Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31064 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31064 Anno 2017
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: LUCIOTTI LUCIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 14418/2011 R.G. proposto da
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI,
Direttore

pro tempore,

in persona del

rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
– ricorrente contro
DYNAMIC JEANS MANIFATTURE s.r.I.,

in persona del legale

rappresentante pro tempore;
– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli
Venezia Giulia, n. 68/11/2010, depositata in data 31 maggio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11
settembre 2017 dal Cons. Lucio Luciotti;

5h‘

Data pubblicazione: 28/12/2017

RILEVATO
– che con sentenza n. 68 del 31 maggio 2010 la Commissione
tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia rigettava l’appello
proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli avverso la
sentenza di primo grado, che, accogliendo il ricorso proposto dalla

maggiori diritti doganali emesso dall’amministrazione finanziaria a
seguito del disconoscimento dei benefici daziari connessi all’origine
preferenziale rumena dei capi di abbigliamento importati dalla società
contribuente in data 15 febbraio 2006, avendo riscontrato, a seguito
di controllo operato a posteriori, l’irregolarità formale del certificato di
circolazione delle merci EUR.1, consistente nell’omessa indicazione
nello stesso dei dati obbligatori riguardanti i paesi di provenienza e di
destinazione della merce;
– che i giudici di appello ritenevano che nell’ipotesi come quella in
esame, in cui era stata accertata l’esistenza di un “errore tecnico” nel
rilascio da parte dell’autorità doganale rumena del certificato di
importazione accompagnatorio della merce, stante il disposto di cui
all’art. 18 delle note esplicative del protocollo 4 degli accordi europei,
contenuto nella Comunicazione della Commissione europea 1999/C90/07, l’amministrazione doganale non avrebbe dovuto negare la
restituzione alla società importatrice del certificato EUR.1 respinto,
per consentire alla medesima di ottenere il rilascio da parte
dell’autorità rumena di un certificato sostitutivo, “sanante” gli errori
contenuti nel primo; che non era legittimo invocare, come aveva fatto
l’amministrazione doganale al fine di giustificare il diniego di
restituzione del certificato errato, la natura di atto pubblico del
medesimo e la circostanza che l’importazione era già avvenuta; che
l’autorità doganale nazionale non aveva eccepito «la sostanza dei
certificati», sussistendo quindi la prova dell’origine preferenziale della
merce importata;

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società contribuente, aveva annullato l’avviso di accertamento di

-

che avverso tale statuizione l’Agenzia delle dogane e dei

monopoli propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi,
illustrati con memoria, cui non replica l’intimata;
CONSIDERATO
– che con il primo motivo di ricorso l’amministrazione doganale

impugnata «sul punto controverso e decisivo concernente l’efficacia
del documento “duplicato” rilasciato dalle autorità rumene, al fine di
giustificare la posizione della ditta importatrice e la presunta colpa
dell’amministrazione doganale italiana che non si potrebbe far
ricadere a danno della società» (cfr. ricorso, pag. 5), per avere i
giudici di appello, da un lato, ritenuto «privo di ogni fondamento
giuridico» il duplicato del certificato EUR.1 rilasciato dalle autorità
rumene e prodotto da controparte e, dall’altro, ritenuto di condividere
comunque le affermazioni del giudice di primo grado secondo cui il
comportamento tenuto dall’amministrazione doganale, consistente nel
rifiuto di restituzione del certificato errato, aveva indotto la dogana
rumena ad emettere un semplice duplicato e non, invece, un
certificato «a posteriori» regolare, ex art. 18 delle note esplicative
innanzi citate;
– che con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell’art. 18
delle note esplicative del protocollo 4 degli accordi europei, contenuto
nella Comunicazione della Commissione europea 1999/C-90/07,
nonché degli artt. 22-26 e 76 del Reg. CEE n. 2913 del 1992, 28
(rectius, 29) p. 4, del predetto protocollo n. 4, 113 e 198-200 del
Reg. CEE n. 2454 del 1993, 10 legge n. 212 del 2000 e 2700 cod.
civ.; si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR,
l’obbligo previsto dall’art. 18 delle citate note esplicative, di restituire
all’importatore il certificato respinto per motivi tecnici, sussiste solo
quando l’irregolarità viene riscontrata al momento della presentazione
in dogana per l’espletamento delle procedure di importazione e,

