Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31065 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31065 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GIORDANO LUIGI

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4815/2011 R.G. proposto da
Spartacus 980 S.r.l., in persona del legale rappresen:Einte pro
tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Coluzzi, del Foro
di Roma, elettivamente domiciliato in Roma, Via di Villa Pepoli n. 4,
presso lo studio dell’avv. Coluzzi;
– ricorrente contro
Roma Capitale, già Comune di Roma, in persona del Sindaco pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’Avv. Angela ikaimondo

dell’Avvocatura capitolina, con domicilio eletto in Roma, al a Via del
Tempio di Giove n. 21;
– controrkorrente
avverso la sentenza n. 38/14/10 della Commissione Fributaria
Regionale del Lazio, depositata il 3/02/2010.

Data pubblicazione: 28/12/2017

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in pe-sona del
Sostituto Procuratore generale, che ha chiesto l’accogliniento del
primo motivo di ricorso ed il rigetto del secondo.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 38/14/10, depositata il 3 febbraio 2(10 e non

prosieguo, CTR) accoglieva l’appello proposto dal Comune di Roma
nei confronti della società Spartacus 980 S.r.l. avverso la sentenza n.
416/63/2008 della Commissione tributaria provinciale di Roma,
condannando la società al pagamento delle spese di lite.
Il giudice di appello rilevava che la controversia aveva al oggetto
cinque avvisi di accertamento per omesso versamento Ici diil 2000 al
2004. Nel merito ha affermato che la società Spartacus 1130 S.r.l.
svolge attività di carattere commerciale “del tutto estranee all’attività

sportiva” e, pertanto, non può godere del beneficio dell'(.senzione
dall’Ici di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d. Igs. n. 504 lel 1992,
come documentato da una visura relativa all’oggetto sociale rilasciata
dalla Camera di commercio di Roma e prodotta dall’ente locale. Detta
società, inoltre, non ha fornito alcun elemento per dimos t rare che

“utilizza i propri immobili esclusivamente per attività sportivé,”.
2. Avverso la sentenza di appello, la società Spartacus 980 S.r.l.
ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 10 febbraio 2011 ed
affidato a due motivi.
3. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, la società Spartacus 980 S.r.l.
ha denunciato – in relazione all’art. 360, primo comma, r. 3, cod.
proc. civ. – la violazione dell’art. 329 cod. proc. civ. Al riguardo, ha
dedotto di aver impugnato dinanzi alla Commissione tributaria
provinciale (di seguito CTP) cinque avvisi di accertamento che
riguardavano un primo immobile sito a Roma, Via Ischia di Castro n.

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notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio (nel

152 e due altri immobili, che si trovano sempre in Roma, ma alla Via
Sinisi n. 2, sostenendo di aver diritto all’esenzione e,
limitatamente ai secondi immobili, anche di aver ceduto (letti beni
(con indicazione della data e del numero delle rispettive formalità). La
CTP ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per il

oggetto dell’accertamento. L’appello del Comune alla CTP, non ha
riguardato gli immobili di Via Sinisi n. 2. In merito alla parte della
sentenza della CTP relativa agli avvisi di accertamento peri l’Ic:i che
concerne questi immobili di Roma, pertanto, si sarebbe verificata
acquiescenza da parte del Comune di Roma. La decisione della CTR
che ha accolto l’appello con riferimento anche a questi immobili, di
conseguenza, violerebbe l’art. 329, comma 2, cod. proc. civ.
2. Il motivo è fondato e deve essere accolto.
L’originario ricorso della società Spartacus 980 S.r.l. aveva ad
oggetto cinque avvisi di accertamento che riguardano un immobile
sito a Roma, Via Ischia di Castro n. 152 e due diversi immobili, che si
trovano sempre in Roma, ma alla Via Sinisi n. 2.
La CTP ha accolto detto ricorso anche nella parte relativa ai due
immobili che si trovano in Roma, Via Sinisi n. 2, ritenendo sussistenti
i presupposti per il riconoscimento del beneficio fiscale invocato.
L’appello del Comune di Roma avverso questa sentenza della CTP
è stato circoscritto all’immobile sito in Via Ischia di Castro n. 152.
Nell’atto di appello, infatti, è stato precisato che ” … oggetto della
controversia è l’immobile di proprietà della società ricorrente sito in
Via Ischia di Castro n. 152 …”.
Dalla sentenza della CTR, inoltre, risulta che il Comune di Roma,
presentando appello avverso la decisione della CTP, ha proposto “una
serie di argomentazioni tendenti a dimostrare che l’immobile di Via
Ischia di Castro è assoggettabile ad Ici”. L’impugnazione, pertanto,
deve ritenersi parziale e, di conseguenza, ha comportato

