Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31067 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. III, 28/11/2019, (ud. 27/09/2019, dep. 28/11/2019), n.31067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5070-2018 proposto da:

SOCIETA’ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, in persona del Procuratore

Dirigente, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. NICOTERA 29,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NOBILONI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE PAOLETTI;

– ricorrente –

contro

OLEARIA CAMPANA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II N. 4,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTA NICCOLI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FERNANDO NAPOLITANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3395/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/09/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Olearia Campana s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. e la A.R. Autotrasporti s.r.l. e – sulla premessa di aver consegnato alla seconda 840 colli di olio extravergine di ulivo e 432 colli di olio di semi, furtivamente sottratti durante il trasporto dall’autotreno della medesima, lasciato incustodito per alcuni minuti dall’autista – chiese che entrambe le convenute fossero condannate al risarcimento dei danni, la società di assicurazioni nei limiti del massimale di polizza e quella di trasporto al residuo importo del valore della merce sottratta.

Si costituirono in giudizio entrambe le parti convenute.

La società Reale Mutua chiese il rigetto della domanda, rilevando che la società attrice difettava della legittimazione attiva, perchè il diritto all’indennizzo assicurativo si era trasferito al destinatario della merce (SAOM s.r.l.) fin dal momento in cui la stessa era stata consegnata al vettore.

La società di trasporto contestò la domanda attrice e chiese di poter chiamare in causa la società di assicurazione Faro s.p.a., per essere manlevata in caso di condanna.

Il Tribunale condannò la società R. Autotrasporti al risarcimento dei danni in favore della società Olearia Campana nella misura di Euro 23.890,56, rigettò la domanda di quest’ultima nei confronti della Reale Mutua Assicurazioni e rigettò anche la domanda di garanzia avanzata dalla società di trasporto nei confronti della società di assicurazione Faro.

2. La pronuncia è stata impugnata dalla società Olearia Campana in via principale e dalla A.R. Autotrasporti s.r.l. in via incidentale e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 19 luglio 2017, in parziale riforma della decisione del Tribunale, ha accolto l’appello principale, ha condannato la società Reale Mutua al pagamento del danno residuo patito dalla società Olearia Campana, liquidato nella misura di Euro 20.688, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello incidentale ed ha regolato le spese di lite.

Ha osservato la Corte territoriale, per quanto di interesse in questa sede, che, ai fini di individuare il soggetto legittimato attivamente ad esigere il risarcimento del danno derivante dalla sottrazione della merce, non doveva farsi riferimento all’art. 1510 c.c., comma 2, bensì alle specifiche norme del contatto di trasporto (artt. 1683,1685 e 1689 c.c.), in base alle quali i diritti nascenti dal medesimo permangono in capo al venditore mittente fino a quando il destinatario non chieda la consegna della merce. Nel caso specifico, il contratto intercorso tra la società Olearia Campana e la Reale Mutua Assicurazioni era da qualificare come contratto vero e proprio di assicurazione stipulato nell’interesse dell’assicurata, e non, come preteso dalla società assicuratrice, in termini di contratto per conto di chi spetta. Nelle ipotesi di assicurazione del carico contro le perdite ed avarie occorse durante il trasporto, ha rilevato la Corte, occorre, ai fini di stabilire la titolarità del diritto all’indennizzo per la merce trasportata, considerare l’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate; per cui la legittimazione del destinatario sussiste, ai sensi dell’art. 1689 c.c., comma 1, solo nel momento in cui, arrivata la merce a destinazione o spirato il termine per la consegna, il destinatario ne chieda la consegna al vettore.

Ha concluso la Corte napoletana, quindi, che il diritto ad esercitare l’azione di risarcimento del danno per la perdita della merce era rimasto “in capo al mittente, al quale, al momento del furto, non poteva di certo ritenersi subentrato il destinatario”.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso la Reale Mutua Assicurazioni s.p.a. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste la Olearia Campana s.p.a. con controricorso.

La A.R. Autotrasporti s.r.l. e la Faro Assicurazioni s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

La società ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo si lamenta, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 1891,1904 c.c. e art. 1510 c.c., comma 2.

La società ricorrente osserva che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente qualificato il contratto in oggetto come stipulato nell’interesse della società Olearia Campana, mentre l’esatta qualificazione era quella di un contratto per conto di chi spetta. Richiamata, ai sensi dell’art. 1891 c.c., la differenza tra assicurazione per conto altrui e assicurazione per conto di chi spetta, la parte ricorrente rileva che in quest’ultimo caso l’identificazione dell’interesse assicurato e del titolare del relativo diritto di credito si compiono soltanto nel momento del sinistro; poichè la proprietà si è già trasferita con la consegna della merce al vettore, la qualità di soggetto assicurato per i danni verificatisi nel corso del trasporto spetta solo all’acquirente, mentre il venditore e il vettore non possono più ritenersi titolari dell’interesse assicurato. Nel caso in esame, la società Olearia Campana aveva assicurato la merce nel trasporto dalla sua sede fino alla destinazione finale (a Napoli); per cui, essendosi già verificato il passaggio della proprietà in favore della parte destinataria (nella specie, la s.r.l. Saom), era solo quest’ultima il soggetto legittimato ad agire per il pagamento dell’indennizzo assicurativo. In altri termini, mentre gli obblighi del contratto di assicurazione gravavano sulla società Olearia Campana, il diritto all’indennizzo spetterebbe soltanto al terzo assicurato, per cui l’errata qualificazione del contratto da parte della Corte di merito avrebbe determinato anche l’errata individuazione dell’avente diritto alla prestazione assicurativa.

