Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3106 del 17/02/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3106 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 21941-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2016
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contro

GRAGNANO SOCIETA’ FORESTALE SEMPLICE DI ELIA LUCIO E
REVERSO VITTORIA in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
FRANCESCO DE SANCTIS 4, presso lo studio
dell’avvocato GIUSEPPE TENCHINI, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 17/02/2016

difende giusta delega in calce;
– controrícorrente avverso la sentenza n. 42/2009 della COMM.TRIB.REG.
di FIRENZE, depositata il 30/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che si
riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. MARINA

Svolgimento del processo

21/10/2005 l’Ufficio contestava alla società
Gragnano Società forestale semplice di Elia
Lucio e Reverso Vittoria la decadenza dalle
agevolazioni fiscali richieste consistenti
nell’applicazione delle imposte di registro ed
ipotecaria in misura fissa ex art. 7 legge
27/12/1977 nr.984 sul presupposto che,
contrariamente a quanto dichiarato, i terreni
acquistati non avevano lo scopo di aumentare la
produttività di una preesistente azienda,
trattandosi per lo più di terreni adibiti ad
uliveti e vigneti.
La società proprietaria del terreno impugnava

Con avviso di liquidazione notificato in data

davanti alla Commissione Tributaria Provinciale
di Pistoia l’atto impositivo, successivamente
integrato da altro in data 11/11/2005,
contestandone la tardività in quanto ambedue
emessi oltre i termini di decadenza non
prorogabili di cui all’art 76 comma 2 dpr

1

r

131/86.
La Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia
accolse il ricorso della contribuente ritenendo

cui all’art. 11 legge 289/2002 con sentenza
confermata, su ricorso da parte dell’Ufficio
dalla CTR della Toscana, la quale rigettava il
ricorso e confermava la sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Toscana ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate con un
motivo e la società Gragnano Società forestale
semplice di Elia Lucio e Reverso Vittoria ha
resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso la ricorrente
Agenzia lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art. art. 11 legge 289/2002 in riferimento
all’art. 360 n.3 cpc, in quanto l’avviso di
rettifica e liquidazione era stato notificato in
data 21/10/2005 in relazione ad un contratto
registrato in data 15/11/2000 e pertanto entro i
2

non applicabile alla fattispecie la proroga di

due anni successivi (ex art. 11 legge 289/2002)
al decorso del termine triennale di cui
all’art.76 DPR 131/1986.

Infatti secondo Sez. 5, Sentenza n. 23222 del
13/11/2015 “La proroga di due anni, di cui art.
11, comma 1, della 1. n. 289 del 2002 è
applicabile, pur in assenza di un espresso
richiamo, nel successivo comma 1 bis, anche ai
termini di rettifica e liquidazione delle
maggiori imposte conseguenti alla decadenza
delle agevolazioni (nella specie, per l’acquisto
della “prima casa”), in ragione della piena
assimilazione, da parte del legislatore, tra le
violazioni delle disposizioni agevolative e di
quelle relative all’enunciazione del valore
degli immobili, sicché non si giustificherebbe
un diverso trattamento.”
Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto.
La sentenza impugnata deve essere cassata con
rinvio ad altra sezione della CTR della Toscana
per l’esame delle questioni di merito e per le
spese del giudizio di legittimità.

3

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia
alla CTR della Toscana anche per le spese del

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 14/1/2016

giudizio di legittimità.

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