Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3107 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Marliana, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, alla via E. Gianturco n. 11, presso lo

studio dell’avv. Colleluori Rita, dal quale e’ rapp.to e difeso,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Istituto Don Bosco di (OMISSIS), in persona del legale rapp.te

pro

tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Bissolati 76, presso lo

studio dell’avv. Spinelli Giordano Tommaso, dal quale e’ rapp.to e

difeso unitamente all’avv. Carlo Colombo, giusta procura in atti;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana n. 17/2006/1 depositata il 9/5/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Istituto Don Bosco di (OMISSIS) contro il Comune di Marliana e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Pistoia n. 281/2/2003 che aveva respinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) ICI 1995 – 1999. La CTR accoglieva l’appello ritenendo sia che il D.L. n. 203/220, art. 7, comma 2 bis fosse norma di interpretazione autentica, sia che il requisito oggettivo (destinazione degli immobili ad attivita’ assistenziali o previdenziali) fosse provato dagli stessi atti dell’Amministrazione. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso il contribuente. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il controricorrente ha depositato memoria; il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 nonche’ l’omessa e contraddittoria motivazione. La CTR non avrebbe rilevato la inammissibilita’ della produzione documentale da parte del contribuente in sede di appello.

La censura di violazione di legge e’ inammissibile in quanto la CTR rilevando che non si pone un problema di decadenza di far valere la prova, ha ritenuto provato l’elemento oggettivo sulla base della “stessa documentazione prodotta dall’Ufficio e proveniente dall’Amministrazione”.

La censura relativa al vizio di motivazione e’ inammissibile in quanto priva di una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008) nonche’ di una spiegazione logica alternativa del fatto che appaia come l’unica possibile (Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008).

Con secondo motivo il ricorrente assume la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i) violazione e falsa applicazione della L. n. 248 del 2005, art. 7, comma 2 bis omessa motivazione. La CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’attivita’ svolta dall’Istituto rientrasse tra quelle indicate nella lett. i) dell’art. 7 cit. e che l’art. 7, comma 2 bis cit.

dovesse considerarsi norma interpretativa; entrambi i fabbricati oggetto di causa sarebbero privi della destinazione assistenziale.

Le censure di violazione di legge sono fondate alla luce dei principi di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 5485 del 29/02/2008) secondo cui In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), e’ subordinata alla compresenza di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attivita’ di assistenza o di altre attivita’ equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, e di un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attivita’ da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita’ commerciali (art. 87, comma 1, lett. e), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7 rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo – che in base ai principi generali e’ onere del contribuente dimostrare – non puo’ essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino “a priori” il tipo di attivita’ cui l’immobile e’ destinato, occorrendo invece verificare che tale attivita’, pur rientrante tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalita’ di un’attivita’ commerciale; nonche’ della decisione (Sez. 5, Sentenza n. 24500 del 20/11/2009) secondo cui Sulla esenzione prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i), non incide la successiva evoluzione normativa, in quanto a) il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2 bis, (aggiunto dalla Legge di Conversione 2 dicembre 2005, n. 248, poi modificato dalla L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 133 ed infine sostituito dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 39 convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248) nell’estendere l’esenzione disposta dall’art. 7, comma 1, lett. i), cit. alle attivita’ ivi indicate “a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse” (versione originaria) e poi a quelle “che non abbiano esclusivamente natura commerciale” (versione vigente), ha carattere innovativo e non interpretativo.

Quanto sopra ha efficacia assorbente sul terzo motivo di ricorso. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice del merito, per le sue ulteriori valutazioni, sulla base del principio di diritto affermato e per la liquidazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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