1.1. Il motivo non è fondato.

Rileva il Collegio, innanzitutto, che l’inquadramento giuridico del contratto per cui è causa come assicurazione in nome e nell’interesse proprio o come assicurazione per conto di chi spetta è il risultato di una valutazione rimessa al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità; tanto più che, nella specie, detta valutazione non è stata oggetto di specifiche censure di carattere interpretativo (v. in tal senso la sentenza 17 giugno 2013, n. 15107). La Corte di merito, infatti, ha interpretato il contratto ed ha stabilito, come si è detto, che nella specie si trattava di un contratto di assicurazione stipulato nell’interesse della mittente assicurata e non, come preteso dalla società assicuratrice, di un contratto per conto di chi spetta.

1.2. Ciò premesso ai fini del corretto inquadramento dei limiti entro i quali opera il sindacato di legittimità, occorre osservare che il problema della individuazione dell’avente diritto ad agire nei confronti dell’assicuratore per il risarcimento del danno derivante dalla perdita o avaria della merce trasportata è stato più volte esaminato da questa Corte. Vengono a convergere in tale caso, infatti, le discipline di tre diversi contratti, cioè quello di compravendita, quello di trasporto e quello di assicurazione. E’ indubbio che l’assicurazione per i danni alle cose ha il suo fondamento nel diritto di proprietà, nel senso che il danno che l’assicuratore è chiamato a risarcire è quello che deriva dalla perdita o avaria della merce; e questo è un danno che grava sul proprietario della medesima, secondo il noto principio del diritto romano per cui res perit domino. Se il contratto di trasporto, quindi, accede ad un contratto di compravendita, l’avente diritto al rimborso sarà il mittente o il destinatario a seconda che sia stato o meno adempiuto l’obbligo di consegna al vettore o allo spedizioniere (art. 1510 c.c., comma 2).

La giurisprudenza di questa Corte ha però da tempo stabilito, con un orientamento al quale l’odierna pronuncia intende dare ulteriore continuità, che nella vendita con spedizione il contratto di trasporto mantiene una sua autonomia, ed è soggetto alla disciplina degli artt. 1683 c.c. e ss.. Ciò comporta che, anche dopo la consegna della merce al vettore, il mittente-venditore conserva i diritti nascenti dal contratto di trasporto, compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino a quando, giunta la merce a destinazione o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare, il destinatario non ne chieda la consegna al vettore (art. 1689 c.c., comma 1; v. in tal senso la sentenza 18 giugno 2001, n. 8212, confermata dalla più recente sentenza 17 gennaio 2012, n. 553). La consegna della merce al vettore, pertanto, mentre libera il mittente-venditore dall’obbligo di consegna, non trasferisce al compratore-destinatario i diritti derivanti dal trasporto, come quello di richiamo della merce (art. 1685 c.c.); per cui il destinatario può esercitare tali diritti, anche ai fini di esigere il pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicuratore, solo dopo che la merce è arrivata a destinazione o dopo che è scaduto il termine entro cui la stessa sarebbe dovuta arrivare (in tal senso v. pure la sentenza 30 gennaio 2008, n. 2094).

D’altra parte, costituisce acquisizione della giurisprudenza di questa Corte anche il principio secondo il quale l’interesse alla stipula del contratto di assicurazione non deriva solo dalla titolarità del diritto di proprietà o di un altro diritto reale, ma anche da qualsiasi rapporto economico-giuridico per cui il titolare sopporti un danno patrimoniale (così la sentenza 19 maggio 2004, n. 9469, confermata dalla già citata sentenza n. 15107 del 2013; pronuncia, quest’ultima, dettata per un caso assai simile a quello, nel quale la merce non era mai arrivata a destinazione in quanto fatta oggetto di furto). Deriva da tale affermazione che la permanenza di un interesse del mittente-venditore consente di ritenere superato l’ostacolo costituito dalla previsione dell’art. 1904 c.c., secondo cui il contratto di assicurazione contro i danni è nullo se, nel momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno.

1.3. La società ricorrente ha richiamato a propria difesa l’ulteriore giurisprudenza di questa Corte in base alla quale nel contratto di assicurazione per conto di chi spetta l’identificazione del soggetto assicurato va compiuta alla stregua dell’art. 1510 c.c., comma 2. Con la conseguente affermazione per cui in tale ipotesi il venditore-mittente, rimettendo al vettore o allo spedizioniere le cose (specificate nella loro individualità) oggetto della vendita, non solo si libera dell’obbligazione della loro consegna e dei rischi connessi al loro perimento, ma trasferisce all’acquirente, salvo patto contrario, anche la loro proprietà, con la conseguenza che la qualità di assicurato, con detta consegna, si trasferisce dal venditore all’acquirente (sentenza 8 luglio 1994, n. 6455 del 1994, confermata dalla sentenza 9 luglio 2003, n. 10770, e dall’ordinanza 29 maggio 2018, n. 13377).

E’ evidente, però, che la possibilità di fare applicazione di questa giurisprudenza muove, in sostanza, da una petizione di principio, e cioè che nella specie si tratti – come pretende la società ricorrente – di un contratto di assicurazione per conto di chi spetta; il che è esattamente ciò che la sentenza impugnata ha negato, interpretando il contratto stipulato dalle parti in modo da fare venire meno il presupposto di fondo sul quale la tesi della società ricorrente è basata.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 6.300, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 27 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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