Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31070 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. III, 28/11/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 28/11/2019), n.31070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso 23246-2018 proposto da:

WIENER STADTISCHE VERSICHERUNG AG, in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

EMILIA 86/90, presso lo studio dell’avvocato DRINGA MILITO PAGLIARA

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO

MARCO PESCE;

– ricorrente –

contro

DHL EXPRESS BULGARIA EOOD, in persona dei suoi legali rappresentanti,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V BELLINI 24, presso lo

studio dell’avvocato ANTONELLA TERRANOVA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati FILIPPO ALESSANDRO BRUNO, MARCO

LENTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2468/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 17/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO;

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Wiener Stadtische Versicherung AG convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Milano, la DHL Espress Bulgaria Food, chiedendo che fosse condannata alla restituzione della somma da essa versata, in qualità di assicuratrice, in favore dell’assicurata K&K Electronics.

A sostegno della domanda espose che era stato pattuito un trasporto di merci dalla città di Sofia fino a Milano; mittente era la società K&K Electronics e destinataria la società Sthreeplus, di diritto olandese, la quale aveva indicato come indirizzo di destinazione quello della s.r.l. Isonzo Group, in (OMISSIS); vettore era la suindicata società bulgara. Durante il trasporto, parte della merce era stata sottratta al vettore, per cui al momento della consegna alla società Isonzo erano arrivati a destinazione solo 246 pezzi anzichè 783; la società mittente aveva perciò emesso una nota di credito in favore della destinataria società Sthreeplus.

Tutto ciò premesso la società assicuratrice austriaca, sostenendo di aver versato alla società assicurata un indennizzo corrispondente alla nota di credito suddetta, convenne in giudizio il vettore bulgaro chiedendo il rimborso di quella somma.

Si costituì in giudizio la società DHL Espress Bulgaria Food, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò la società attrice al pagamento delle spese di lite.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società soccombente e la Corte d’appello di Milano, con sentenza del 17 maggio 2018, ha rigettato l’appello, ha confermato la sentenza del Tribunale ed ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che doveva ritenersi ormai coperto dal giudicato il rigetto della domanda di risarcimento dei danni di natura extracontrattuale avanzata dalla società appellante, posto che le considerazioni critiche svolte nell’appello apparivano del tutto generiche rispetto alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata.

Ciò premesso, la Corte d’appello ha rilevato che con l’unico motivo di appello la società Wiener Stadtische Versicherung si era doluta del fatto che fosse stata negata la sua legittimazione attiva, in qualità di avente causa del mittente nel contratto di trasporto, all’azione risarcitoria contro il vettore, come previsto dagli artt. 12 e 13 della Convention des marchandises par route (CMR), espressamente richiamata dalle parti nell’accordo contrattuale. A questo proposito, la sentenza ha posto in luce come non vi fosse “in atti il contratto di assicurazione che vede l’appellante quale assicuratrice, con la conseguenza che neppure è dato comprendere se il rapporto ad esso relativo fosse costituito da un contratto di assicurazione sulla merce trasportata e per conto di chi spetta, oppure un’assicurazione di cui era beneficiaria la stessa mittente per le evenienze che sarebbero potute sorgere limitatamente all’esecuzione del contratto di trasporto”.

Ha quindi osservato la Corte milanese che, alla luce della giurisprudenza di legittimità che considera perfettamente sovrapponibili la norma dell’art. 1689 c.c. e quella dell’art. 13 della CMR, la legittimazione all’azione contro il vettore si crea in capo al destinatario al momento della consegna della merce, secondo lo schema del contratto a favore di terzi. Per cui, una volta giunta la merce a destinazione, anche in caso di consegna parziale, e fattane richiesta da parte del destinatario, quest’ultimo si sostituisce al mittente ai fini dell’esercizio di tutti i diritti che derivano dal contratto di trasporto. Nel caso di specie, era pacifico che la stessa società destinataria Sthreeplus aveva indicato come luogo di consegna il magazzino della società Isonzo group; avvenuta la consegna parziale in quella sede e contestata la quantità di merce da parte del destinatario, doveva ritenersi che quest’ultimo fosse ormai subentrato al mittente nella legittimazione ad agire nei confronti del vettore, ai sensi dell’art. 1689 c.c., in conformità a consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione.

Era perciò infondata la pretesa della società assicuratrice austriaca di poter agire nei confronti del vettore, perchè essa “aveva già perso la legittimazione al momento dell’avvenuta consegna e del relativo ritiro all’indirizzo di destino della parte residua del carico”. Ai fini dell’operatività della surrogazione di cui all’art. 1916 c.c., inoltre, sarebbe stata necessaria la prova, mancante nel caso in esame, dell’avvenuto versamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore, “circostanza ampiamente contestata dall’appellata”. In atti non era stato dimostrato “alcun diretto esborso dell’assicurazione in favore dell’assicurata (non si sa in virtù di quale rapporto assicurativo rimasto ignoto) nè quale pregiudizio sia stato a monte patito da essa, non potendo sul punto essere considerata esaustiva la mera produzione di una nota di credito in favore del destinatario della merce”.

Poichè, dunque, era da ritenere non sussistente la legittimazione attiva dell’appellante all’azione risarcitoria di natura contrattuale, l’appello doveva essere rigettato.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Milano propone ricorso la Wiener Stadtische Versicherung con atto affidato a due motivi.

Resiste la DHL Espress Bulgaria Food con controricorso affiancato da memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), la negazione, da parte della Corte d’appello, della legittimazione attiva della società assicuratrice, fondata sull’atto di cessione dei diritti e delle azioni rilasciata dal mittente assicurato, con conseguente violazione e falsa applicazione degli artt. 1260,2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 115 codice di rito.

La società ricorrente osserva che la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del fatto che la legittimazione della società assicuratrice trovava fondamento nell’atto di cessione del credito formalizzato in data 9 febbraio 2012 dalla società K&K Electronics, dal quale risultava che quest’ultima, essendo stata indennizzata dall’odierna ricorrente, cedeva alla medesima tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto. Com’è noto, ai sensi dell’art. 1265 c.c. il cessionario non è tenuto a dimostrare la causa della cessione, dovendo solo provare che la cessione c’è stata; ma di tale circostanza la Corte di merito non avrebbe tenuto conto.

2. Con il secondo motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 12 e 13 della CMR, anche in relazione agli artt. 1411,1737 e 1738 c.c., oltre ad omesso esame di un fatto decisivo risultante dalla lettera di vettura.

Ritiene la società ricorrente che, in base ai citati artt. 12 e 13 della CMR, il diritto di disposizione delle merci da parte del mittente si estingue quando il secondo esemplare della lettera di vettura è consegnato al destinatario. Nella specie, il destinatario, secondo la sentenza, era la società Isonzo group; ma, osserva la ricorrente, non c’è prova di tale elezione di domicilio da parte della società olandese. E poichè la Sthreeplus non aveva ricevuto la merce, in assenza di richiesta al vettore per la riconsegna, la Corte di merito avrebbe dovuto dichiarare sussistente la legittimazione del mittente e, in conseguenza di ciò, del suo avente causa, cioè l’odierna ricorrente. La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che il destinatario non aveva mai chiesto la riconsegna delle merci trasportate.

3. I due motivi, che presentano alcuni profili di inammissibilità, sono entrambi privi di fondamento.

3.1. Rileva innanzitutto il Collegio che la sentenza impugnata contiene, tra l’altro, due significative affermazioni che non sono state realmente contestate nei motivi di ricorso. La prima è che in atti non risultava prodotto il contratto di assicurazione che la società ricorrente aveva posto a base delle sue pretese, al punto che, come si è già detto, non era dato comprendere se l’assicurazione fosse da intendere sulla merce trasportata e per conto di chi spetta, ovvero fosse a beneficio esclusivo del mittente per evenienze relative al trasporto. La seconda è che non risultava la prova del versamento di alcun indennizzo da parte dell’assicuratore, versamento che avrebbe legittimato il medesimo ad agire in surroga ai sensi dell’art. 1916 c.c.; sicchè, non essendo provato il pagamento, non era neppure chiaro quale fosse il pregiudizio subito dalla società di assicurazione.

Tali affermazioni, appunto, non sono state contestate dalla società ricorrente.

3.2. Le contestazioni dei due motivi, invece, si appuntano tutte sulla presunta sussistenza della legittimazione della società di assicurazione in base alle regole del contratto di trasporto.