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deduce la contraddittorietà della motivazione della sentenza

quindi, non nell’ipotesi, come quella in esame, di controllo

a

posteriori, e che, comunque, la restituzione di detto certificato non
avrebbe potuto impedire alla società importatrice di ottenerne uno
regolare, atteso che il Reg. CEE n. 2454 del 1993, prevede
espressamente, all’art. 113, par. 1, lett. b), che «[…] il certificato di

eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se: […] b)
viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un
certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non
è stato accettato all’importazione per motivi tecnici»;
– che con il terzo motivo viene dedotta la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1 e 2 d.P.R. n. 43 del 1973, 4, 201 e 202 Reg.
CEE n. 2913 del 1992 e dei principi generali in materia di imposizione
fiscale, sostenendosi che la CTR aveva erroneamente escluso l’obbligo
del pagamento dei dazi all’importazione nonostante la merce
importata non fosse accompagnata da un regolare certificato EUR.1,
da cui non era possibile evincere la provenienza e, quindi, la c.d.
“origine preferenziale” che attribuisse un trattamento daziario
altrettanto preferenziale, ed aveva erroneamente attribuito rilevanza
alla situazione soggettiva di buona fede della società importatrice;
– che con il quarto motivo la ricorrente deduce la violazione e
falsa applicazione dell’art. 220 Reg. CEE n. 2913 del 1992, anche in
relazione all’art. 10 legge n. 212 del 2000, e degli artt. 199 e 904,
lett. c), Reg. CEE n. 2454 del 1993, sostenendo l’irrilevanza ai fini del
recupero daziario dello stato soggettivo di buona fede
dell’importatore, peraltro nella specie meramente affermato ed
indimostrato;
– che il ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto la
ricorrente ha omesso di censurare una ulteriore ragione di decisione
rinvenibile nella sentenza impugnata e ravvisabile nella statuizione
con cui la CTR ha rigettato l’appello dell’ufficio ritenendo che la

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circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via

società contribuente aveva fornito «la prova dell’origine preferenziale
della merce importata data dal fatto che la Dogana di Trieste non ha
eccepito la sostanza dei certificati»; invero, nessuno dei motivi di
ricorso dedotti dalla difesa erariale, come sopra sunteggiati,
intercetta tale ultima statuizione, idonea da sé sola a sorreggere la

ricorso alla circostanza che, per godere dei benefici daziari, la merce
importata deve essere scortata da regolare e valido certificato EUR.1,
ed al fatto che nel caso di specie l’irregolarità e, quindi, l’invalidità”
del certificato EUR.1, desumibile dall’incontestata omessa indicazione
sul medesimo dei dati relativi all’origine della merce importata, da
considerarsi quindi di provenienza “ignota”, obbligava la società
importatrice al pagamento dei dazi nella misura piena e
l’amministrazione dogane a provvedere al loro recupero;
– che al riguardo occorre precisare che quello affermato dalla
difesa erariale (a pag. 20 del ricorso), secondo cui «le formalità
imposte dalle norme e dai trattaT internazionali al fine di consentire
l’attribuzione delle agevolazioni in favore degli operatori non sono
suscettibili di deroghe od equipollenti e non consentono di soddisfare
in altro modo l’onere probatorio a carico degli operatori se non con la
produzione di quelle certificazioni ed attestazioni», è “principio”
valevole nei rapporti tra amministrazione doganale e importatori, non
in sede giudiziale, laddove deve escludersi la sussistenza di
preclusioni probatorie a danno del contribuente, dovendosi ritenersi
che sia sempre consentito all’importatore di fornire la prova
dell’origine preferenziale della merce importata specie in presenza di
certificato irregolare esclusivamente per «motivi tecnici», ovvero
perché «non compilato nel modo prescritto» (art. 18 della nota
esplicativa del protocollo n. 4 citato);
– che alla stregua di quanto fin qui detto il ricorso va dichiarato
inammissibile in ossequio al consolidato principio di questa Corte

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sentenza gravata, avendo la stessa fatto costante riferimento nel

secondo cui l’eventuale fondamento delle censure mosse alle altre
ragioni della decisione non consentirebbe di travolgere l’intero
decisum, con conseguente difetto in capo alla ricorrente dell’interesse
ad una pronuncia sui motivi di censura dedotti (in termini, Cass. n.
20118 del 2006; n. 1658 del 2005; S.U. n. 7931 del 2013; n. 4293

– che non deve farsi luogo a pronuncia sulla spese stante la
mancata costituzione in giudizio dell’intimata;
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il giorno 11/09/2017

del 2016);

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