare la dichiarata illegittimità dell’installazione” dell’antenna sulla facciata dell’edificio (questo era l’oggetto del quinto motivo d’appello). Viene riportata la censura proposta in atto d’appello – l’avere fondato il giudice di prime cure la condanna alla rimozione dell’antenna non sulla base della ragione addotta al riguardo dai ricorrenti, che sarebbe stata il rischio della sua caduta – bensì per violazione dell’art. 1102 c.c. e art. 72 del Regolamento edilizio comunale. La corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fondamento della decisione su fatti estranei alla materia del contendere (così appunto l’avrebbe fondata, e quindi illegittimamente, il primo giudice), che porterebbe alla violazione dell’art. 112 c.p.c., dalla corte invece negata.

Il quinto motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 in relazione alla motivazione riguardante il rigetto del quinto motivo d’appello, che sarebbe motivazione apparente/incomprensibile.

4.2 I due motivi vertono sulla stessa questione, per cui vanno congiuntamente vagliati. Essi non godono di autosufficienza quanto al contenuto dell’ordinanza di primo grado, cui viene fatto solo un riferimento in una frase presente nella esposizione del motivo d’appello relativo (ricorso, pagine 31-32: “Ebbene, l’ordinanza impugnata, invece di ordinare la rimozione dell’antenna previo accertamento della predetta, asserita pericolosità di caduta della medesima antenna, ne ha al contrario ordinato la rimozione sulla base di un presupposto totalmente differente, ossia sulla base della asserita contrarietà dell’installazione del manufatto rispetto alle previsioni dell’art. 1102 c.c. e dell’art. 72 del Regolamento edilizio del Comune di Sulmona”.) Per raggiungere l’autosufficienza, si sarebbe dovuto rendere noto al giudice di legittimità tramite il contenuto del ricorso che quello riportato in queste doglianze era stato l’unico fondamento della decisione del Tribunale; tale dimostrazione non essendo stata fornita, si incorre nell’inammissibilità.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, non essendovi luogo alla pronuncia sulle spese processuali, non essendosi difesi gli intimati. Sussistono D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis cit. articolo.

PQM

Rigetta il ricorso e dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA