Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31066 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 30/11/2018), n.31066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18168-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.P. DA

PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO FRANCESCO

FRANCO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIBIA 120,

presso lo studio dell’avvocato SERGIO BELLIENI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 239/2011 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La società Equitalia Sud spa propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 239/6/11 del 24.10.2011, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio confermava la prima decisione – che, dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle aventi ad oggetto violazioni al C.d.S. – aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria, con riferimento ad una sola cartella ritenuta tardivamente notificata, oltre il termine di cinque anni di cui alla L. n. 156 del 2005.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.Con il primo motivo di ricorso la società di riscossione lamenta la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c.. Per avere la Commissione tributaria omesso di esaminare le difese svolte dall’appellante volte a dimostrare la tempestività della notifica della cartella in base alla L. n. 1106 del 2005, art. 1.

3.Con il secondo motivo si lamenta insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, per avere il decidente respinto l’appello senza esporre le ragioni logico-giuridiche poste a fondamento del proprio convincimento.

4. Si ravvisa preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione notificato al contribuente in data 18.07.2012, ben oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza avvenuta il 17 gennaio 2012.

Ed invero, l’allegazione contenuta nel ricorso, secondo la quale la sentenza impugnata risultava depositata il 29.11.2011 e mai notificata, confutata dal contribuente che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c., per aver provveduto alla notifica delle decisione di secondo grado il 16 gennaio 2012, risulta smentita dalla documentazione allegata al fascicolo di ufficio, da cui si evince che la sentenza della CTR è stata notificata alla società di riscossione in data 17 gennaio 2012, con la conseguenza che il termine ultimo per la proposizione del ricorso scadeva in data 17 marzo 2012, mentre il ricorso per cassazione è stato notificato nel luglio 2012.

Nell’ipotesi in cui il ricorrente per cassazione non alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, infatti, “la Corte di cassazione deve ritenere che lo stesso ricorrente abbia esercitato il diritto di impugnazione entro il c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., procedendo all’accertamento della sua osservanza. Tuttavia, qualora o per eccezione del controricorrente o per le emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d’ufficio emerga che la sentenza impugnata era stata notificata ai fini del decorso del termine di impugnazione, la S.C., indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1 e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità. La previsione – di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità entro il termine di cui alla stessa norma, comma 1, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, e funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve (Cass. n. 1295/2018; Cass. n. 10648 del 2017; N. 25513 del 2016; n. 7469/2014).

Mette conto rilevare che il rigore della pronuncia del Giudice della nomofilachia che precede è stato in qualche misura, più di recente, temperato da Cass., sezioni unite, 2 maggio 2017, n. 10648, a tenore della quale nel giudizio di cassazione “deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest’ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice” entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1.

Ebbene, in presenza della copia della sentenza notificata, il ricorso, procedibile, deve essere dichiarato inammissibile, per l’inosservanza del termine breve di impugnazione.

In tema di tempestività del ricorso per cassazione, il termine di cui all’art. 326 c.p.c., comma 1, decorre dalla notifica della sentenza impugnata (Cass. 25753/2007; n. 10136/2014).

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

condanna la ricorrente alla refusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA