Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31072 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2018, (ud. 24/05/2018, dep. 30/11/2018), n.31072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2832-2015 proposto da:

B.G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASILINA 1674, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRA MALVA,

rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO PERNA, ENZO NOTARO;

– ricorrente –

contro

F.R., FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, COMUNE DI NAPOLI, GROUPAMA

ASSICURAZIONI;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

07/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE D’ASCOLA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Il Tribunale di Napoli, 6 sezione civile, con decreto del 2.12.2013, liquidava a favore del CTU nominato, B.G.P., Euro 3.608,00, di cui 1000,00 per spese, quale compenso per la consulenza disposta nell’ambito del procedimento iscritto al n. 20028/2008 avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti da F.R..

2) Il consulente proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione. Il ricorso veniva notificato ai difensori delle parti costituite nel giudizio presupposto.

In tale procedimento, si costituiva in giudizio solo F.R., che eccepiva l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso.

Rilevata la mancata costituzione degli altri convenuti, Fallimento della S.p.a. (OMISSIS), Groupama s.p.a., D.T.C., il consulente ricorrente e la sig.ra F. chiedevano al giudice l’assegnazione di un termine per l’integrazione del contraddittorio.

2) Con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c., depositata il 7.11.2014, il Tribunale di Napoli dichiarava l’improcedibilità del ricorso per irregolarità della notifica avvenuta a mani dei difensori delle parti costituite nel giudizio di merito e non nei confronti delle parti personalmente.

3) Per la cassazione dell’ordinanza, il CT, B.G.P., ha proposto ricorso, con atto notificato il 14.01.2015, affidato ad un unico motivo.

Gli intimati non hanno svolto difese.

Il relatore ha avviato la causa a trattazione con rito camerale davanti alla Sesta sezione civile, proponendo l’accoglimento.

5) Con l’unico mezzo parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 291,156,157,102 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

6) Occorre premettere che avverso l’ordinanza de qua deve ritenersi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., in virtù del richiamo contenuto nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, comma 2, al procedimento speciale previsto per la liquidazione degli onorari di avvocato, il quale si conclude con un’ordinanza dichiarata non impugnabile, ma avente carattere decisorio, in quanto incidente in via diretta sui diritti soggettivi delle parti, e definitivo, avendo l’attitudine a pregiudicare, con l’efficacia propria del giudicato, gli stessi diritti (cfr. Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2005, n. 28266).

La doglianza dedotta si articola in una duplice censura.

Per un verso, parte ricorrente lamenta che il Tribunale abbia dichiarato l’improcedibilità del ricorso sulla premessa erronea ed implicita che la notifica del ricorso in opposizione al decreto di liquidazione fosse inesistente. Il giudice a quo ha ritenuto che le procure, con le relative elezioni di domicilio, rilasciate ai difensori nel procedimento presupposto, avessero valenza solo endoprocessuale, senza poter esplicare effetti anche nel giudizio promosso avverso il decreto di liquidazione, stante l’inapplicabilità dell’art. 170 c.p.c..

Parte ricorrente sostiene che da ciò non poteva inferirsi l’inesistenza del ricorso. Deduce che la notifica andava considerata non già inesistente, ma nulla, in quanto avvenuta comunque nei confronti di “una persona e in un luogo aventi un qualche riferimento con il destinatario della notificazione” (pag. 5 ricorso). Pertanto il Tribunale avrebbe dovuto ritenere sanata la nullità della notifica per raggiungimento dello scopo, giacchè la conoscenza dell’opposizione da parte dei destinatari era avvenuta aliunde.

Per altro verso, ritiene che il Tribunale non poteva negare al ricorrente la concessione di un termine per la rinotifica del ricorso, trattandosi di litisconsorzio necessario.

7) Il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha correttamente ritenuto che il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al CTU deve svolgersi in contraddittorio necessario con le parti processuali che possono subire un pregiudizio (Cass. 24786 del 2010; cfr anche Cass. 4739/11; 23192/12 e 11455/2015). Ha poi osservato che vi è autonomia tra il giudizio de quo rispetto al procedimento presupposto.

Da questa seconda premessa ha tratto però una conclusione errata: il giudice ha fatto discendere da essa l’improcedibilità del ricorso notificato ai difensori delle parti costituite nel primo giudizio.

Al contrario, l’omessa o viziata notificazione dell’atto introduttivo e del decreto di fissazione della comparizione delle parti ai soggetti che potrebbero essere tenuti al pagamento del compenso per rivalsa nel giudizio di merito, in quanto indirizzata ai rispettivi difensori, non si risolve – in caso di mancata partecipazione dei convenuti alla procedura – nell’improcedibilità del ricorso. Ciò in quanto il tempestivo deposito dell’atto introduttivo di opposizione realizza reditio actionis necessaria al rituale e valido radicarsi della seconda fase processuale (cfr. utilmente Cass., 12 maggio 1999, n. 4697 e con riferimento in genere a tutti i procedimenti camerali Cass. 16335/16 e Cass. 14731/16).

Il vizio integra invece una causa di nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, resi a contraddittorio non integro. Ne deriva che il Tribunale avrebbe dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio con la rinnovazione della notifica del ricorso alle parti personalmente, come richiesto dal ricorrente (Cass. 17146/15). Ciò vale, a maggior ragione, dopo i chiarimenti intervenuti in giurisprudenza (SU 14016/16) circa la nozione di inesistenza della notificazione.

Va aggiunto in ogni caso, che essendo stato notificato il ricorso alla F., costituitasi nel procedimento di liquidazione, si imponeva la notifica del ricorso in opposizione e del decreto di comparizione ai litisconsorti necessari; l’omessione dell’ordine di integrazione è di per sè causa di nullità del procedimento e della decisione, la quale va cassata con rinvio, per essere riesaminata previa integrazione del contraddittorio (Cass. 29721/17).

Pertanto, il ricorso merita accoglimento anche sotto questo profilo.

La causa deve essere rinviata al Tribunale di Napoli, che la deciderà in persona di diverso magistrato.

Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame ai Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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