Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3106 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 08/01/2010, dep. 11/02/2010), n.3106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI M. Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.C.G., S.A. e D.C.

A., elettivamente domiciliati in Roma Via Germanico n. 109,

presso lo studio dell’avv. Claudio Cirielli, rappresentati e difesi

dall’avv. Ambrosia Raffaele giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

ASSITALIA ASSICURAZIONI, s.p.a., in persona del legale

rappresentante, domiciliato in S. Maria Capua Vetere (CE), Corso

Umberto I n. 158, presso lo studio dell’avv. Vinciguerra Pietro;

– intimata –

e contro

DIREZIONE DIDATTICA DI (OMISSIS), in persona del MINISTRO

DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.

12, presso l’Avvocatura generale dello Stato;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2430/04 in

data 25 giugno 2004, pubblicata il 16 luglio 2004.

Udita la relazione del Consigliere dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Raffaele Ambrosca;

udito il P.M. in persona del Cons. Dott. FEDELI Massimo che ha

concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 22 marzo 1993 avanti al Tribunale di Napoli, D.C.G. e S.A., quali genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore A. chiedevano che fosse accertata la responsabilità della Direzione Didattica di (OMISSIS), del Ministro della Pubblica Istruzione e dell’Assitalia Assicurazioni in relazione all’infortunio occorso al figlio il quale in data 4 marzo 1993, a seguito di una scivolata, aveva riportato il distacco di un incisivo superiore e la scheggiatura di altro incisivo.

Con sentenza del 29 gennaio 2002 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda e compensava le spese.

La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 25 giugno 2004, rigettava l’appello proposto dalle parti attrici e compensava le spese.

Propongono ricorso per cassazione D.C.G., S.A. e D.C.A. con tre motivi.

Le altre parti non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (art. 1218 c.c.) nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte d’Appello aveva erroneamente ritenuto che l’insegnante non avrebbe potuto fare nulla per evitare l’infortunio; al contrario, il fatto avvenne quando il minore, dodicenne, frequentava la quinta elementare e dopo che l’insegnante aveva ripetutamente invitato il ragazzo a raggiungere il proprio banco e quindi vi sarebbe stato tutto il tempo per intervenire con tutte le cautele del caso.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (art. 1218 c.c.) nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte d’Appello aveva ritenuto che l’incidente sarebbe stato determinato da un repentino e improvviso movimento dell’allievo. Ma tale circostanza non sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità dell’insegnante, che aveva l’obbligo di evitare che si cagionassero danni agli allievi affidati alla sua sorveglianza.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge (art. 1218 c.c.) nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte d’Appello aveva ritenuto che nessun addebito fosse ascrivibile all’insegnante, mentre dalla stessa documentazione in atti risulta che il ragazzo presentava problemi comportamentali e di apprendimento.

I motivi debbono essere trattati in unico contesto perchè connessi tra loro.

Le censure riguardano esclusivamente la valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di primo grado, ma non trattano carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Il ricorso per cassazione non può essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento. Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura, delle risultanze di causa preclusa in questa sede di legittimità.

Il ricorso merita quindi il rigetto; nulla per le spese poichè le parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Terza Sezione Civile, rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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