Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31062 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. III, 28/11/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 28/11/2019), n.31062

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4485-2018 proposto da:

P.G.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA D.

CHELINI, 5, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA NUCCI, che lo

rappresenta difende;

– ricorrente –

contro

S.S., O.M., G.G.,

C.S., OC.EM., domiciliati ex lege in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato CESARE BORROMETI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2049/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 09/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

O.M., S.S., G.G., C.S. e Oc.Em., premesso di avere estinto la fideiussione prestata in favore della Finanziaria Iblea s.r.l. (poi Pluriservice s.r.l.) nei confronti della Banca Agricola Popolare di Ragusa, agirono in via monitoria nei confronti del confideiussore P.G.B. per il rimborso della somma di 39.000,00 costituente la quota sul medesimo gravante rispetto al complessivo importo pagato di 234.000,00 Euro;

il P. propose opposizione deducendo che la somma versata dagli opposti alla Banca creditrice era superiore a quanto effettivamente dovuto;

il Tribunale di Ragusa, espletata una c.t.u. contabile, accolse l’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo opposto;

pronunciando sul gravame proposto dagli opposti, la Corte di Appello di Catania ha riformato la sentenza, rilevando che, a differenza di quanto avviene in caso di surrogazione, al confideiussore che agisce con l’azione di regresso non possono essere opposte le eccezioni che avrebbero potuto essere opposte al creditore, con la conseguenza che “agli appellanti, che hanno agito in regresso nei confronti del confideiussore P., non potevano essere opposte le eccezioni che sarebbero state opponibili al creditore (la Banca Agricola Popolare di Ragusa) da parte del debitore (la Pluriservice s.r.l.) ovvero da parte degli altri confideiussori nel caso in cui questi ultimi avessero, invece, agito contro l’appellato surrogandosi al creditore”; ha pertanto concluso che “il P. non poteva opporre agli appellanti nessuna eccezione concernente l’ammontare (di Euro 240.000,00) del saldo del c/c n. (OMISSIS) (intestato alla Pluriservice s.r.l.), che pure il giudice di prime cure, sulla scorta della CTU, ha ritenuto essere superiore a quanto effettivamente dovuto dalla società correntista”;

ha proposto ricorso per cassazione il P., affidandosi ad un solo motivo illustrato da memoria; hanno resistito, con unico controricorso, gli intimati.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo (che denuncia “violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto e in particolare degli artt. 1954 e 1299 c.c. e art. 1203 c.c., n. 3”), il ricorrente contesta la netta distinzione operata dalla Corte territoriale fra l’istituto della surrogazione legale e quello del regresso, affermando (con richiamo a Cass. n. 18782/2017, a Cass. n. 1768/82 e a Cass. n. 577/1972) che “l’azione di regresso spettante al debitore solidale, che abbia effettuato il pagamento, è in sostanza un’azione di surrogazione, mediante la quale egli subentra nei diritti del creditore soddisfatto alle stesse condizioni di questo”; tanto premesso, sostiene che ciò “implica -anche sul piano delle eccezioni proponibili dai coobbligati – la possibilità di opporre al coobbligato/confideiussore le eccezioni proponibili al creditore principale, purchè afferiscano eccezioni comuni a tutti i condebitori”; contesta pertanto che gli artt. 1299 e 1954 c.c., che riconoscono al fideiussore che ha pagato il regresso contro gli altri fideiussori, codifichino un divieto o una limitazione in ordine alla proponibilità, da parte degli altri confideiussori/coobbligati, di eccezioni afferenti l’invalidità della pretesa creditoria; conclude – con richiamo a Cass., S.U. n. 32/1999, nonchè a Cass. n. 2011/1994 e a Cass. n. 4507/2001 – che i condebitori, nei cui confronti il debitore che ha adempiuto fa valere il suo diritto di regresso, possono opporre i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune solo se questi sono precedenti alla data dell’adempimento e concretamente opponibili al creditore nel momento dell’adempimento; con il che risulta legittima la pretesa del ricorrente di eccepire “la sussistenza di vizi afferenti la pretesa creditoria (quali l’applicazione di interessi e commissioni illegittime e non pattuite, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi) i quali (…) hanno determinato l’invalidità (insussistenza di buona parte) della pretesa creditoria e, conseguentemente, la non debenza della somma pagata dai confideiussori/coobbligati”;

il motivo merita accoglimento, in quanto:

risulta senz’altro condivisibile il principio secondo cui “in tema di “confideiussione”, ex art. 1946 c.c., al confideiussore che ha pagato l’intero spetta nei confronti degli altri un diritto che è suscettibile di duplice inquadramento: come di surroga, ex art. 1203 c.c., n. 3) e art. 1204 c.c., ma anche come di regresso, ex art. 1954 c.c., trattandosi di diritti tra i quali non sussiste alcun rapporto di alternatività o incompatibilità, in quanto chi agisce in regresso fa valere anche il diritto di surrogazione legale, sia pure nei limiti della parte di obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico” (Cass. n. 18782/2017; cfr. anche Cass. n. 4507/2001);

è pertanto erroneo l’assunto della sentenza impugnata che, senza cogliere il rapporto da genus a species intercorrente fra surrogazione e regresso del condebitore che abbia pagato l’intero debito, pretende di individuare una alternatività/incompatibilità su cui fonda l’effetto di ammettere (nel caso di surrogazione) o di escludere (in ipotesi di regresso) la proponibilità, da parte del confideiussore, delle eccezioni che sarebbero state opponibili al creditore principale;

deve invece ritenersi – in continuità con Cass. n. 2011/1994, Cass. S.U. n. 32/1999 e Cass. n. 4507/2001) – che il condebitore nei cui confronti il debitore che ha adempiuto fa valere il suo diritto di regresso può opporre i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, con la precisazione che ciò può valere solo per i fatti “precedenti alla data dell’adempimento e concretamente opponibili al creditore nel momento dell’adempimento” (Cass., S.U. n. 32/1999; cfr. anche Cass. n. 2011/1994);

in tal modo risulta, infatti, bilanciato il diritto del condebitore che abbia pagato a non subire pregiudizio da eventi limitativi o estintivi intervenuti dopo l’adempimento e quello del condebitore convenuto in regresso a non subire senz’altro le conseguenze della scelta degli altri condebitori che, pur avendone la possibilità, non hanno opposto al creditore fatti idonei a limitare o escludere l’obbligo di pagamento;

la sentenza va dunque cassata con rinvio alla Corte di merito per un nuovo esame della controversia alla luce dei principi sopra richiamati;

la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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