Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31068 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 30/11/2018), n.31068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28208-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA LARGO DELLA

GANCIA 1, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO MAMMOLA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 69/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 20/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

ESPOSIZIONE DEL FATTO

p.1. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate rettificava il maggior valore della compravendita di una quota ideale di un fondo rustico in agro di Foggia, sul presupposto che il corrispettivo utilizzato quale parametro di riferimento concerneva un fondo con caratteristiche difformi da quelle oggetto di alienazione, atteso che come da certificazione urbanistica, il lotto minimo per l’edificabilità agricola risultava pari a mq. 10.000.

La CTP di Foggia accoglieva il ricorso con sentenza appellata dall’amministrazione finanziaria.

Con sentenza n. 69/25/12, la CTR della Puglia dichiarava l’inammissibilità dell’appello, in mancanza della prova della sua tempestiva proposizione.

L’Ufficio propone ricorso per cassazione sorretto da due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe emessa dalla CTR della Puglia.

Il contribuente resiste con controricorso.

Diritto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI DIRITTO

p. 2. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22,27 e 55, censurando la sentenza impugnata per aver correlato all’omesso deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata l’inammissibilità del gravame, assumendo che se l’atto risultava notificato l’8 febbraio 2012 e il temine lungo per l’appello scadeva il 7 febbraio del 2012, doveva evincersi che la spedizione era avvenuta necessariamente quanto meno il giorno prima, circostanza dimostrata dai pieghi raccomandati consegnati a Poste italiane.

p..3 Con il secondo motivo, si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, commi 2 e 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere affermato il decidente “la non pertinenza dell’elemento di confronto”, reiterando le argomentazioni poste a sostegno dell’atto impositivo.

p..4 La prima censura va disattesa.

Ebbene, nel caso di specie il decidente ha affermato che, in mancanza della copia della ricevuta di spedizione, non era possibile accertare la tempestività dell’appello, atteso che la ricevuta di ritorno mancava della indicazione della data di spedizione, conformandosi al principio di diritto secondo il quale, nel giudizio tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”(Cass. n. 15182/2018; S.U. n. 13452/2017)

La prova della data di spedizione non può essere desunta dalla ricezione del plico il giorno successivo a quello ultimo, in quanto la “ricezione in data 8 febbraio non dimostra con certezza la spedizione in data antecedente e dunque nel termine di legge per proporre l’appello”. L’unico elemento comprovante la data di spedizione può essere desunta dalla ricevuta di spedizione ovvero dall’avviso di ricevimento del plico che contenga anche 1’indicazione della data di spedizione.

p..9 Il secondo motivo è inammissibile, poichè aggredisce un’argomentazione sovrabbondante – cioè non coessenziale alla ratio decidendi – contenuta nella sentenza impugnata, atteso il carattere preliminare ed assorbente della pronunzia processuale sopra esaminata investita dal motivo di ricorso a sua volta dichiarato inammissibile.

p..10 Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata(S.U. n. 24469 del 30/10/2013; Cass. 22380/14; Cass. n. 17004/2015Cass. n. 30383/2017).

Nello specifico, una volta affermata l’inammissibilità del gravame per la sua intempestività, la sentenza impugnata ha aggiunto che “è comunque infondato il ricorso per avere l’Agenzia utilizzato come parametri di riferimento del valore in comune commercio dei fondi oggetto dell’accertamento aree prive delle medesime caratteristiche (edificabilità)”. Affermazione, questa, del tutto sovrabbondante perchè resa nel contesto dell’affermata inammissibilità dell’appello; sicchè essa, come è inutile ai fini della decisione, così è vanamente impugnata in questa sede.

p..11 Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso;

condanna l’Agenzia delle entrate alla refusione delle spese sostenute

sa F.F. che liquida in Euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione tributaria della Corte di Cassazione, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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