Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31071 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. III, 28/11/2019, (ud. 30/09/2019, dep. 28/11/2019), n.31071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22159/2016 proposto da:

COMUNE DI REGGELLO, in persona del Sindaco pro tempore Dott.

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO DEI LOMBARDI 4,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TURCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GAETANO VICICONTE;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO GAVIRAGHI;

– controricorrente –

e contro

UNIPOL SAI ASS. SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1044/2016 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 22/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GAETANO VICICONTE;

udito l’Avvocato FRANCESCO GAVIRAGHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Nel 2000 C.M. convenne dinanzi al Tribunale di Firenze il Comune di Reggello e la Provincia di Firenze, esponendo che:

-) era proprietario di vari immobili, siti nell’abitato di (OMISSIS), facente parte del territorio del Comune di Reggello;

-) questi immobili erano stati danneggiati da un movimento franoso;

-) il movimento franoso era stato causato dalla difettosa progettazione ed esecuzione di lavori di ampliamento della sede stradale e di realizzazione di un parcheggio, commissionati dal Comune.

Chiese pertanto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni patiti conseguenza dei fatti sopra descritti.

2. La Provincia si costituì, eccepì la prescrizione del diritto vantato dall’attore, e negò comunque la propria responsabilità.

Il Comune si costituì, negò la propria responsabilità, ed in subordine chiese di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della responsabilità civile, la società Nuova Maa assicurazioni (che in seguito muterà ragione sociale in Milano Assicurazioni), che provvide a chiamare in causa.

La Nuova Maa si costituì ed eccepì sia la prescrizione del diritto vantato dall’attore, sia la prescrizione del diritto all’indennizzo da questi reclamato, ex art. 2952 c.c..

3. Con sentenza 3 ottobre 2006 n. 3417 il Tribunale di Firenze accolse la domanda nei soli confronti del Comune di Reggello; negò la sussistenza d’una responsabilità della Provincia, e rigettò la domanda di garanzia proposta dal Comune nei confronti del proprio assicuratore.

Tale ultima decisione venne motivata dal Tribunale osservando che l’eccezione di prescrizione del diritto attoreo, sollevata solo dalla Nuova MAA, era inidonea a paralizzare la domanda attorea nei confronti del Comune, ma rilevava nel rapporto obbligatorio tra quest’ultimo ed il suo assicuratore della responsabilità civile.

4. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza 22 giugno 2016 n. 1044, rigettò il gravame proposto su quest’ultimo punto dal Comune di Reggello.

Per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte ritenne che:

a) il Comune aveva tardivamente sollevato la propria eccezione di prescrizione;

b) il Comune non poteva giovarsi nè dell’analoga eccezione di prescrizione sollevata dalla Provincia (perchè, non essendo stata ritenuta responsabile, non poteva neanche ritenersi condebitrice solidale); nè dell’analoga eccezione sollevata dall’assicuratore della responsabilità civile, perchè rilevante unicamente nel rapporto interno tra assicuratore ed assicurato e non nel rapporto tra assicurato e terzo danneggiato;

c) infine, ritenne la Corte d’appello che non vi fosse “specifico motivo d’appello” sulla questione dell’intervenuta o meno prescrizione del diritto all’indennizzo da parte dell’assicurato, ai sensi dell’art. 2952 c.c..

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dal Comune di Reggello con ricorso fondato su due motivi.

Ha resistito con controricorso illustrato da memoria il solo C.M..

6. Con ordinanza interlocutoria 17.10.2018 n. 26046 la causa, già fissata per essere discussa in Camera di consiglio ex art. 380 bis.1 c.p.c., è stata rinviata alla pubblica udienza sul presupposto del suo rilievo nomofilattico.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, che la sentenza di primo grado, e consequenzialmente quella d’appello, sarebbero nulle per violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; nonchè dell’art. 183 c.p.c..

Sostiene che il Tribunale rilevò d’ufficio che l’eccezione di prescrizione sollevata dal Comune fosse tardiva, senza che nessuna delle parti si fosse doluta di tale tardività, e per di più lo fece senza sottoporre la relativa questione alle parti.

1.2. Il motivo è infondato.

Una volta sollevata dal Comune convenuto l’eccezione di prescrizione, era potere-dovere del Tribunale verificarne l’ammissibilità in punto di rito; e dunque stabilire se fosse stata correttamente e tempestivamente sollevata.

Nulla rileva che nessuna delle parti si fosse doluta della tardività della suddetta eccezione, in quanto quel che la legge riserva all’iniziativa della parte è l’eccezione di prescrizione, non la controeccezione di tardività dell’eccezione di prescrizione.

Aggiungasi, infine, che per giurisprudenza pacifica di questa Corte le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene (Sez. 3 -, Ordinanza n. 16800 del 26/06/2018, Rv. 649419-01).

1.3. Infondata, altresì, è la doglianza in esame, nella parte in cui sostiene che il Tribunale avrebbe dovuto fissare un termine alle parti per discutere della questione della tardività dell’eccezione di prescrizione, e ciò per due ragioni.