In particolare, il primo motivo osserva che la legittimazione deriverebbe da un atto di cessione del credito prodotto in atti, secondo cui la società K&K Electronics aveva ceduto alla società di assicurazione i diritti derivanti dalla perdita delle merci durante il trasporto.

Tale contestazione, però, finisce col non cogliere la ratio decidendi della sentenza impugnata, risultando quindi non decisiva ai fini dell’accoglimento. La Corte d’appello, infatti, ha sostenuto la motivazione sul rilievo fondamentale per cui, avvenuta la consegna della merce (in modo parziale) nel luogo di destinazione, ed avendo il destinatario contestato detta consegna, il diritto di agire contro il vettore si era trasferito dal mittente al destinatario. Rispetto a tale ricostruzione, la circostanza dell’avvenuta cessione del credito derivante dal trasporto non è decisiva, perchè, anche ammettendo che la cessione ci sia stata, se il diritto si è trasferito al destinatario, il mittente non può più agire per quel titolo, per cui la cessione del credito diviene irrilevante. Senza contare che non si comprende la ragione per la quale, se l’odierna ricorrente ha indennizzato la società mittente, non abbia poi agito in surroga ai sensi dell’art. 1916 cit., come si è detto. Appare quindi corretto il rilievo della parte controricorrente la quale, in particolare nella memoria di cui all’art. 378 c.p.c., ha eccepito che l’accertamento del subentro non potrebbe comunque utilmente fornire alla ricorrente la legittimazione contrattuale ad agire per il risarcimento dei danni contro il vettore.

E’ appena il caso di ricordare, del resto, che, avendo impostato la società ricorrente la propria linea difensiva richiamando i diritti derivanti dal contratto di trasporto, la sentenza impugnata è in linea con un consolidato orientamento di questa Corte al quale occorre dare ulteriore continuità.

Si è detto già da epoca risalente che nel trasporto di cose la sostituzione del destinatario al mittente nei diritti nascenti dal contratto ha luogo, nel caso di perdita delle cose consegnate al vettore, soltanto dal momento in cui, scaduto il termine legale o convenzionale della consegna, il destinatario sia venuto a conoscenza di tale evento a seguito della richiesta di riconsegna della merce; con la conseguenza che, in assenza di tale richiesta, la legittimazione all’azione di risarcimento del danno contro il vettore, permane in capo al mittente (sentenza 4 ottobre 1991, n. 10392, 19 maggio 2004, n. 9469).

Si è detto anche che nella vendita con spedizione disciplinata dall’art. 1510 c.c., comma 2, il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è, pertanto, soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 c.c. e ss., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello al risarcimento della danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le merci a destinazione (o scaduto il termine entro il quale esse sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ai sensi dell’art. 1689 c.c., comma 1, (sentenze 18 giugno 2001, n. 8212, e 17 gennaio 2012, n. 553).

E’ stato poi affermato, con specifico riferimento alla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada (C.M.R.), che l’art. 13 di questa attribuisce, al pari dell’art. 1689 c.c., la titolarità del diritto all’indennizzo in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate. Ne consegue che la legittimazione del destinatario a pretendere il suddetto indennizzo sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., solo dal momento in cui, arrivate le cose a destinazione o scaduto il termine in cui sarebbero dovute arrivare, lo stesso ne abbia richiesto la riconsegna al vettore (sentenze 30 gennaio 2014, n. 2075, e 14 marzo 2017, n. 6484).

Nel caso specifico, la sentenza impugnata ha accertato che la consegna vi fu e che fu anche contestata dal destinatario, tanto che la società mittente emise nota di credito in favore di quest’ultimo (p. 5 della sentenza in esame).

3.3. Si comprende, quindi, la ragione per la quale la società ricorrente provi a contestare oggi, con il secondo motivo, sia l’esistenza della prova dell’avvenuta elezione di domicilio a Monza da parte della società olandese Sthreeplus, sia la circostanza dell’effettiva consegna della merce nel luogo di destinazione. Ma è evidente che simili contestazioni involgono un accertamento di merito già compiuto dalla Corte milanese con una ineccepibile motivazione in punto di fatto; per cui la censura del secondo motivo si risolve nell’indebito tentativo di sollecitare in questa sede un diverso e non consentito esame del merito.

4. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 7.200, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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