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riconoscimento del beneficio fiscale invocato per tutti gli immobili

acquiescenza rispetto alle parti della sentenza non impugnate. La
decisione della CTR che ha accolto l’appello con riferimento anche agli
immobili di Via Sinisi n. 2, di conseguenza, viola l’art. 329, comma 2,
cod. proc. civ.
Deve rilevarsi, invero, che la società ricorrente ha dedotto un

decisione relativo al mancato riconoscimento che il gravame non
concerneva gli immobili di Via Sinisi n. 2.
Seppur il ricorso per cessazione, avendo ad oggetto censure
espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma,
cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili
in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di
impugnazione stabilite dalla citata disposizione, tuttavia, non è
necessaria l’adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione
numerica di una delle predette ipotesi. Nel caso in cui il ricorrente
lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in
ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è
indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della
fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ.,
purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione
derivante dalla relativa omissione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 17931
del 24/07/2013; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013).
Nel caso di specie, il motivo del ricorso contiene un riferimento
preciso ai profili fattuali della vicenda in esame e, soprattutto, al vizio
della sentenza di appello derivante dalla omissione dedotta. Non si
risolve, quindi, in una inammissibile critica generica della sentenza
impugnata (per l’inammissibilità del ricorso che costituisce una mera
critica generica della sentenza cfr. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n.
19959 del 22/09/2014), ma permette di cogliere con immediatezza il
vizio lamentato.

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vizio di violazione di legge, pur lamentandosi di un’omissione della

3. Con il secondo motivo di ricorso, la società Spartacus 980
S.r.l. ha denunciato – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,
cod. proc. civ. – la violazione dell’art. 7, comma 1, lett. i), ci. Igs. n.
504 del 1992. Al riguardo ha dedotto che, per godere dell’esenzione
dall’Ici, sul piano oggettivo non occorre che l’attività svolta

neanche in parte commerciale. Secondo la contribuente, “Viceversa,

la norma citata prevede che l’esenzione spetti alle attività che NON
abbiano esclusivamente natura commerciale”.
Con il medesimo motivo di ricorso, ma sotto altro profilo, la
società Spartacus 980 S.r.l. ha denunciato la violazione dell’art. 345
cod. proc. civ. perché la CTR ha escluso la sussistenza dei presupposti
per l’esenzione Ici sulla base di un documento (visura della Camera di
commercio di Roma del 2009) depositato solo in appello e, quindi,
tardivamente che, peraltro, sarebbe in insanabile contrasto con
l’analoga visura del 2006, prossima al periodo in contestazione (2000
– 2004) da cui risulta che la società non svolgeva alcuna attività con
fine di lucro.
4. Il motivo è infondato e va rigettato.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, l’esenzione dal
pagamento dell’Ici prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), del d. Igs. n.
504 del 1992 è subordinata alla presenza di un requisito oggettivo,
rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività
sportive o di altre attività equiparate “con modalità non commerciali”,
e di un presupposto soggettivo, costituito dal diretto svolgimento di
tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali in
forza del rinvio all’art. 73, comma 1, lett. c, del d,P.R. 22 dicembre
1986, n. 917.
Sul piano soggettivo, il rinvio appena indicato consente di
affermare che l’esenzione possa trovare applicazione solo per i

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nell’immobile debba essere esclusivamente sportiva e, quindi,

soggetti diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali.
L’art. 7, comma 1, lett. i), del d. Igs. n. 504 del 1992, in quanto
reca la disciplina di esenzioni in tema di Ici, presenta natura speciale,
di deroga all’ordinario regime di imposizione e, di conseguenza,

applicazione soltanto nelle ipotesi tassative ivi contemplate e per i
soggetti diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali (Cass., Sez, V, n.
25376/2008).
Nel caso di specie, è pacifica la natura societaria del
contribuente che invoca l’applicazione dell’esenzione. Deve escludersi,
pertanto, che ricorra il presupposto soggettivo per l’applicazione della
disposizione invocata. Questo rende del tutto irrilevante la
valutazione della sussistenza del requisito oggettivo dell’esenzione.
Tanto del resto emerge anche dalla stessa sentenza della CTR nella
quale è precisato che

“la società Spartacus 980 ha carattere

commerciale, non rientrante nel beneficio previsto dall’art. 7 citato”.
5. Pertanto, va accolto il primo motivo di ricorso, rilevando il
passaggio in giudicato della sentenza della CTP n. 416/63/2008 in
relazione alla statuizione riguardante gli avvisi di accertamento per gli
immobili che si trovano in Roma, alla Via Sinisi n. 2 in difetto di
impugnazione sul punto. Va invece respinto il secondo motivo di
ricorso.
In ragione dell’esito del giudizio sussistono i presupposti per la
compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte:
– Accoglie il primo motivo di ricorso, rilevando il passaggio in
giudicato della sentenza della CTP limitatamente agli immobili siti in
Roma, Via Sinisi n. 2;

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soggiace a canoni ermeneutici di stretta interpretazione, trovando

- Rigetta il secondo motivo di ricorso;
– Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 otto)re 2017

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