Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31065 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 07/11/2018, dep. 30/11/2018), n.31065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2765-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28,

presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato

difeso dall’avvocato VINCENZO RAGNI;

– ricorrente –

contro

C.E.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DEL

VIGNOLA 5, presso lo studio dell’avvocato LIVIA RANUZZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI QUERCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 83/2011 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 21/10/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/11/2018 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.La società Equitalia Sud spa propone un unico motivo di ricorso per la cassazione della sentenza n. 83/6/11 del 7.10.2011, con la quale la commissione tributaria regionale della Puglia confermava la prima decisione – che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l’iscrizione ipotecaria sui beni del fondo patrimoniale familiare – sostenendo che i beni del fondo patrimoniale sono sottratti all’esecuzione forzata di debiti non contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia e reputando tali i debiti tributari, contratti dal contribuente nell’esercizio dell’attività di impresa e quindi estranei ai bisogni della famiglia.

La commissione tributaria regionale, in particolare, rilevava l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria, nonostante la sua natura cautelare tale da escluderla dagli atti esecutivi, in quanto preordinata alla successiva espropriazione forzata dei beni; ulteriormente affermando che gravasse sul presunto creditore l’onere della prova della inerenza dei debiti contratti ai bisogni della famiglia.

Il contribuente si è costituito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.Con un unico complesso motivo di ricorso la società di riscossione lamenta la violazione dell’art. 380 c.p.c., nn. 3 e 5, denunciando congiuntamente violazione e falsa applicazione dell’art. 170 c.c. e contraddittorietà della motivazione. Per avere la Commissione tributaria incluso erroneamente l’iscrizione ipotecaria, a cui aveva riconosciuto natura cautelare, negli atti di esecuzione vietati dalla norme indicata in rubrica, deducendo che, al contrario, le misure cautelari non sono assimilabili agli atti esecutivi; e per avere affermato l’estraneità della pretesa tributaria ai bisogni della famiglia, nonostante la carenza di prova in ordine all’attinenza del debito alle necessità familiari, il cui onere gravava sul contribuente.

3. Deve essere disattesa preliminarmente l’eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente giacchè la mescolanza dei motivi (dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) non impedisce di enucleare le ragioni della censura.

Infatti, nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni sono inammissibili qualora, contraddicendo il principio di specificità, richiedano un intervento della Corte – alla quale la stessa non è tenuta e che oltre ad essere particolarmente complesso rischia di essere arbitrario – volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure (Cass. 14 settembre 2016, n. 18021).

Nella specie, non si riscontrano, invece, aspetti di censura nella illustrazione della censura, dalla quale risultano chiaramente evincibili i motivi delle doglianze volte a censurare da un lato la violazione dell’art. 170 c.c. e dall’altra i principi in materia di riparto dell’onere della prova.

4. Il motivo è fondato.

Al riguardo, deve precisarsi che questa Corte, dopo alcuni arresti (cfr. Cass. 19667/2014, Cass. 15354/2015 e Cass. 10794/2016) che avevano affermato che l’esecuzione richiamata dall’art. 170 c.c., fosse estranea all’iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente consentita, ha statuito più specificamente, con principio al quale questo Collegio intende dare continuità, che “in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’art. 170 c.c., sicchè è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa.”(Ordinanza n. 3738/2015; Cass. 23876/2015).

5. In conseguenza di ciò, il debitore deve necessariamente dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari.

Ha osservato, in particolare, questa Corte che “L’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”(Cass. n. 20998/2018; Cass. n. 222761/2016; Cass. n. 641 e 5385 del 2015; Cass. nn, 23876 3738 del 2015; Cass. n. 4011 del 2013).

Pertanto, contrariamente a quanto statuito dal decidente, grava sul contribuente l’onere di provare l’estraneità del debito tributario ai bisogni della famiglia, per poter dimostrare l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria.

Conclusivamente il ricorso deve essere accolto, con conseguente cassazione della pronuncia impugnata e rinvio alla CTR della Puglia, in altra composizione, in quanto si rende necessario un nuovo accertamento in riferimento all’inerenza del debito ai bisogni della famiglia, secondo i principi giuridici sopra illustrati.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla CTR della Puglia in diversa composizione anche per le spese del Giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA