Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3107 del 08/02/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3107 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

ORDINANZA

inammissibilità- condizioni –

sul ricorso iscritto al n.r.g. 16091/11 proposto da:

Giuliano ROSVEL

GLN RVL 59L22 D011S);

rappresentato e difeso dall’avv. Gennarino Crocamo cd elettivamente domiciliato in
Roma, via Dei Gracchi 151, presso lo studio dell’u’. Segreto, giusta procura a margine
delficorso
– Ricorrente cg)ntro

Prefettura

Ufficio Territoriale del Governo di Salerno

Intimato
avverso l’ordinanza di inammissibilità del Giudice di Pace di Eboli, depositata il

17 maggio 2011.
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza del 10/1/2013 dal consigliere
designato e Dott. Bruno Bianchini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto) Procuratore Generale Dott.
Ignazio Patrone, che ha concluso conformemente alla relazione.

– i

Data pubblicazione: 08/02/2013

nlevato che il Consigliere designato ha ritenuto d’avviare la trattazione in Camera di
consiglio redigendo la seguente relazione ex art. 380 bis cpc:
“Giuliano Rosvel adì il giudice di pace di Salerno (Eboli) esponendo di aver proposto,
innanzi al Prefetto di Salerno, ricorso per l’annullamento del verbale di contestazione di

Carabinieri di noli ( con il quale era stata irrogata la sanzione amministrativa di curo
150,00 ed era stata applicata la misura del ritiro della patente e l’annotazione della
sottrazione di 10 “punti” dalla patente di guida) e che l’organo competente aveva respinto
il ricorso, duplicando la sanzione pecuniaria con ordinanza — ingiunzione del 10 gennaio
2011; ritenendo l’erroneità di tale provvedimento ne chiese l’annullamento.
11 giudice di pace emise il decreto di fissazione di udienza disponendo che fosse
comunicato alle parti ed invitando l’ufficio territoriale del Governo a depositare copia del
rapporto con gli atti relativi all’accertamento oggetto dell’opposizione; alla prima udienza
del 17 maggio 2011, rilevando che non era stato prodotto il verbale di contestazione,
dichiarò l’inammissibilità dell’opposizione.
Contro tale provvedimento ha proposto ricorso il Rosvel, lamentando con unico
motivo la violazione delle norme sul procedimento di opposizione all’ordinanza
ingiunzione — art. 23 L. 689/1981- nonché del dovere del giudice di pronunziarsi sulla
domanda innanzi a lui proposta — art. 112 cpcParte intimata non ha articolato difese.

IN DIRITTO
I

Il ricorrente assume che la causa di inammissibilità del ricorso sarebbe del tutto

illegittima sia perché si riferirebbe alla mancata produzione non già dell’ordinanzaingiunzione ( provvedimento impugnato) bensì del suo antecedente logico ( verbale di
accertamento), sia perché , anche a voler ritenere che, così opinando, il giudice di pace
avesse fatto valere la mancata prova della tempestività della proposizione del ricorso,

—2—

infrazione al codice della strada ( sorpasso in prossimità di un incrocio) da parte dei

tuttavia, per giurisprudenza consolidata, detta dimostrazione avrebbe potuto esser fornita
anche nel corso del giudizio.
II i convincimento del relatore che il ricorso sia palesemente fondato.

II.a Va innanzi tutto ritenuta l’ammissibilità del ricorso ai sensi della L. n. 689 del 1981,

motivazione sul punto, appare evidentemente fondato sulla considerazione del giudicante
che la mancata produzione, insieme al ricorso, degli atti opposti in originale, corredati
dalla relazione di notificazione, impedisce di verificare, in limine litis, la tempestività
dell’opposizione

II.b

Ciò posto l’ordinanza di inammissibilità è stata pronunziata al di fuori dei casi

previsti dalla legge — art. 23, comma I, L. 689/1981- atteso che , come più volte statuito
in sede di legittimità , il deposito del provvedimento impugnato — che non era, come
visto, il verbale di accertamento, bensì la successiva ordinanza-ingiunzione- non
costituisce adempimento che la parte ricorrente deve necessariamente porre in essere al
momento della sua costituzione, potendo provvedervi, su sua iniziativa o su impulso del
giudice, nel corso del giudizio, così che la pronunzia di inammissibilità all’esito della
prima udienza non appare in alcun modo conforme allo schema procedimentale delineato
dall’art. 231. 689/1981.
II.c — A ciò si aggiunga che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, la
mancata allegazione del provvedimento opposto non può costituire, di per se, prova della
non tempestività dell’opposizione, tale da giustificare, per l’effetto, una dichiarazione di
inammissibilità del ricorso con ordinanza pronunciata in limine litis ai sensi della L. n. 689
,

del 1981, art. 23, comtna 1, perchè tale provvedimento postula, pur sempre, l’esistenza di
una prova certa e inconfutabile della intempestività della detta opposizione, e non una
mera difficoltà del suo accertamento, con l’effetto che soltanto ove, in prosieguo di
giudizio, a causa della mancata acquisizione della copia dell’ordinanza notificata,
permanga e diventi definitiva l’impossibilità di controllo (anche di ufficio) della
– t•-e

– 3 –

art. 23, comma 1, atteso che il provvedimento opposto, pur in assenza di una espressa

tempestività dell’opposizione, il ricorso andrà dichiarato, con sentenza, inammissibile (in
tal senso vedi: Cass. Sez. V1-2 n. 15320/2011; Cass. Sez. II n. 1279 del 2007; Cass. Sez.
Un. 1006 del 2002).
IV- Si propone pertanto la definizione in camera di consiglio, a’ sensi del combinato

ricorso.”
La relazione è stata ritualmente comunicata al P.G. e notificata al ricorrente; all’adunanza
odierna il P.M. si è riportato ad essa
Ritiene il Collegio di aderire alle conclusioni esposte nella relazione: pertanto il
provvedimento impugnato va cassato con rinvio al giudice di pace di Eboli — in persona
di diverso magistrato- anche per la determinazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione
Accoglie il ricorso nei tetinini esposti in motivazione; cassa il provvedimento
impugnato e rinvia al giudice di Pace di Fboli — in persona di diverso magistrato- anche
per la determinazione delle spese del procedimento di legittimità
Così deciso in Roma il 10/01/2013, nella camera di consiglio della VI sezione della
Suprema Corte di Cassazione.

disposto degli artt. 380 bis e 375 n.5 cpc, con declaratoria di manifesta fondatezza del

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