Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31069 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31069 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: DE MASI ORONZO

ORDINANZA

sul ricorso 7348-2012 proposto da:
TOM TRANS SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
VINCENZO UGO TABY 19, presso lo studio dell’avvocato
PIETRO PERNARELLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato WALTER TAMMETTA;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA
in persona del Direttore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta
e difende;

avverso

la

sentenza

n.

controricorrente

101/2012

della

Data pubblicazione: 28/12/2017

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

di

LATINA,

depositata

il

19/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. ORONZO
DE MASI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in

TOMMASO BASILE che ha chiesto il rigetto del ricorso.

persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RITENUTO

che la Commissione tributaria regionale del Lazio, decidendo sull’appello della TOM
TRANS s.r.I., confermava la sentenza di primo grado di rigetto dell’impugnazione
della contribuente contro l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, e relative
sanzioni, emesso in relazione all’operazione di acquisto, nel corso dell’anno 2005, di
alcuni autocarri, dalla MARTONE s.r.I., nonché di subentro in alcuni contratti di
stipulati da quest’ultima società, anch’essa operante nel ramo autotrasporti,

qualificata dall’Ufficio come cessione di ramo d’azienda, soggetta a registro, anziché
vendita di beni isolati, soggetta ad iva, come da p.v.c. in data 2/4/2007 della Guardia
di Finanza;
che secondo il Giudice di appello la società MARTONE, unitamente alla socia Patrizia
Calcagni, non si è limitata a cedere automezzi e contratti di

leasing, ma ha anche

stipulato, sia pure per interposta persona, contratti di locazione e di vendita degli
immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività di autotrasporto della società
contribuente;
che la società TOM TRANS ricorre per cassazione sulla base di un articolato motivo,
cui l’Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso;
che il P.G. conclude per il rigetto del ricorso;

CONSIDERATO

che con il motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n.
3 e n.5, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2555 e ss.g.g. del codice civile, 2,
comma 3, lett. b), D.P.R. n. 633 del 1972, 3, comma 1, lett. b), 15, comma 1, lett.
d), D.P.R. n. 131 del 1986, 2, D.L. n. 256 del 2001, omessa o insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non aver il
Giudice d’appello considerato, quanto alla intervenuta cessione di automezzi e
contratti di leasing, che per accedere alla attività di autotrasporto per conto di terzi,
secondo quanto previsto dal richiamato D.L. n. 256 del 2001, era necessario
dimostrare di avere acquisito una impresa di autotrasporto per cessione d’azienda
(atto soggetto ad imposta di registro), ovvero l’intero parco veicolare di altra
impresa iscritta all’albo ed in possesso di titolo autorizzativo (atto soggetto ad iva), e
che tale era la strada intrapresa dalla società contribuente, la quale aveva acquistato
tutti gli autocarri dalla MARTONE s.r.I., società quest’ultima che aveva

leasing

successivamente preso in locazione i mezzi, corrispondendo il relativo canone di
locazione, e venduto a Patrizia Calcagni il terreno ove esercitava l’attività, ricevendo il
relativo corrispettivo, immobile poi dalla stessa preso in locazione, e che così risolte
le proprie difficoltà finanziarie, aveva proseguito l’attività di autotrasporto, con gli
stessi dipendenti, consentendo nel contempo alla società TOM TRANS, costituita dai
figli dei coniugi Martone, di svolgere una propria attività di autotrasporto, in forza del
conseguito autonomo titolo autorizzativo;

che la ricerca dell’effettiva volontà delle parti, che è preliminare alla qualificazione del
contratto, integra un accertamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità
se adeguatamente e correttamente motivato, e l’insufficiente motivazione sussiste
solo se nel ragionamento contenuto nella sentenza di merito sia riscontrabile il
deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non può invece consistere in un
apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte,
perché l’art. 360 c.p.c., n. 5, non conferisce ai giudici di legittimità il potere di
riesaminare e rivalutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il
profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dai
giudici d’appello ai quali soltanto spetta d’individuare le fonti del proprio
convincimento e, all’uopo, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la
concludenza, e scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione (ex multis, Cass. n. 27162/2009)”;
che, pertanto,