La prima ragione è che l’eccezione di prescrizione già faceva parte del dibattito processuale, sicchè la questione della tempestività della sua proposizione era in essa necessariamente ricompresa.

La seconda ragione è che, in ogni caso, la questione della decadenza da un’eccezione è questione di puro diritto processuale e l’art. 101 c.p.c., non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda o dell’eccezione (Sez. 1, Sentenza n. 16049 del 18/06/2018, Rv. 649531-01; Sez. 2, Sentenza n. 24312 del 16/10/2017, Rv. 645795-01; Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016, Rv. 641276-01).

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli artt. 1310,2055,2937 e 2939 c.c.; nonchè degli artt. 167 e 416 c.p.c..

Sostiene che erroneamente il Tribunale prima, e la Corte d’appello poi, hanno escluso che l’amministrazione comunale, pur decaduta dall’eccezione di prescrizione, potesse giovarsi dell’analoga eccezione sollevata sia dalla provincia che dalla società assicuratrice.

Sorregge tale affermazione coi seguenti rilievi:

a) Comune e Provincia vennero convenuti come coobbligati in solido, sicchè la loro “posizione processuale di coobbligati solidali” andava valutata al momento di proposizione dell’eccezione, e non al momento della decisione;

b) l’assicuratore aveva espressamente dichiarato di avere interesse a sollevare l’eccezione di prescrizione, e nessuna delle altre parti aveva contestato la sussistenza di tale interesse;

c) l’eccezione sollevata da un coobbligato giova a tutti gli altri, in tutti i casi in cui l’eccipiente possa ricevere pregiudizio dall’accoglimento della domanda attorea nei confronti dei condebitori (richiama a tal fine la decisione di questa Corte, n. 6934 del 2007);

d) sollevata da uno dei coobbligati l’eccezione di prescrizione, gli altri non potranno giovarsene solo nel caso di espressa e contestuale rinuncia ad avvalersene.

2.2. Nella parte in cui sostiene che l’eccezione sollevata dalla Provincia avrebbe dovuto giovare anche al Comune, il motivo è manifestamente infondato.

La domanda nei confronti della Provincia, infatti, è stata rigettata per totale insussistenza dell’elemento della colpa. La Provincia dunque, non era debitrice dell’attore, nè era creditrice del Comune a qualsivoglia titolo. La Provincia era un terzo estraneo sia al rapporto obbligatorio sorto tra danneggiato e danneggiante, sia a qualsiasi rapporto di rivalsa, regresso o garanzia rispetto al danneggiante.

In quanto sollevata da un terzo estraneo, l’eccezione di prescrizione formulata dalla Provincia è da ritenersi tamquam non esset. Rispetto ad essa non si pone dunque alcun problema di efficacia intersoggettiva degli effetti, ma semplicemente di irrilevanza dell’eccezione.

La prescrizione, infatti, può essere eccepita o dal debitore, o dai terzi che vi abbiano interesse (art. 2939 c.c.): e non rientrando la Provincia nè nell’una, nè nell’altra categoria, essa non era titolata a sollevare quell’eccezione.

Non condivisibile, poi, è la tesi dell’amministrazione ricorrente, secondo cui la qualità di soggetto legittimato ad eccepire la prescrizione andrebbe valutata al momento della domanda, e non al momento della decisione.

Questa tesi, oltre a non trovare alcun fondamento normativo, cozza col fondamentale principio per cui la qualità di “debitore”, anche per i fini di cui all’art. 2939 c.c., è attribuita dalla sentenza e non certo dalla domanda attorea. Essa, inoltre, condurrebbe ad effetti paradossali che ne svelano l’insostenibilità: tra gli altri, l’estinzione d’un diritto del quale nè l’effettivo debitore, nè i creditori di questi, abbiano mai invocato la prescrizione.

2.3. Nella parte in cui sostiene che l’eccezione sollevata dalla Nuova MAA avrebbe dovuto giovare anche al Comune, il motivo è fondato.

Il problema posto dal ricorso è se l’eccezione di prescrizione sollevata dal garante del debitore, che non sia obbligato direttamente nei confronti del creditore, sia idonea a paralizzare la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti del debitore principale.

Tale questione in passato aveva visto dividersi la giurisprudenza di questa Corte.

Un primo orientamento, più risalente, escludeva che l’eccezione di prescrizione sollevata dal terzo potesse paralizzare la domanda attorea nei confronti del debitore principale che avesse rinunciato espressamente a sollevarla, e che in tal caso l’eccezione suddetta aveva il solo effetto di rendere inopponibile la pretesa del debitore rinunziante nei confronti del terzo eccipiente (Sez. 3, Sentenza n. 567 del 20/02/1976, Rv. 379211-01; il principio in seguito venne esteso anche alle ipotesi di rinunzia tacita all’eccezione di prescrizione: Sez. 3, Sentenza n. 5262 del 09/04/2001, Rv. 545773-01; Sez. U, Sentenza n. 4779 del 24/07/1981, Rv. 415478-01).

