Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31061 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31061 Anno 2017
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22976/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

y enerale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro
Prima Industrie S.p.A;
-intimataavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Lombardia n. 117/07/10, depositata il 21 luglio 2010.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’Il
settembre 2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
Rilevato che:
-la presente vicenda riguarda un controllo

a posteriori

di

dichiarazioni doganali di Primn Industrie S.p.A. relative
all’importazione definitiva presso la dogana di Malpensa di
apparecchiature laser dichiarate quali “dispositivi divisori ed altri
dispositivi speciali da applicare su macchine utensili”, classificate alla

Data pubblicazione: 28/12/2017

voce doganale 8466 3000 00, con la liquidazione del relativo dazio
doganale con l’aliquota dell’1,2°AD;
– la Dogana ha ritenuto che il prodotto, denominato “CP4000 Co2
Laser System, essendo un dispositivo di taglio laser, non
rappresentasse solo una parte del macchinario, ma ne costituisse

processo di produzione, come tale da classificarsi alla voce doganale
8456 1090 90, con dazio del 4,5%;
-da qui l’emissione di verbali di revisione delle bollette doganali,
poi seguiti da avvisi di rettifica impugnati dalla contribuente innanzi
alla Commissione tributaria provinciale di Varese (Ctp);
– a sostegno del ricorso la società deduceva che il raggio laser
importato avrebbe potuto svolgere la propria funzione solo dopo
essere stato assemblato con altri componenti, il che rendeva corretta
la qualificazione doganale attuata dalla contribuente;
– la Ctp disponeva Consulenza tecnica e quindi, previa riunione,
accoglieva i ricorsi;
– contro la sentenza ha proposto appello l’Ufficio delle Dogane di
Malpensa avanti alla Commissione tributaria regionale della
Lombardia (Ctr);
-la Ctr ha rigettato l’appello, condividendo la valutazione del
primo giudice sulla necessità dell’assemblaggio del raggio laser con
altri componenti al fine di ottenere un prodotto finito;
– contro la sentenza l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di un unico motivo.
Considerato che:
– con unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,
comma primo, n. 3, c.p.c., la violazione dell’allegato I del
Regolamento Cee del 23 luglio 1987, numero 2658;
=la etr ha tiltnutO corretta la qualificazione del prodotto per cul è
causa nella voce doganale 8466 3000 00 “dispositivi divisori ed altri

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l’elemento fondamentale, idoneo a svolgere la propria funzione nel

dispositivi speciali da applicare su macchine utensili” sulla base della
considerazione che il dispositivo poteva funzionare solo a seguito
dell’assemblaggio con altri elementi;
– di contro, la ricorrente denuncia l’erroneità di tale classificazione,
essendo il dispositivo importato l’elemento fondamentale della

-secondo la ricorrente, tale connotazione, pacifica in causa,
rendeva corretta la qualificazione proposta dall’Ufficio nella voce
diversa tariffaria 8456 1090 90, la quale recita “macchine utensili che
operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o
altri fasci di luce o fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione […]
operanti con fasci laser”;
– il motivo è fondato;
-le regole generali per l’interpretazione della tariffa doganale, che
figurano nella parte prima di quest’ultima, titolo 1, parte A,
dispongono in particolare quanto segue: […] «La classificazione delle
merci nella NC si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I
titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare
come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è
determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note
premesse alle sezioni o ai capitoli, e, occorrendo, dalle norme che
seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.
2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata
vock comprende questo oggetto anche se incompleto e non finito
purché presenti, nello stato in cui si trovi, le caratteristiche essenziali
dell’oggetto completo o finito, o da considerare tale per effetto delle
gig è presentato smontato e non
disposizioni precedenti,12:a

montato».
– in palese contrasto con tale regola interpretativa la Ctr ha
ritenuto di poter classificare il dispositivo importato dalla società
come “parte” della macchina utensile, e non sotto la voce che

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macchina;

identificava la stessa macchina utensile, sulla base della pura
constatazione che l’oggetto diveniva funzionante solo con il concorso
di ulteriore componenti;
– al contrario, ai fini della qualificazione doganale, occorreva
svolgere una indagine diversa, diretta a stabilire non se il dispositivo
ex se

la propria funzione, ma se costituiva

l’elemento fondamentale della macchina utensile, caratteristica
nient’affatto incompatibile con le considerazioni legate al concreto
funzionamento proposte dalla Ctr;
-in questo senso depongono univocamente anche le note
esplicative alla Nomenclatura combinata relative alla voce 8466, che
forniscono una descrizione, seguita da una esemplificazione, della
nozione di “parte” tale da escludere dal proprio ambito l’elemento
fondamentale della macchina utensile;
– non è superfluo ricordare che, secondo la Corte di Giustizia, ai
fini dell’interpretazione della tariffa doganale comune, le note
esplicative della nomenclatura costituiscono mezzi importanti per
garantire l’applicazione uniforme di tale tariffa e come tali forniscono
elementi validi per l’interpretazione della stessa (Turbon International
GmbH, p. 22; conf. Wiener SI, p. 11, Peacock, p. 10);
-si impone quindi la cassazione della sentenza, con rinvio alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa
composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi al principio
di cui sopra e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione
tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui
demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Roma 11 settembre 2017.

potesse svolgere

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