Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31069 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 30/11/2018), n.31069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28875-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.F., SIFE SRL, elettivamente domiciliati in ROMA DEPRETIS

86, presso lo studio dell’avvocato PIETRO ADONNINO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BEATRICE FIMIANI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 154/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 26/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RITENUTO

CHE:

1. L’agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 154/21/11 del 26.10.2011, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione con il quale l’agenzia delle entrate aveva rettificato ai fini dell’imposta di registro ed ipocatastale (in Euro 10.654.500) il valore di mercato di un’area sita nel Comune di Ladispoli, conferita, con atto del 21.12.2004 alla società Sife srl dalla venditrice C.F.; aree ubicate in zone G, G1 H, H1, con destinazione ad attrezzature pubbliche e private, verde pubblico e privato.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che la maggiore valutazione operata dall’amministrazione finanziaria fosse errata, posto che la destinazione pubblica delle aree ricadenti nelle succitate zone le rendevano appetibili alla sola pubblica amministrazione e che dal certificato di destinazione urbanistica prodotta in atti si evinceva con tutta evidenza la natura pubblica della destinazione urbanistica.

Resistono con controricorso i contribuenti.

C.F. e la società Sife s.r.l. hanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.Con un unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, per avere il decidente fondato la propria motivazione sulla natura pubblica delle aree, con ciò ritenendo erroneamente che detta connotazione fosse di per sè ostativa al potere di rettifica dell’amministrazione finanziaria, non potendo i vincoli di piano incidere sulla edificabilità dei fondi, ma solo sulla concreta determinazione del valore venale dei terreni medesimi.

Ripropone dunque le difese svolte sin dall’introduzione del giudizio di merito, assumendo che le caratteristiche e l’ubicazione dei fondi legittimano la rettifica del loro valore, non avendo i giudici territoriali valutato l’indice di edificabilità dei fondi e neppure la circostanza che la valutazione effettuata in sede espropriativa concerneva una minima parte delle aree.

3.La censura è inammissibile, sotto un duplice profilo.

4. In primo luogo, la censura non coglie la ratio decidendi, non avendo affatto escluso i giudici territoriali il potere di rettificare il valore dichiarato a causa della natura pubblica della destinazione urbanistica delle aree, assunta, invece, quale criterio per la sola quantificazione del valore dei fondi, tanto da affermare che le aree “presentano un’appetibilità economica esclusivamente per la pubblica amministrazione”.

5. Sotto altro profilo, l’amministrazione finanziaria, nel censurare la violazione degli artt. 51 e 52 citati, ha introdotto surrettiziamente una rivisitazione del merito della controversia.

Essa si è limitata a contrapporre alle argomentazioni dei giudici di merito proprie valutazioni su elementi di fatto (ubicazione dei fondi, utilizzabilità degli stessi), finendo per formulare una richiesta di riesame del merito della lite non consentita in questa sede di legittimità.

Ne consegue che non appare sufficiente l’astratto e generico riferimento alle menzionate norme per censurare la declaratoria di illegittimità della rettifica, essendo, invece, indispensabile che il ricorrente indichi – censura mancante – in modo specifico non solo i canoni in concreto non osservati, ma anche e soprattutto il modo in cui il giudice si sia da essi discostato (Cass. n. 16175/2017).

7.In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE:

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 7.500,00, per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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