Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31060 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. III, 28/11/2019, (ud. 17/09/2019, dep. 28/11/2019), n.31060

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2943-2018 proposto da:

F.A.R., FO.EM., F.R., domiciliati

ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIOVANNI DI NAPOLI;

– ricorrenti –

contro

SEAN MEDICA SRL, Z.S., UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, DARAG

ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1165/2017 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 13/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

Fatto

RILEVATO

che:

la Sean Medica s.r.l. agì in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal proprio autoveicolo Peugeot a seguito dell’urto provocato, in data (OMISSIS), da un’autovettura Fiat Panda di proprietà di R. e F.A.R., condotta da Fo.Em. e assicurata presso la Milano Assicurazioni s.p.a.;

il Fo. e le F. contestarono la richiesta risarcitoria e proposero domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni dai medesimi subiti, evocando in giudizio anche Z.S. e la Ergo Assicurazioni s.p.a. (nelle rispettive qualità di conducente e di assicuratrice del veicolo Peugeot);

il Giudice di Pace di Benevento rigettò la domanda attorea e accolse la riconvenzionale;

pronunciando sull’appello principale del Fo. e delle F. e sul gravame incidentale della Sean Medica, il Tribunale di Benevento ha rigettato il primo e ha accolto il secondo, accertando la responsabilità del Fo. nella determinazione del sinistro e condannando il medesimo Fo., in solido con le F. e la Milano Assicurazioni, a pagare alla Sean Medica la somma di 352,00 Euro (maggiorata degli interessi), oltre alle spese del doppio grado di giudizio in favore dei difensori della Sean Medica e dello Z.;

il Tribunale ha ritenuto che la circostanza che la Sean Medica avesse modificato, con nota depositata il 26.3.2010, l’originaria prospettazione della dinamica del sinistro (dichiarando di aderire a quella compiuta dal conducente della propria vettura) costituisse una ammissibile emendatio libelli, lasciando “immutato il fatto giuridico invocato a causa petendi”, e ha rilevato che “la dinamica descritta dalla Sean Medica srl (con le citate note del 26.3.2010) e da Z.S. riceveva un supporto probatorio anche nelle dichiarazioni testimoniali rese da P.L.”, la cui deposizione testimoniale doveva ritenersi attendibile; ha concluso pertanto che, “alla luce delle citate dichiarazioni testimoniali e della localizzazione dei danni riscontrata anche nell’ATP (…), occorre dichiarare la responsabilità di Fo.Em. nella causazione del sinistro”;

hanno proposto ricorso per cassazione il Fo. e le F., affidandosi a tre motivi; nessuno degli intimati ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e art. 2697 c.c.: i ricorrenti assumono di avere assolto (a mezzo dell’ATP e delle stesse dichiarazioni rese dallo Z.) all’onere di dimostrare che il fatto descritto dalla Sean nell’atto introduttivo non corrispondeva al vero e assumono che “viziata è la posizione del Tribunale allorchè rimprovera ai ricorrenti la mancata articolazione di mezzi istruttori”; evidenziano la decisività delle risultanze dell’ATP e contestano al Tribunale di non avere ritenuto inattendibile la dichiarazione testimoniale P. e assolutamente inverosimile la ricostruzione offerta dallo Z., entrambe incompatibili con le risultanze dell’ATP;

il motivo è inammissibile: non deduce effettivamente errori di diritto, giacchè prospetta genericamente la violazione dell’art. 101 c.p.c. e non individua alcun erroneo riparto dell’onere probatorio previsto dall’art. 2697 c.c.; le censure si risolvono piuttosto nella complessiva contestazione dell’apprezzamento degli elementi probatori compiuto dal Tribunale e sono volte pertanto ad una non consentita lettura alternativa degli stessi;

col secondo motivo (che deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112,125,163,320 e 345 c.p.c.), i ricorrenti contestano che la dinamica del sinistro riferita dallo Z. in sede di ATP comportasse una mera emendatio del fatto prospettato dalla parte attrice nell’atto introduttivo del giudizio ed evidenziano che la nuova versione dell’accaduto era entrata nel giudizio a mezzo del deposito dei verbali delle dichiarazioni rese dallo Z. al c.t.u. e “non per il tramite di un atto ovvero di un’attività da attribuire alla Sean Medica s.r.l.” (che nelle note depositate il 26.3.2010, si era limitata a prendere atto delle dichiarazioni rese dallo Z., rimettendosi alla valutazione delle stesse da parte del Giudice, e che aveva fatto propria la nuova ricostruzione fattuale solo nella comparsa conclusionale), cosicchè il Tribunale aveva “illogicamente” ritenuto che la società attrice avesse fatto proprio quel fatto, “con ciò incorrendo nel vizio di extrapetizione attraverso la violazione dell’art. 112 c.p.c., alterando la causa petendi della domanda”;

il motivo è infondato: la mera adesione dell’attrice ad una ricostruzione della dinamica parzialmente diversa da quella originariamente prospettata non comporta una mutatio libelli, giacchè la causa petendi – individuata in un urto della Peugeot da parte della Fiat Panda – è rimasta invariata; dal che consegue che, persistendo l’originaria domanda (ancorchè parzialmente emendata), non è prospettabile alcun vizio di extrapetizione da parte del Tribunale;

il terzo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione del principio di diritto vivente che distingue tra diritti autodeterminati e diritti eterodeterminati: Violazione del principio di diritto che vieta la mutatio libelli. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”: premesso che il diritto al risarcimento dei danni è eterodeterminato e che, in materia di diritti eterodeterminati, si ha formulazione di domanda nuova quando viene immutato il fatto costitutivo della pretesa formulata con l’atto di citazione, i ricorrenti assumono che “non vi è, ictu oculi, alcuna possibilità di ritenere il fatto introdotto in citazione in primo grado, individuato dal moto compiuto dal veicolo degli odierni ricorrenti che, avanzando in retromarcia e in uscita da un parcheggio, collide con il veicolo di parte attrice Sean Medica s.r.l. sovrapponibile o interferente con quello individuato dal moto compiuto dai due veicoli in questione seguendo una direttrice tra loro opposta”;

il motivo, inammissibile nella parte in cui prospetta un vizio motivazionale ai sensi del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (non più applicabile ratione temporis), è – per il resto – infondato: infatti, la mera circostanza che il fatto produttivo del danno (ossia la manovra del veicolo investitore) sia risultato in parte diverso da quello descritto nell’atto introduttivo non preclude al Giudice la possibilità di conoscere il fatto per come effettivamente accaduto e di accertarne la responsabilità, non ricorrendo una mutatio libelli e non determinandosi una compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali (cfr. Cass., S.U. n. 12310/2015);

in difetto di attività difensiva da parte degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite;

sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA