Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31072 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31072 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 11426-2012 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

RETI TELEVISIVE ITALIANE – R.T.I. SPA, elettivamente
2017
2838

domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo
studio dell’avvocato GIUSEPPE PIZZONIA, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati
GIUSEPPE RUSSO CORVACE, GIANCARLO ZOPPINI;

controricorrente

avverso la sentenza n. 50/2011 della COMM.TRIB.REG. di

Data pubblicazione: 28/12/2017

MILANO, depositata il 14/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO

DE MASI.

RITENUTO

che la controversia, promossa da Reti Televisive Italiane – R.T.I. s.p.a. (per brevità R.T.I.),
nei confronti

dell’Agenzia delle Entrate, concernente la impugnazione dell’avviso di

liquidazione n. 76674/08 dell’imposta suppletiva di registro, e

sanzioni, relativa ad un

contratto con il quale la Triveneta s.r.l. aveva ceduto un impianto di trasmissioni
radiotelevisive, di cui era titolare, subordinando l’efficacia del contratto a condizione
sospensiva, essendo stata versata, alla registrazione dell’atto, l’imposta in misura fissa (Euro

sospensiva, ed avendo l’Ufficio provveduto a riqualificare il contratto de quo come cessione di
ramo d’azienda, anziché come alienazione di beni aziendali, operazione quest’ultima soggetta
ad iva che, per il principio di alternatività iva/registro, sconta appunto l’imposta di registro in
misura fissa;
che l’ adita Commissione tributaria provinciale di Milano accolse il ricorso della contribuente, e
rilevata la impossibilità di qualificare come cessione di ramo d’azienda l’alienazione di un
impianto di trasmissioni televisive non in grado di funzionare da solo, ritenne l’atto soggetto
ad iva, e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 50/45/11,
depositata il 14/3/2011,

ha respinto l’appello proposto

dall’Agenzia delle Entrate, in

accoglimento della eccezione, riproposta con l’appello incidentale, e ritenuta assorbente di ogni
altra questione proposta dalle parti nei rispettivi gravami,

concernente l’intervenuta

decadenza del potere di accertamento dell’Ufficio, per essere stato notificato l’impugnato
avviso di liquidazione in data 6/10/2008, oltre il termine di tre anni dal 27/1/2005, data di
registrazione dell’atto, come stabilito dall’art. 76, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 131 del 1986;
che l’Agenzia delle Entrate ricorre per ottenere la cassazione della sentenza con tre motivi, cui
resiste con controricorso la intimata contribuente;

CONSIDERATO

che la ricorrente denuncia, con il primo motivo, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in
relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, 27, commi 1 e 2,
76, comma 1, ultimo periodo, e comma 2, lett. c), D.P.R. n. 131 del 1986, giacché il Giudice di
appello non ha considerato che il contratto de quo è stato sottoposto, com’è incontestato, a
condizione sospensiva, che la denuncia di avveramento non è stata presentata da alcuna delle
parti, nella convinzione che si trattasse di operazione soggetta ad iva, che il verificarsi
dell’evento dedotto in condizione non desse luogo ad alcuna ulteriore liquidazione d’imposta, e
che il termine di decadenza da applicarsi è quello di cinque anni, decorrenti dal giorno in cui
la denuncia di avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto avrebbe dovuto
essere presentata, in quanto finchè la condizione non si verifica, l’imposta di registro non è
dovuta “secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici” dell’atto presentato alla
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168,00), non avendo nessuna delle parti denunciato l’avveramento della condizione

registrazione, come stabilito dall’art. 20, D.P.R. n. 131 del 1986, ma in misura fissa,
prescindendo da qualsivoglia indagine dell’Ufficio circa la qualificazione giuridica dell’operazione
ed il conseguente regime impositivo applicabile, indagine da effettuarsi soltanto se la
condizione si verifica, e nel momento in cui si verifica, per cui il termine di decadenza dal
potere di rettifica e/o liquidazione dell’imposta non può decorrere prima di tale momento,
come stabilito dall’art. 76, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 131 del 1986;
che, con il secondo motivo, denuncia, in via gradata, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, in
relazione alla dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, 27, commi 1 e 2,

appello non ha considerato che la fattispecie riguarda la qualificazione giuridica di un contratto
di alienazione di un impianto di trasmissioni radiotelevisive, al quale era stata tra l’altro
apposta una condizione sospensiva, come cessione di ramo di azienda, che l’apposizione della
condizione sospensiva di per sé stessa comporta la registrazione dell’atto con pagamento
dell’imposta in misura fissa, come stabilito dagli artt. 27, commi 1 e 2, D.P.R. n. 131 del
1986, e 11, ultimo periodo della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. citato, che individua
tale misura in euro 168,00, nonché la riscossione della differenza tra imposta dovuta secondo
le norme vigenti al momento della formazione dell’atto e quella pagata in sede di registrazione,
che la qualificazione del contratto come cessione di ramo d’azienda ne comporta
l’assoggettamento all’imposta proporzionale di registro (3%), ai sensi dell’art. 9 della Tariffa,
Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, e che in tal caso l’avveramento della
condizione sospensiva dà luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta e, stante anche l’obbligo di
denunciare detto avveramento, essendo quella scontata in sede di registrazione inferiore a
quella definitivamente dovuta, all’applicazione del regime sopra individuato decadenziale
quinquennale;
che, con il terzo motivo, denuncia, in via ulteriormente gradata, il vizio di cui all’art. 360
c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 61 e 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546 del 1992, e deduce la
nullità della sentenza impugnata difettando di motivazione in punto di rilevanza della mancata
denuncia dell’avveramento della condizione sospensiva apposta al contratto presentato per la
registrazione, e non risultando riscostruibile l’iter logico seguito per pervenire alla applicazione
del regime decadenziale triennale, questione intimamente collegata alla ricorrenza, o meno,
nella fattispecie dell’obbligo di denuncia medesimo;
che, preliminarmente, va esaminata la questione afferente la sopravvenienza in corso di causa
del comma 7 bis dell’art. 27, D.Lgs. n. 177 del 2005 (come introdotto dall’articolo 40, comma
9 bis, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. n. 214 del 2001, in vigore dal 28
dicembre 2011), secondo cui: “La cessione anche di un singolo impianto radiotelevisivo,
quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo
d’azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d’azienda ai sensi del presente
articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle

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76, comma 1, ultimo periodo, e comma 2, lett. c), D.P.R. n. 131 del 1986, giacché il Giudice di

disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini
tributari”;
che la disposizione ha stabilito, per le future cessioni d’impianto, un rigido criterio di
qualificazione, ma – al contempo – ha inteso assicurare l’intangibilità fiscale delle cessioni
pregresse (come la presente), onde garantire certezza di programmazione ed operatività agli
operatori di un settore economico reputato di particolare rilevanza e delicatezza;
che in tal senso si è univocamente espressa questa Corte, con le recenti sentenze n.
17515/2007 e n. 18498/2017, cui va data continuità, nella quali evidenzia come la stessa

proprio al fine di stabilire il più appropriato regime di tassazione, nell’alternatività tra iva ed
imposta di registro – che: “- (…) con l’intervento normativo in esame, il legislatore ha inteso
superare le incertezze interpretative emerse in relazione alla qualificazione delle cessioni di
impianti radiotelevisivi, trattate, in alcuni casi, come cessioni di beni e, in altri, come
trasferimenti di ramo d’azienda; – trattandosi di qualificare l’atto secondo l’effettivo oggetto del
trasferimento, così come disposto dalla norma sopravvenuta, si deve ritenere “che la cessione
delle attrezzature unitamente ad altre risorse (quali frequenze, marchi, brevetti) configuri una
cessione di azienda o di ramo d’azienda, come tale esclusa dal campo di applicazione dell’IVA,
mentre il trasferimento delle sole ‘attrezzature’ configuri una cessione di beni, rilevante ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto”; – sono comunque fatti salvi “i comportamenti pregressi
adottati dagli operatori del settore, riconoscendosi in ogni caso la validità della qualificazione
giuridico – tributaria attribuita agli atti relativi alla cessione di impianti radiotelevisivi come
definiti dalla disposizione in esame, posti in essere prima dell’entrata in vigore della
disposizione stessa”;
che, pertanto, se la qualificazione giuridica data dalle parti contraenti è divenuta

ex lege

fiscalmente insuscettibile di rettifiche postume da parte dell’Amministrazione finanziaria, non
resta che prendere atto del venir meno di un concreto interesse dell’odierna ricorrente a
vedere accertato se, il termine di decadenza triennale di cui all’art. 76, comma 2, lett. c),
D.P.R. n. 131 del 1986, fosse o meno interamente trascorso al momento della notificazione
dell’atto impositivo, avuto riguardo al tenore dell’art. 76, comma 2, secondo cui ” … l’imposta
deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti
presentati per la registrazione o registrati per via telematica: a) dalla richiesta di registrazione,
se si tratta di imposta principale; b) dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui
all’articolo 19, se si tratta di imposta complementare; dalla data della notificazione della
decisione delle commissioni tributarie ovvero dalla data in cui la stessa è divenuta definitiva nel
caso in cui sia stato proposto ricorso avverso l’avviso di rettifica e di liquidazione della
maggiore imposta. Nel caso di occultazione di corrispettivo di cui all’articolo 72, il termine
decorre dalla data di registrazione dell’atto; c) dalla data di registrazione dell’atto ovvero dalla
data di presentazione della denuncia di cui all’articolo 19, se si tratta di imposta suppletiva.”;

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Amministrazione finanziaria, con la Risoluzione n.33/E del 10 aprile 2012, abbia chiarito –

che, infatti, dall’accoglimento della soluzione propugnata dall’Ufficio non deriverebbe alcun
concreto vantaggio in merito alla pretesa impositiva fatta valere nei confronti della società
R.T.I. dovendosi in ogni caso tenere conto di quanto le parti hanno dichiarato nell’atto
presentato per la registrazione e, nello specifico, che trattasi di compravendita di beni
aziendali, cosa che rende superfluo anche l’esame delle ulteriori questioni poste dalla
ricorrente;
che la definizione della controversi jure superveniente giustifica la compensazione delle spese
dell’intero giudizio;

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso, e compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2017.

Il Presidente
(Cafailla Di Iasi)

P.Q.M.

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