Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3107 del 06/02/2017

Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28316/2015 proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F.M.

TORRIGGIO 112, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO SPASARI, che

la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI MARIA CASAMENTO,

rappresentata e difesa dall’avvocato DANIELA PALAIA, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1051/2015 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 09/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. P.A. ricorre affidandosi a 3 motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, n. 1051 del 9 luglio che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro che rigettava l’opposizione della ricorrente al decreto ingiuntivo emesso a favore della controricorrente per il pagamento di una parcella per prestazioni professionali.

2. Resiste con controricorso P.R..

3. Il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il primo motivo di ricorso con cui la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 10, comma 2, è fondato e va accolto.

Va osservato, anzitutto, che pur avendo la P. e la budino agito congiuntamente, nei confronti di Italcementi, hanno comunque proposto separate domande, e che pertanto non può trovare applicazione il disposto dell’art. 10 c.p.c., comma 2, il quale concerne esclusivamente l’ipotesi di un unico attore che abbia proposto più domande non altrimenti connesse, nei confronti di un unico convenuto (Cass. 25.8.1982, n. 4711). Infatti il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore, dall’art. 10 c.p.c., comma 2, riguarda solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all’ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, nel litisconsorzio facoltativo disciplinato dall’art. 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l’art. 10, comma 2 cit., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda (Cass. 10.2.1990, n. 974; Cass. 12/10/1998, n. 10081).

Pertanto ha errato il giudice del merito che ai fini della determinazione del valore della causa patrocinata dall’avv. P. per la ricorrente non si è attenuta al sopradetto principio.

4.1. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono inammissibili. Infatti la ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazioni di legge ed errata ricostruzione del fatto chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).

5. Pertanto la Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri motivi, cassa in relazione alla motivazione la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Catanzaro.

PQM

la Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibili gli altri motivi, cassa in relazione alla motivazione la sentenza impugnata, e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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