Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31070 del 28/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 31070 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 9495-2012 proposto da:
GRUPPO FRANCI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio
dell’avvocato SALVATORE TAVERNA, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ANNA STEFANINI;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controrícorrente nonchè contro
AMMINISTRAZIONE

ECONOMIA

E

FINANZE DELLO STATO,

Data pubblicazione: 28/12/2017

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA l
UFFICIO CONTROLLI;
– intimati –

avverso la sentenza n. 112/2012 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 21/02/2012;

consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO
DE MASI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
TOMMASO BASILE che ha chiesto il rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

RITENUTO

che la GRUPPO FRANCI s.r.I., la quale aveva acquistato dalla GRUPPO INA (Imprese
Nazionale Appalti) s.r.I., il ramo di azienda afferente all’attività di pulizie in strutture
pubbliche e private, al dichiarato valore di cessione di Euro 250.000,00, impugnava
l’avviso di rettifica e liquidazione dell’imposta di registro con cui l’Agenzia delle Entrate
accertava un valore di cessione pari ad Euro 2.088.592,00 (Euro 1.864.399,00 per

avente sede in Pomezia), ed il ricorso della contribuente veniva accolto dal giudice di
primo grado, decisione che, a seguito di gravame erariale, era parzialmente
riformata dal giudice di appello;
che, secondo la Commissione tributaria regionale del Lazio, nel calcolare il valore
venale del compendio aziendale ceduto, l’Ufficio aveva fatto esclusivo riferimento al
ramo d’azienda oggetto della compravendita, stipulata il 28/12/2005, e non già
all’intera azienda, escludendo correttamente beni e rapporti contrattuali rimasti in
capo alla società cedente, riportati nell’apposito elenco richiamato nell’atto presentato
per la registrazione, e non doveva necessariamente attenersi alle risultanze delle
scritture contabili, segnatamente, ai dati di bilancio, se non per le eventuali passività
di cui tenere conto, ai sensi dell’art. 51, comma 4, D.P.R. n. 131 del 1986, stante
esistenza di ricavi e di redditi non esigui”, per cui il valore accertato ai fini
dell’imposta di registro andava congruamente ridotto, “considerato che in capo alla
cedente è rimasta una parte del complesso ceduto”, ad Euro 1.540.000,00, importo
‘comprensivo anche della minore passività di Euro 214.193,00 riscontrata e non
compresa nel fondo trattamento di fine rapporto”, come già proposto dall’Ufficio
medesimo in sede di accertamento con adesione;
che la contribuente ricorre per cassazione della sentenza sulla base di due motivi, cui
l’Agenzia delle Entrate resiste mediante controricorso;
che P.G. conclude per l’accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO

cn,e con il primo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c, primo
comma, n. 3 e n. 5, violazione e falsa applicazione dell’art. 53, D.Lgs. n. 546 del
1992, omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non
aver il Giudice d’appello rilevato l’inammissibilità del gravame, nel quale l’Agenzia

3\, ,,iamento ed Euro 214.193,00 per il maggior valore del complesso aziendale

delle Entrate si era limitata a riprodurre, in maniera pressoché integrale, quanto
riportato nell’atto impositivo e, con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione
degli artt. 51, D.P.R. n. 131 del 1986, 2 comma 4, D.P.R. n. 460 del 1996,
insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per
l’assoluta genericità dei calcoli presi a riferimento per la determinazione in via
giudiziale del valore del ramo d’azienda, e per non aver il Giudice d’appello
considerato che l’Ufficio aveva utilizzato per il calcolo dell’avviamento un criterio,

non riprodotto nel D.Lgs. n. 218 del 1997, ed aveva operato una stima basata su
criteri matematici, la media dei ricavi e la percentuale di redditività, che non tengono
conto dei numerosi fattori che influiscono sull’attività economica;
che la prima censura va disattesa per le ragioni di seguito precisate;
che il motivo d’impugnazione, per come formulato, presenta profili di inammissibilità
(art. 366 n. 6 c.p.c.), in quanto la contestata mancanza di specificità dei motivi di
appello risulta affidata a deduzioni generiche, astratte ed apodittiche, formulate
mediante un mero rinvio all’atto di gravame dell’Ufficio, che in tesi recherebbe “la
riproduzione, pressoché integrale, delle tesi formalizzate nell’atto impositivo”, senza
la trascrizione del contenuto del ricorso in appello, nella misura in cui è necessaria a
evidenziare la dedotta mancanza di specificità (Cass. n. 12664/2010;
che si tratta di doglianza, comunque, infondata perché dal semplice esame degli atti
processuali emerge come l’appello non si limiti ad un pedissequo rinvio alle
motivazioni del provvedimento impositivo impugnato, in quanto alle argomentazioni
svolte nella sentenza gravata vengono contrapposte quelle della appellante, per
incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, sia pure riproponendo la tesi
dell’Ufficio circa la correttezza del metodo seguito nell’accertamento del valore
venale del ramo d’azienda ceduto, avuto riguardo in particolare all’avviamento, in
forza del disposto degli artt. 51 e 52, D.P.R. n. 131 del 1986;
che la seconda censura è infondata e non merita accoglimento;
che la contribuente si duole del metodo di calcolo del valore dell’avviamento
commerciale del ramo aziendale de quo, in quanto quello utilizzato dall’Ufficio, in
larga parte ripreso dal Giudice di appello, si incentra sull’art. 2, D.P.R. n. 460 del
1996, disposizione non più vigente perché non riprodotta nel D.Lgs. n. 218 del 1997,
che detta la disciplina del procedimento di accertamento con adesione, ancorché
ancora richiamata nel documento di prassi costituito dalla comunicazione di servizio
n. 52 del 25 luglio 2003, la quale prevede che il valore di avviamento delle aziende
2

