Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31061 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. III, 28/11/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 28/11/2019), n.31061

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4672-2018 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA, 44, presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO TORRE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO RICCIO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GROTTERIA, in persona del Sindaco e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in MARINA DI GIOIOSA IONICA,

VIA TEVERE 13-A, presso lo studio dell’avvocato ROSANNA FEMIA, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 749/2017 del TRIBUNALE di LOCRI, depositata il

06/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

F.G. convenne in giudizio il Comune di Grotteria e l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo Kawasaki in occasione di un incidente stradale avvenuto l'(OMISSIS) in (OMISSIS), allorquando il motociclo – condotto da F.M. – era rovinato a terra a seguito dell’impatto contro un cane randagio che aveva attraversato improvvisamente la sede stradale;

il Giudice di Pace di Gioiosa Jonica rigettò la domanda, con sentenza che venne impugnata dal F.;

pronunciando sul gravame, il Tribunale di Locri ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di specificità dei motivi, in relazione all’art. 342 c.p.c., affermando che “la motivazione dell’impugnativa deve contenere il “cd. progetto alternativo di decisione”, ossia l’esatta indicazione delle parti del provvedimento di cui si chiede la riforma e delle modifiche alla ricostruzione in fatto offerta dal primo giudice” e rilevando come -invece- “l’appellante lungi dall’aver formulato specifici motivi di gravame, si sia limitato a riproporre le difese del primo grado mentre avrebbe dovuto ricostruire il profilo argomentativo trascurato dal giudice di prime cure precisando le ragioni per le quali debba reputarsi errata la gravata sentenza”; ha aggiunto che, “ad ogni buon conto e per completezza il gravame appare inoltre inammissibile alla luce dell’art. 348 bis c.p.c. (…) e, comunque, infondato nel merito”;

ha proposto ricorso per cassazione il F. affidandosi a due motivi; ha resistito, con controricorso, il Comune di Grotteria, mentre l’A.S.P. di Reggio Calabria non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. contestando il ritenuto difetto di specificità del gravame e rilevando come la sentenza impugnata non sia in linea con l’interpretazione della norma fornita da Cass., S.U. n. 27199/2017; trascrive passaggi dell’atto di appello e assume che dagli stessi emergono sia il capo contestato della sentenza di primo grado (concernente la prova – ritenuta non fornita dal primo giudice – che il cane vagante fosse randagio) che le ragioni di censura (attinenti alla equiparabilità fra cane vagante e cane randagio e al “ribaltamento dell’onere della prova” preteso dal Giudice di Pace nel momento in cui aveva richiesto all’attore di dimostrare che l’animale non fosse di proprietà di un privato);

il motivo è fondato alla luce di Cass., S.U. n. 27199/2017, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”;

deve considerarsi, infatti, che – ancorchè senza utilizzare formule sacramentali – il gravame ha individuato con sufficiente chiarezza il capo contestato della sentenza impugnata ed ha illustrato almeno due linee argomentative (quella concernente la nozione di cane randagio e quella relativa all’onere della prova) volte a confutare le conclusioni del primo giudice, così affiancando ad una parte volitiva una parte argomentativa che valgono ad integrare l’essenza dell’impugnazione, senza che fosse necessaria – come erroneamente ritenuto dal Tribunale – la formulazione di un progetto alternativo di decisione;

il secondo motivo denuncia la “violazione e falsa applicazione dell’art. 348 bis c.p.c.” e l'”omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, censurando la sentenza nella parte in cui ha affermato che nulla era stato dedotto circa il difetto di prova – evidenziato dal primo giudice – in ordine al nesso di causalità;

il motivo è inammissibile giacchè investe una parte della sentenza che sviluppa argomentazioni di merito che erano precluse al Tribunale una volta che, affermata l’inammissibilità del gravame, si era spogliato della potestas iudicandi, cosicchè il F. non aveva l’onere nè l’interesse ad impugnare una motivazione svolta ad abundantiam nella sentenza gravata (cfr. Cass. n. 3840/2007, Cass. n. 27049/2014, Cass. n. 17004/2015 e Cass. n. 30393/2017);

il ricorso va pertanto accolto in relazione al primo motivo, con cassazione e rinvio al Tribunale di Locri, in persona di altro magistrato, per il nuovo esame della controversia;

il Giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, dichiarando inammissibile il secondo, cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Locri, in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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