Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31067 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 30/11/2018), n.31067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26316-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSTABELLA

26 B/3, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA FIORINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato IVANA CARSO;

– ricorrente –

contro

FCF SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 52/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 30/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La società F.C.F. srl impugnava la comunicazione di iscrizione ipotecaria, eccependone l’illegittimità per l’omessa indicazione ed allegazione delle cartelle ad essa sottese, nonchè per l’omessa notifica del prodromico avviso di intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

2. La CTP rigettava il ricorso ritenendo l’inammissibilità della contestazione relativa ai vizi delle cartelle divenute definitive.

Il contribuente appellava la prima decisione sostenendo di non aver mai dedotto la nullità della notifica delle cartelle ma l’omessa indicazione o allegazione degli atti impositivi sulla base dei quali era stata disposta l’iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà.

3. I giudici di secondo grado accoglievano il gravame, affermando che l’iscrizione ipotecaria non conteneva alcun riferimento numerico alle cartelle di pagamento sottostanti il provvedimento alle quali queste neppure risultavano allegate, nonchè l’illegittimità dell’atto per l’omessa notifica dell’avviso di intimazione di cui al cit. art. 50, necessaria alla luce della natura cautelativa dell’atto impugnato, sulla scorta del quale la concessionaria avesse dato impulso alla procedura di esecuzione.

Avverso la pronuncia della CTR della Puglia, la società di riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Il contribuente non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.Con il primo motivo di ricorso la società di riscossione lamenta la violazione della L. n. 212 del 2000, artt. 7 e 10, ex art. 360 c.p.c., n. 3, per aver ritenuto i giudici territoriali che l’iscrizione ipotecaria non contenesse alcun riferimento alle cartelle sottese neppure allegate -, quando al contrario, la comunicazione conteneva il riferimento numerico delle cartelle di pagamento, l’importo e la relativa data di notificazione oltre che la causale del debito tributario.

4. Con la seconda censura, si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, ex art. 360 c.p.c., n. 3, criticando la decisione impugnata per aver ritenuto che l’iscrizione ipotecaria fosse funzionale all’espropriazione forzata, trattandosi invece di misura alternativa all’espropriazione, alla quale non troverebbe applicazione il disposto succitato.

5. Con il terzo mezzo, si lamenta vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, censurando la pronuncia impugnata per aver esaminato le doglianze del contribuente in ordine alla sopravvenuta espropriazione posta in essere dalla società Equitalia, doglianze che non costituivano, ad avviso della concessionaria, oggetto del giudizio, circoscritto alla legittimità della iscrizione ipotecaria.

6. La prima censura è inammissibile, assorbiti gli altri mezzi, per difetto di specificità in quanto parte ricorrente non ha trascritto la comunicazione di iscrizione ipotecaria non consentendo così a questa Corte di valutare di conseguenza l’eventuale vizio in cui sarebbero incorsi i giudici di appello, che hanno ritenuto correttamente motivato il predetto atto impositivo.

Il principio dell’autosufficienza del ricorso comporta che il ricorso debba contenere in sè tutti gli elementi necessari a porre il giudice di legittimità nella condizione di avere la completa cognizione della controversia e del suo oggetto, nonchè di cogliere il significato e la portata delle censure rivolte alle specifiche argomentazioni della sentenza impugnata, senza la necessità di accedere ad altre fonti ed atti del processo, ivi compresa la sentenza stessa (Cass. 5478/2018; n. 17399 del 2017; n. 12288 del 2016; n. 2928 del 2015; n. 22003/2014).

7. Perciò, ove si assuma la omessa o viziata valutazione di documenti, occorre provvedere, se non alla trascrizione integrale dei medesimi, almeno ad un sintetico, ma completo, resoconto del loro contenuto, al fine di consentire la verifica della fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso. Il ricorso per cassazione deve insomma contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione.

8.La censura è, peraltro, sussumibile nell’errore di fatto revocatorio che, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 4, consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, la quale abbia portato ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato (Cass. nn. 6405, 4566 del 2018; n. 1917472017; n. 23173/2016; Cass. n. 4893 e 6038 del 2016; S.U. n. 15227 del 2009; Cass. n. 28019 del 2009).

In particolare, per ciò che qui interessa, l’affermazione contenuta nella sentenza circa la sussistenza della omessa indicazione delle cartelle sottostanti che, al contrario, si afferma sussistere, non si concreta in un errore di giudizio, bensì in una mera svista di carattere materiale, costituente errore di fatto e, quindi, motivo di revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, e non di ricorso per cassazione.

9. Quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome “rationes decidendi” ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite “rationes”, dall’altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. n. 11493/2018; Cass. n. 25871/2017; Cass. n. 2108/2012; n. 22753 del 2011; n. 12372 del 2006).

Ebbene, la sentenza impugnata è sorretta da due rationes decidendi, una attinente alla nullità dell’atto impugnato per difetto di motivazione, l’altra concernente la nullità del medesimo atto per l’omessa notifica dell’atto prodromico.

Per quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per il primo motivo per difetto di autosufficienza e conseguentemente assorbiti gli altri.

In assenza di costituzione dell’ente contribuente, le spese anticipate dalla concessionaria restano a suo carico.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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