solo entro tali limiti le doglianze della società contribuente possono

essere esaminate;
che l’iter logico-giuridico del Giudice di appello, riassunto nelle

proposizioni

argomentative sinteticamente riportate in narrativa, muove dal rilievo che, ai fini
dell’imposta di registro, per qualificare la cessione di beni come cessione di azienda è
sufficiente che essi abbiano l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa

(ex multis, Cass. n. 897/2002, Rv. 551846; n. 23857/2007), e che è configurabile la
cessione d’azienda anche nel caso in cui il complesso degli elementi trasferiti non
esaurisca i beni costituenti l’azienda o il ramo ceduti, qualora gli stessi conservino un
residuo di organizzazione che ne dimostri l’attitudine, sia pure con la successiva
integrazione del cessionario, all’esercizio dell’impresa (Cass. n. 21481/2009);
che di tali principi è fatta corretta applicazione nella impugnata sentenza la quale
valorizza l’unitarietà funzionale – e non soltanto potenziale – del compendio ceduto,
ricomprendente automezzi e contratti di leasing, ed anche la disponibilità, tramite
2

che la censura è infondata e non merita accoglimento;

contiguo contratto di locazione con Patrizia Calcagni, socia della MARTONE s.r.I., degli
uffici da destinare a sede sociale, e si basa su una ricostruzione complessiva
dell’operazione, la cui verosimiglianza poggia “sull’intreccio di parentela tra tutti i soci
delle due società”, circostanza in ordine a la quaie si è ampiamente intrattenuto il
Giudice di merito, alla ricerca di elementi atti a riscontrare l’esattezza delle valutazioni
operate dall’Ufficio, e che esclude la sussistenza di reali problemi di concorrenza tra
le aziende, per di più operanti in ambiti diversi;

applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati alla
registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente”;
che la disposizione sancisce la preminenza del reale dato giuridico, dell’effettiva causa
negoziale (“la intrinseca natura” e “gli effetti giuridici”) dell’atto sottoposto a
registrazione, rispetto al relativo assetto cartolare (“il titolo o la forma apparente”), e
la disposizione in esame, in combinazione con quella di cui all’art. 1 del medesimo
testo di legge, esprime la precisa scelta normativa di assumere, quale oggetto del
rapporto giuridico tributario inerente all’imposta, gli atti registrati, in considerazione,
non della loro consistenza documentale, ma degli effetti giuridici prodotti (Cass. n.
10273/2007, n. 2713/2002) e realizza una scelta coerente con la evoluzione storica
della prestazione tributaria, dal regime di tassa (avente, come oggetto, l’atto da
registrare, quale documento, e funzione tendenzialmente corrispettiva del servizio di
registrazione e dei servizi ad essa connessi), a quello d’imposta (avente, come
oggetto, l’atto da registrare, in funzione delle potenzialità economiche espresse dai
relativi effetti) si rivela così rispondente, nel modo più adeguato, al criterio di cui
all’art. 53 Cost. (Cass. n. 14900/2001, n. 2713/2002, n. 4086/2012);
che, com’è noto, l’applicazione dell’imposta di registro, conferendo preminenza al dato
giuridico reale (“secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti
presentati alla registrazione”), ha luogo, attesa l’unitarietà della causa, anche in
ipotesi di collegamento negoziale di più atti che, ancorché frazionatamente e non
contestualmente, realizzino, sul piano della regolamentazione degli interessi dei
contraenti, un preordinato unico risultato, identificabile in funzione di valutazione
complessiva (ex multis, Cass. n. 10216/2016, n. 10211/2016, n. 9573/2016, n.
18454/2016, n. 2050/2017);
che, secondo quanto efficacemente affermato da questa Corte, « l’incorporazione in
un solo documento di più dichiarazioni negoziali, produttive di effetti giuridici distinti e
l’incorporazione in documenti diversi di dichiarazioni negoziali miranti a realizzare,
3

