Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31062 del 28/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 5 Num. 31062 Anno 2017
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n.19137/2012 R.G. proposto da
Agenzia delle Dogane, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

l

enerale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
Prima Industrie_S.p.A.;
-intimataavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 50/4012, depositata il 17 aprile 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’il
settembre 2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
Rilevato che:
-la vicenda riguarda un controllo a posteriori di due dichiarazioni
doganali di Prima Industrie S.p.A. relative all’importazione definitiva
presso la dogana di Malpensa di apparecchiature laser dichiarate quali
“dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su

Data pubblicazione: 28/12/2017

macchine utensili”, classificate alla voce doganale 8466 3000 00, con
la liquidazione del relativo dazio doganale con l’aliquota dell’1,2%;
– la dogana riteneva che il prodotto denominato “CP4000 Co2
Laser System, essendo un dispositivo di taglio laser, non
rappresentasse solo una parte del macchinario, ma ne costituisse

processo di produzione, come tale da classificarsi alla voce doganale
8456 1090 90, con dazio del 4,5%;
-da qui l’emissione di verbali di revisione delle bollette doganali
seguiti da avvisi di rettifica assunti dal Direttore della Circoscrizione
doganale di Milano II con le determinazioni prot. N. 11973 e 11972
del 3 maggio 2004;
– la società instaurava la controversia doganale ai sensi degli art.
65 e ss. del d.P.R. n. 43 del 1973, contestando nel merito la rettifica
doganale;
– il Direttore Regionale della Lombardia, con determinazioni n.
9/04 e 10/04 del 21 novembre 2005, respingeva i ricorsi,
confermando i predetti avvisi di rettifica;
le predette

– la società con distinti ricorsi impugnava

determinazioni nei confronti della Direzione Regionale della
Lombardia avanti alla Commissione tributaria provinciale di Varese,
deducendo che l’oggetto importato era solo uno dei componenti del
prodotto commercializzato, composto, appunto, da diversi pezzi
ognuno dei quali, preso singolarmente, non poteva svolgere alcuna
autonoma funzione: solo con l’assemblaggio dei diversi pezzi il
dispositivo importato diventava funzionante;
-si costituiva la Direzione regionale della Lombardia, che eccepiva
che le determinazioni oggetto del ricorso avevano natura puramente
confermativa

dei

provvedimenti

originari

di

revisione

dell’accertamento, contro i quali avrebbe dovuto dirigersi
l’impugnazione, non essendo invece autonomamente impugnabili le

2

l’elemento fondamentale, idoneo a svolgere la propria funzione nel

determinazioni negative del Direttore regionale che avevano definito
la controversia doganale;
– eccepiva ancora che la contribuente, nel proporre il ricorso
contro le determinazioni del Direttore regionale, era incorsa in una
ulteriore violazione, avendo proposto l’impugnazione contro una

– eccepiva ancora che giudice competente a conoscere dei ricorsi
contro le decisioni del Direttore regionale della Lombardia era la
Commissione tributaria regionale di Milano, mentre la società aveva
instaurato il giudizio dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di
Varese;
– Prime Industrie S.p.A.

impugnava dinanzi alla stessa

Commissione tributaria regionale di Varese anche gli atti di
contestazione di violazioni finanziaria corrispondenti ai due avvisi di
rettifica nel frattempo emessi;
– la Commissione di primo grado, riuniti i giudizi, disponeva
Consulenza tecnica e quindi accoglieva i ricorsi, facendo propria la
tesi della contribuente, là dove questa sostenuto che il raggio laser
importato, solo con assemblaggio degli altri componenti diventava un
prodotto finito idoneo a svolgere la propria funzione;
-contro la sentenza ha proposto appello l’Ufficio delle Dogane di
Malpensa, reiterando le eccezioni pregiudiziali proposte in primo
grado, cui aggiungeva quella di giudicato esterno, invocando al
riguardo quattro sentenze della stessa Commissione tributaria
regionale della Lombardia (Ctr), sfavorevoli per la contribuente,
intervenute tra le stesse parti e riguardanti la medesima merce e le
stesse questioni di diritto;
– la Ctr ha rigettato l’appello, condividendo la valutazione del
primo giudice sulla necessità dell’assemblaggio del raggio laser con
altri componenti al fine di ottenere un prodotto finito;

