Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31066 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31066 Anno 2017
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: CAIAZZO ROSARIO

ORDINANZA
sul ricorso n. 3196/2013, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., elett.te domic. in Roma
presso l’Avvocatura dello Stato che la rappres. e difende;
RICORRENTE
CONTRO
Marte Costruzioni s.r.I., in persona del legale rappres. p.t.;
INTIMATA NON COSTITUITA
avverso la sentenza n. 76/15/2012 della Commissione tributaria regionale del
Veneto, depositata in data 7/6/2012;
udita la relazione del consigliere, dott. Rosario Caiazzo, nella camera di
consiglio del 13 novembre 2017;
RILEVATO CHE
La Marte Costruzioni s.r.l. impugnò un avviso d’accertamento, per l’anno 2004,
con cui furono recuperate a tassazione maggiori imposte per iva, irpef e irap,
sulla base di un p.v.c. con cui fu verificato lo scostamento dai valori OMI dei
prezzi indicati nei contratti definitivi di vendita rispetto a quelli indicati nei
preliminari di vendita, in contratti di mutuo finalizzati all’acquisto dei medesimi
beni immobili e in stime.

Data pubblicazione: 28/12/2017

La Ctp accolse parzialmente il ricorso, rideterminando il maggior reddito
d’impresa, non condividendo del tutto i criteri di calcolo adoperati dall’ufficio.
Avverso tale sentenza appellarono l’ufficio e il contribuente,
La Ctr accolse parzialmente l’appello dell’ufficio, ritenendo di recuperare a
tassazione anche i casi in cui emergevano gravi ed evidenti incongruenze nei
valori dichiarati, in relazione alla metratura degli immobili compravenduti e al

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico
motivo.
Non si è costituita la società.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo formulato, l’Agenzia delle entrate ha denunziato l’omessa o
insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso relativo a due
ordini di questioni concernenti i criteri di calcolo del reale prezzo di vendita
degli immobili.
In particolare, la ricorrente ha lamentato che la Ctr aveva espresso una
motivazione carente circa i criteri di calcolo della discordanza tra i prezzi di
vendita dichiarati nei contratti definitivi e quelli invece indicati negli altri
documenti indicati (atti precedenti le stipule notarili, quali i contratti preliminari
e i mutui accesi per i contratti definitivi).
Il motivo è infondato.
La Ctr ha ritenuto che era da escludere il recupero fiscale in ordine ad alcune
compravendite immobiliari, seppure i relativi prezzi fossero discordanti rispetto
ai suddetti precedenti documenti, in quanto non era stata provata l’omogeneità
delle caratteristiche degli immobili e quindi la possibilità di estendere a tutti le
medie di prezzo al metro quadrato ricostruite dall’ufficio nell’avviso
d’accertamento.
Inoltre, la Ctr ha argomentato che i mutui e gli atti di istruttoria bancaria erano
elementi non univoci, data la prassi degli istituti e il fine dei mutui, che
potevano essere finalizzati anche a coprire le spese ulteriori dei contratti
definitivi di cessione immobiliare.

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valore dichiarato per altri appartamenti.

Ora, tale motivazione non può dirsi insufficiente o lacunosa, poiché sorretta da
plausibili argomenti il cui merito non può essere censurato dal giudice di
legittimità. Al riguardo, la Ctr, pur considerando le ragioni che hanno indotto
l’ufficio a formulare i rilievi contenuti nell’avviso d’accertamento, ha affermato
di attribuire una complessiva maggiore valenza dimostrativa ad altri elementi,
esplicitando chiaramente e senza alcuna contraddizione il percorso logico-

In particolare, il fatto che i prezzi dichiarati negli atti notarili di cessione
immobiliare fossero inferiori a quelli risultati dai contratti preliminari o dai
contratti di mutuo non può indurre a ritenere inficiata la motivazione del
giudice d’appello, rendendola insufficiente, come lamentato. In proposito,
occorre richiamare il costante orientamento della Corte secondo cui, poiché la
deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per
cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il
merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola
facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza
logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale
spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e
la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle
ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse
sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova
acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il
preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza,
contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo
quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente
del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia,
prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile
contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non
consentire l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della
decisione (Cass., n. 19547/17; n. 17477/07).

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argomentativo adottato.

Nel caso concreto, il giudice d’appello ha esaminato i vari punti dell’appello, e
le ragioni espresse dall’Agenzia delle entrate, attribuendo maggiore
significatività probatoria agli elementi addotti dal contribuente, come esposto;
né è emerso un contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate
dalla Ctr.
Le spese seguono la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso, condannando la parte ricorrente al pagamento, in
favore dell’Agenzia controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella
somma di euro 7800,00 oltre le spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 13 novembre 2017.
Il Pr,esident
Il giudice est.

P.Q.M.

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