Secondo un orientamento più recente, invece:

(a) l’art. 2939 c.c., non stabilisce alcuna “invalicabile linea di confine” tra l’ipotesi in cui l’eccezione di prescrizione sia sollevata dal creditor debitoris, e quella in cui sollevata dagli altri terzi, sicchè non se ne può trarre la conclusione che solo nel primo caso l’eccezione giovi anche al debitore renitente a sollevarla;

(b) i “terzi interessati” di cui è menzione nell’art. 2939 c.c., costituiscono una categoria composita e non omogenea;

(c) è dunque compito dell’interprete indagare, caso per caso, le ipotesi in cui la prescrizione eccepita dal “terzo interessato” giovi anche al debitore, da quella in cui produca effetto solo nei rapporti interni tra debitore ed eccipiente;

(d) per stabilire quali siano i terzi la cui eccezione di prescrizione giova anche al debitore principale occorre avere riguardo all’interesse di questi terzi, e l’eccezione di prescrizione sollevata da un condebitore solidale (non è il nostro caso) giova anche agli altri, se “dalla sopravvivenza del rapporto obbligatorio in capo ad altro condebitore possano derivare conseguenze pregiudizievoli” all’eccipiente (Sez. 3, Sentenza n. 6934 del 22/03/2007, Rv. 596752-01).

Questi principi sono stati in seguito condivisi da altre decisioni, che hanno espressamente dichiarato di abbandonare il vecchio orientamento: in particolare da Sez. 3, Ordinanza n. 17420 del 28.6.2019, e da Sez. 3, Sentenza n. 15869 del 13.6.2019.

Nella motivazione di quest’ultima decisione, in particolare, si afferma che l’interesse tutelato dall’art. 2939 c.c., là dove consente “ai terzi interessati” di sollevare l’eccezione di prescrizione, è quello di evitare che si produca nella loro sfera giuridica un effetto riflesso e pregiudizievole, in caso di sopravvivenza del rapporto principale tra il creditore ed il debitore che non abbia eccepito la prescrizione; e che l’unico limite al principio di “ultrattività” dell’eccezione di prescrizione sollevata dal terzo sia quello della rinuncia espressa alla prescrizione da parte del debitore principale.

2.4. Ritiene il Collegio che debba essere data continuità a tale orientamento e che nel caso di specie ricorrano i requisiti da esso richiesti per l’ultrattività dell’eccezione di prescrizione sollevata dal terzo, a nulla rilevando che questi non sia un coobbligato solidale del debitore principale.

L’assicuratore della responsabilità civile, infatti, subisce un effetto “riflesso e pregiudizievole” nella propria sfera giuridica per effetto della permanenza del debito dell’assicurato-danneggiante verso il terzo danneggiato, giacchè il debito di questi è presupposto giuridico dell’obbligo indennitario gravante sull’assicuratore.

All’assicuratore della responsabilità civile, infatti, il giudicato di condanna formatosi a carico dell’assicurato-danneggiante non è opponibile soltanto se sia rimasto estraneo al giudizio promosso dal danneggiato nei confronti del danneggiante-assicurato (Sez. 3, Sentenza n. 18325 del 09/07/2019, Rv. 654774-01).

Ma se l’assicuratore, come è avvenuto nel caso di specie, venga chiamato in causa e partecipi al giudizio, negando non solo o non tanto la validità e l’efficacia del contratto, ma anche la sussistenza d’una responsabilità aquiliana in capo al proprio assicurato, si costituisce tra l’attore, il convenuto ed il terzo chiamato in causa un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che la statuizione di condanna dell’assicurato diviene opponibile anche all’assicuratore, come stabilito dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109-01 e Sez. U., Sentenza n. 7700 del 19/04/2016, Rv. 639281-01).

Ne consegue che nel caso di specie l’assicurato, se condannato al risarcimento del danno in favore del terzo, avrebbe diritto di invocare il contratto di assicurazione e pretendere la manleva dal proprio assicuratore: e ciò costituisce una ipotesi tipica di sussistenza dell’interesse dell’assicuratore ad eccepire la prescrizione ex art. 2939 c.c., con effetto non solo nei rapporti tra sè e l’assicurato, ma anche nei rapporti tra l’assicurato e il terzo creditore.

2.5. La sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, la quale tornerà ad esaminare il gravame del Comune di Reggello applicando il seguente principio di diritto:

l’assicuratore della responsabilità civile (non obbligatoria) dell’autore di un fatto illecito, quando sia chiamato in causa dall’assicurato, è legittimato a sollevare l’eccezione di prescrizione del diritto vantato dal terzo danneggiato nei confronti dell’assicurato. Tale eccezione, se fondata, ha effetto estintivo del credito vantato dal terzo nei confronti dell’assicurato, quand’anche quest’ultimo l’abbia sollevata tardivamente.

3. Le spese.

Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal

giudice del rinvio.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il primo motivo di ricorso;

(-) accoglie il secondo motivo di ricorso, cassa in relazione ad esso la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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