3

autorità diversa da quella funzionalmente competente;

- contro la sentenza l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di sei motivi.
Considerato che:
-con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,
comma primo, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione

Igs. n. 546 del 1992, per omessa pronuncia sulle eccezioni
pregiudiziali di inammissibilità del ricorso in quanto proposti contro
atti non autonomamente impugnabili e nei confronti di Ufficio diverso
da quello passivamente legittimato;
– con il medesimo motivo si sostiene che, nel momento in cui ha
ammesso l’impugnazione dei provvedimenti del Direttore Regionale,
la Ctr aveva violato anche le norme sulla competenza, posto che i
relativi ricorsi avrebbero dovuto essere proposti innanzi alla
Commissione tributaria provinciale di Milano;
– il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile;
– la Ctr ha deciso la causa nel merito e la decisione della causa nel
merito comporta l’implicito rigetto dell’eccezione di inammissibilità
dell’impugnazione;
– infatti, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della
sentenza è configurabile esclusivamente con riferimento a domande,
eccezioni o assunti che richiedano necessariamente una statuizione di
accoglimento o di rigetto, mentre in ordine alle questioni processuali
può invece profilarsi un vizio della decisione per violazione di norme
diverse dall’art. 112 c.p.c., se ed in quanto la soluzione
implicitamente data dal Giudice alla problematica prospettata dalla
parte si riveli erronea e censurabile, oltre che utilmente censurata
(Cass. n. 7406/2014);
-nel caso in esame la soluzione implicitamente data dalla Ctr non
è stata utilmente censurata;

4

dell’art. 112 c.p.c., nonché la violazione degli art. 10, 19 e 20 del d.

- in verità, nella rubrica del motivo sono indicate norme diverse
dall’art. 112 c.p.c. e il motivo prende posizione anche sulla decisione
che la Ctr avrebbe dovuto assumere;
– per questa parte, però, il motivo è inammissibile, perché le
relative censure andavano dedotte autonomamente e non quali

denunciare l’omissione di pronuncia sulla eccezione di inammissibilità
del ricorso;
– la ricorrente con il motivo in esame deduce ancora che, nel
momento in cui la Ctr ha ritenuto autonomamente impugnabili i
provvedimenti del Direttore regionale, avrebbe dovuto avvedersi che
la competenza a conoscere del ricorso non era della Commissione
tributaria provinciale di Varese, ma di quella di Milano;
-anche in questo caso la censura richiedeva la deduzione di
apposito motivo contro l’implicita decisione di rigetto della relativa
eccezione da parte della Ctr;
-con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma
primo, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112
per omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato esterno;
– il motivo è infondato, perché come già chiarito il vizio di omessa
pronuncia non è configurabile con riferimento a questione
processuale;
-con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma
primo, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli art. 2909 c.c. e
324 c.p.c., per avere la Ctr deciso nel merito nonostante l’esistenza di
sentenze passate in giudicato intervenute fra le stesse parti sulla
medesima vicenda;
-il motivo è infondato, perché quelle sentenze si riferiscono a
rapporti diversi (dichiarazioni doganali diverse), non potendosi
riconoscere effetti preclusivi alla soluzione della questione di diritto

5

elementi di supporto di una censura univocamente diretta a

contenuta nella motivazione ed effettuata dal giudice per pronunciare
sulla specifica questione dedotta in giudizio (Cass. n. 16816/2006);
– l’identità dell’dispositivo oggetto delle diverse importazioni è, a
questi effetti, irrilevante;
– con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione

violazione e falsa applicazione della nota 3 alla Sez. XVI delle note
esplicative delle Nomenclature combinate, il tutto in relazione all’art.
360, comma primo, n. 3, c.p.c.;
– la Ctr ha ritenuto corretta la qualificazione del prodotto per cui è
causa nella voce doganale 8466 3000 00 “dispositivi divisori ed altri
dispositivi speciali da applicare su macchine utensili” sulla base della
considerazione che il dispositivo poteva funzionare solo a seguito
dell’assemblaggio con altri elementi;
– di contro, la ricorrente denuncia l’erroneità di tale classificazione,
essendo il dispositivo importato l’elemento fondamentale della
macchina;
– secondo la ricorrente, tale connotazione, pacifica in causa,
rendeva corretta la qualificazione proposta dall’Ufficio nella voce
diversa tariffaria 8456 1090 90, la quale recita “macchine utensili che
operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o
altri fasci di luce o fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione […]
operanti con fasci laser”;
– il quinto motivo pone la medesima questione .in relazione all’art.
360, comma primo, n. 5, c.p.c. sotto il profilo della motivazione
contraddittoria su fatto decisivo e controverso del giudizio;
– con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma
primo, n. 5, c.p.c., omessa e insufficiente motivazione su fatto
decisivo e controverso del giudizio, per non avere la Ctr tenuto conto
della scheda tecnica del prodotto e della fattura di vendita del

6

del regolamento Cee del 23 luglio 1987, numero 2658, nonché la

fornitore americano, che indicavano la stessa voce doganale poi
applicata dall’Agenzia;
– i motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono
fondati;
– le regole generali per l’interpretazione della tariffa doganale, che

dispongono in particolare quanto segue: […] «La classificazione delle
merci nella NC si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I
titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare
come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è
determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note
premesse alle sezioni o ai capitoli, e, occorrendo, dalle norme che
seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata
voce. comprende questo oggetto anche se •incompleto e non finito
purché presenti, nello stato in cui si trovi, le caratteristiche essenziali
dell’oggetto completo o finito, o,da considerare tale per effetto delle
gattato

disposizioni precedenti,

ytTi è presentato smontato e non

montato».
– in palese contrasto con tale regola interpretativa la Ctr ha
ritenuto di poter classificare il dispositivo importato dalla società
come “parte” della macchina utensile, e non sotto la voce che
identificava la stessa macchina utensile, sulla base della pura
constatazione che l’oggetto diveniva funzionante solo con il concorso
di ulteriore componenti;
– al contrario, ai fini della qualificazione doganale, occorreva
svolgere una indagine diversa, diretta a stabilire non se il dispositivo
potesse svolgere

ex se

la propria funzione, ma se costituiva

l’elemento fondamentale della macchina utensile, caratteristica
nient’affatto incompatibile con le considerazioni legate al concreto
funzionamento proposte dalla Ctr;

7

figurano nella parte prima di quest’ultima, titolo 1, parte A,

-in questo senso depongono univocamente anche le note
esplicative alla Nomenclatura combinata relative alla voce 8466, che
forniscono una descrizione, seguita da una esemplificazione, della
nozione di “parte” tale da escludere dal proprio ambito l’elemento
fondamentale della macchina utensile;

fini dell’interpretazione della tariffa doganale comune, le note
esplicative della nomenclatura costituiscono mezzi importanti per
garantire l’applicazione uniforme di tale tariffa e come tali forniscono
elementi validi per l’interpretazione della stessa (Turbon International
GmbH, p. 22; conf. Wiener SI, p. 11, Peacock, p. 10);
– in conclusione, fra i motivi di ricorso, vanno accolti il quarto, il
quinto e il sesto; vanno rigettati gli altri;
– si impone quindi, in relazione ai motivi accolti, la cassazione della
sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della
Lombardia in diversa composizione, che procederà a nuovo esame
attenendosi al principio di cui sopra e provvederà anche sulle spese
del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
rigetta il primo, il secondo e il terzo motivo di ricorso; accoglie il
quarto, il quinto e il sesto motivo; cassa la sentenza in relazione ai
motivi accolti;

rinvia alla Commissione tributaria regionale della

Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità;
Roma 11 settembre 2017.
Il p

-non è superfluo ricordare che, secondo la Corte di Giustizia, ai

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA