Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3106 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 10/02/2020), n.3106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26926-2018 proposto da:

D.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO

DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO SEZIONE DI GENOVA, PROCURA

GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 274/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 274/2018, ha respinto l’appello di D.B., cittadino del Gambia, avverso ordinanza del Tribunale di Genova, con la quale era stata respinta la richiesta di protezione internazionale, a seguito di diniego da parte della Commissione territoriale competente.

In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che la vicenda personale riferita dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese, nel lontano 2003, per sfuggire ai sortilegi ed alle minacce della seconda moglie del padre, deceduto) era nella sostanza inverosimile (essendovi contraddizioni nel racconto, anche in ordine all’epoca degli accadimenti) e comunque la Regione di provenienza, Gambia, Lamin, non era interessata da una situazione di violenza indiscriminata; inoltre, quanto al riconoscimento, per quanto qui ancora interessa, della protezione umanitaria, non vi erano oggettive e gravi situazioni personali, ostative al suo rientro nel Paese d’origine, non vi erano situazioni di vulnerabilità in relazione allo stato di salute, ed inoltre il richiedente non aveva legami familiari nè svolgeva attività lavorativa in Italia.

Avverso la suddetta sentenza, D.B. propone ricorso per cassazione, affidato ad unico articolato motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con unico motivo, in relazione alla sola richiesta di protezione umanitaria, sia, ex art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 2 Cost, dell’art. 11 Patto Internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite del 1966, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, sia l’omessa motivazione o la motivazione apparente, rilevando che la Corte d’appello, come il giudice di primo grado, avrebbe trascurato di considerare la situazione di speciale vulnerabilità personale, correlata alle vicende traumatiche vissute in Gambia ed in Libia ed all’oggettiva situazione del Gambia, stanti i conflitti interni e la sistematica violazione dei diritti umani, ed il percorso di integrazione avviato in Italia.

2. La censura è infondata.

Occorre anzitutto rilevare che il mancato esame della domanda di protezione umanitaria – astrattamente rilevante, sul piano dell’art. 112 c.p.c., quale vizio di omessa pronuncia – non trova riscontro, stante la decisione espressamente assunta sul punto dalla Corte di appello.

La Corte d’appello ha ritenuto che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio nè integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali, essendo state evocate mere difficoltà economiche. La pronuncia risulta del tutto conforme ai principi di diritto espressi da questa Corte, atteso che quanto al parametro dell’inserimento sociale e lavorativo dello straniero in Italia, esso può essere valorizzato come presupposto della protezione umanitaria non come fattore esclusivo, bensì come circostanza che può concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale (Cass. n. 4455 del 2018), che, tuttavia, nel caso di specie è stata esclusa.

Ora, il ricorrente non ha dedotto alcunchè quanto alla specifica lesione della sfera dei propri diritti personalissimi, limitandosi ad un riferimento generico alla situazione di instabilità e violazione dei diritti umani del Gambia ed alle torture subite in Libia, paese di transito, e a un richiamo, altrettanto laconico, al rischio di subire nuove violenze (profilo, quest’ultimo, rispetto al quale risulterebbe comunque insuperabile l’accertamento dei giudici di merito, i quali hanno motivatamente escluso la credibilità della narrazione del richiedente). Il tema della generale violazione dei diritti umani nel Paese di provenienza costituisce senz’altro un necessario elemento da prendere in esame nella definizione della posizione del richiedente: tale elemento, tuttavia, deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale dell’istante, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 2007, art. 5, comma 6, che nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei “seri motivi” attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese, con onere in capo al medesimo quantomeno di allegare i suddetti fattori di vulnerabilità (cfr. Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Inoltre, l’accertata – da parte del giudice di appello – situazione sostanzialmente stabile, dal punto di vista della violenza e degli scontri armati, nella regione di provenienza dell’istante, e che ha indotto la Corte territoriale a denegare la protezione sussidiaria, con statuizione non impugnata in questa sede dal ricorrente, non impedirebbe di certo al medesimo, stante la sua giovane età e le sue buone condizioni di salute, il reinserimento sociale e lavorativo nel suo Paese; nè in questa sede il ricorrente ha fornito elementi che consentano una diversa valutazione, essendosi limitato ad allegare di avere intrapreso un ” percorso di integrazione socio-lavorativa (…) come la documentazione in atti può dimostrare”, senza peraltro nè riprodurre nè allegare tale documentazione nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

Giova aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte, nella recente sentenza n. 29460/2019, hanno ribadito, in motivazione, l’orientamento di questo giudice di legittimità in ordine al “rilievo centrale alla valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale”, rilevando che “non può, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072)”, in quanto, così facendo, “si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria “.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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