che, dunque, soccorre il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, il quale recita: “L’imposta è

attraverso effetti giuridici parziali, un unico effetto giuridico finale traslativo,
costitutivo o dichiarativo costituiscono tecniche operative alternative per i
contribuenti, che si trovano, però, dinanzi ad una sola e costante qualificazione
giuridica formulata dal legislatore tributario: la sottoposizione ad imposta di registro
del loro atto o dei loro atti in base alla natura dell’effetto giuridico finale dei loro
comportamenti, semplici o complessi che essi siano » (Cass. n. 3562/2017);
che la nozione di cessione d’azienda assunta ai fini dell’imposta di registro, induce a

elemento aziendale ed impresa, che conferisce l’attributo aziendale a ciascuno degli
elementi che la compone, e che non viene meno nelle cessioni “scomposte” di beni
aziendali, con formula cosiddetta “spezzatino” o “a gradini” (steptransactions), per cui
soltanto il bene che non può considerarsi funzionale all’esercizio dell’impresa condotto
con quell’azienda, e che la volontà delle parti abbia voluto escludere dalla fattispecie
negoziale, potrà essere considerato autonomamente, mentre, in caso contrario,
l’imposizione non potrà essere frazionata, e la fattispecie negoziale sarà considerata
fiscalmente come cessione d’azienda, o di ramo d’azienda, indipendentemente da cosa
le parti abbiano scritto in contratto;
che nella esaminata fattispecie, per quanto dedotto dalla stessa parte ricorrente,
l’attività d’impresa è proseguita nei medesimi spazi e locali già di proprietà della
società MARTONE, dati poi in locazione alla società TOM TRANS, la quale, proprio
grazie alla cessione degli autocarri, anch’essi già di proprietà della società MARTONE,
che peraltro non ha cessato l’attività, ha potuto avviare una propria attività di
autotrasporto (cfr. il comma 1-bis, dell’articolo 22, del D.Lgs. n. 395 del 2000 introdotto dal D.Lgs. 478/2001, reca una disciplina transitoria per l’accesso al
mercato dell’autotrasporto per le imprese che intendono svolgere l’attività e
dimostrino di avere acquisito per cessione d’azienda imprese di autotrasporto ovvero
l’intero parco dei veicoli di altra impresa che cessi l’attività);
che, “… qualora siano stati stipulati, anche in tempi diversi, più atti di cessione di beni
facenti parte di un’azienda, il giudice tributario di merito, per verificare se l’intenzione
effettiva dei contraenti sia quella di trasferire non già il singolo bene, ma l’intero
complesso aziendale o parte di esso – situazione che rende applicabile l’imposta di
registro in misura proporzionale – deve … valutare congiuntamente le pattuizioni
stipulate, anche non contestualmente, a prescindere dalla sussistenza o meno di un
intento elusivo…” (Cass. n. 9162/2010), per cui il sollecitato esame di singole
circostanze (concorrenza tra le imprese, rilascio titolo autorizzativo) non appare
4

riaffermare la centralità dell’elemento funzionale, ossia del legame fra singolo

concludente, in quanto esse attengono ai motivi, o agli effetti economici
dell’operazione, che poco hanno a che vedere con i profili prettamente tributari
dell’operazione;
che, per concludere, il Giudice di appello non ha trascurato di considerare l’efficacia
interpretativa e probatoria di tutti gli elementi fattuali dedotti dall’Agenzia delle
Entrate a fondamento della causa unitaria di cessione del ramo aziendale del quale si
discute, così come perseguita dai negozi dedotti in giudizio, e la sentenza non merita

che al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità liquidate in Euro 4.000,00, per compensi, oltre rimborso spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2017.

le censure che le sono state mosse;

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