quello di cui all’art. 2, comma 4, D.P.R. n. 460 del 1996, non più operante, in quanto

venga determinato, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, “sulla base degli
elementi desunti dagli studi di settore o, in difetto, sulla base della percentuale di
redditività applicata sulla media dei ricavi accertati o, in mancanza, dichiarati ai fini
delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi di imposta anteriori a quello in cui è
intervenuto il trasferimento, moltiplicata per tre”, fatti salvi alcuni correttivi che qui
non rilevano;
che, ad avviso della società ricorrente, il risultato così ottenuto è del tutto incoerente,

e ricavi relativi agli esercizi nel triennio precedente io cessione non facilmente
determinabili, dall’altra, non si tiene conto di tutti i fattori, quali quelli gestionali ed
amministrativi, che incidono sul risultato economico dell’azienda, e che difficilmente
possono essere valutati con rigidi automatismi;
che le suesposte argomentazioni non tengono conto del principio, più volte affermato
da questa Corte, secondo cui “Ai fini del calcolo del valore dell’avviamento
commerciale quale parte del corrispettivo di cessione d’azienda, per la determinazione
della base imponibile dell’imposta di registro secondo il disposto degli artt. 51 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, e 2, comma 4, del D.P.R. 31 luglio 1996, n.460,
quest’ultima avente la funzione di fungere da parametro minimo per il relativo calcolo,
dovrà applicarsi la percentuale di redditività, nella misura ritenuta congrua dal giudice
del merito, parametrata alla media dei ricavi (e non degli utili operativi) accertati, o,
in mancanza, dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi
d’imposta anteriori a quello in cui è intervenuto il trasferimento, applicando di seguito
il moltiplicatore previsto dall’art. 2, comma 4, citato.” (Cass. n. 7324/2014; n.
9115/2012);
che, del resto, i criteri di cui all’art. 2, D.P.R. 460 del 1996, determinano valori
minimali d’avviamento, in funzione dell’accertamento con adesione, sicché la loro
applicazione integra un indizio a favore dell’Amministrazione (Cass. n. 9089/2017, 27
luglio 2007, che richiama Cass. n. 16705/2007), tanto che questa può impiegare un
criterio diverso solo dando conto della maggiore affidabilità specifica (Cass. n.
4931/2012), e l’art. 51, comma 4, D.P.R. n.131 del 1986, secondo il quale il valore
dichiarato “è controllato dall’ufficio con riferimento al valore complessivo dei beni che
compongono l’azienda”, “al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili
obbligatorie”, non pone deroghe al criterio, dettato in generale al secondo comma
dello stesso articolo, dell’accertamento del valore secondo il parametro del “valore
venale in comune commercio”, nel senso che non sussiste al riguardo il vincolo delle
3

e neppure puntualmente riscontrabile, in quanto, da una parte, si richiamano redditi

scritture contabili, se non con riferimento alle eventuali passività di cui l’Ufficio deve
tenere conto (Cass. n. 10341/2007);
che, pertanto, non ha alcun fondamento l’affermazione difensiva concernente la
irrilevanza, ai fini qui considerati, dei dati extracontabili, soprattutto ove si consideri
che il Giudice di appello, con motivazione sotto tale profilo incensurabile, individua tra
i fatti concreti, aventi valenza indiziaria, e nella specie utilizzati dall’Ufficio, “i dati
dichiarati relativi all’azienda ceduta”, e sottolinea che si è tenuto conto “del valore

attività di pulizie civili in strutturare pubbliche”, e che si è altresì valorizzata, ai fini
della quantificazione del valore dell’avviamento, da intendersi appunto come capacità
di profitto di un’attività produttiva, l’esistenza “di ricavi e di redditi non esigui”,
circostanza non specificamente confutata dalla contribuente;
che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, il motivo di ricorso per
cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della
motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione e
valutazione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo
della parte e, in particolare, per il suo tramite non è possibile dedurre un preteso
migliore e più appagante coordinamento dei dati acquisiti, tali aspetti del giudizio,
interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e
dell’apprezzamento dei fatti, attenendo al libero convincimento del giudice e non agli
eventuali vizi dell’ iter formativo di esso, rilevanti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma
1, n. 5, poiché diversamente opinando, il motivo di ricorso si risolverebbe in una
inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di
merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura ed alle finalità
del giudizio di cassazione (Cass. n. 3881/2006, n. 1754/2007);
che la doglianza della contribuente, sotto il profilo di un asserito vizio di motivazione,
mira in realtà sottoporre a censura le conclusioni cui il Giudice di appello è pervenuto
sulla base dell’apprezzamento dei fatti e della valutazione delle risultanze ad esso
riservate quale giudice del merito e, pertanto, va disattesa;
che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

4

venale in comune commercio dell’attività oggetto dell’acquisto consistente nella

La Corte, rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre rimborso spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2017.

Il Presidente

(CaKiPa Di Iasi)

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA