Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3106 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3106 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 27256-2016 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CATANIA, in persona
del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FEBO
BATTAGLIA;
– ricorrente contro
COMUNE di ACIREALE, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli avvocti GIOVANNI CALABRETTA, AGATA
SENFETT;
– controricorrente-

PC3A

Data pubblicazione: 08/02/2018

avverso la sentenza n. 1562/2015 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 15/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. NIARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.

La Corte d’Appello di Catania ha rigettato l’appello
proposto l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania (succeduta
all’AUSL n. 3) avverso alla sentenza con la quale era stata
condannata a rimborsare al Comune di Acireale le somme
corrisposte agli istituti convenzionati a titolo d’integrazione
delle rette di ricovero di anziani non autosufficienti. Per la
cassazione della sentenza, ha proposto ricorso l’Azienda
Sanitaria Provinciale di Catania affidato a due motivi, al quale il
Comune resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Va,

preliminarmente,

disattesa

l’eccezione

d’inammissibilità del ricorso che risulta, tra l’altro, notificato nel
domicilio eletto, e va, inoltre, respinta l’istanza di rimessione
alle SU di questa Corte, avanzata dal controricorrente, in seno
alla memoria, non ravvisandosi alcun contrasto tra decisioni da
dirimere, tali non essendo le proposte del relatore di cui
all’art. 380 bis co 1 c.p.c., in tal senso invocate dal Comune,
che costituiscono l’esplicitazione interlocutoria di una mera
ipotesi di esito decisorio, niente affatto vincolante per il
Collegio.
2. Il primo motivo, pienamente ammissibile (Cass. SU n.
2951 del 2016) e correttamente dedotto, con cui si deduce la
violazione e falsa applicazione dell’art. 59 della L.R. Sicilia
18/5/1996 n. 33 che ha interpretato autenticamente l’art. 17

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FATTI DI CAUSA

della LR 9/5/1986 n. 22, con nonché dell’ad 2697 c.c. e del TU
n. 639 del 1910, va accolto nei seguenti termini.
3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n.
9565 del 2017; n. 26289 del 2017; n. 28014 del 2017; n.
28325 del 2017), la Regione Sicilia, nel procedere al riordino

sua competenza con la L. 9 maggio 1986, n. 22, ha attribuito,
all’art. 16, ai comuni, singoli o associati, la titolarità delle
funzioni attinenti alla predetta materia, tra le quali, a norma
del successivo art. 17, l’assistenza, a domicilio o mediante
ricovero in strutture protette, agli anziani non autosufficienti,
assegnando alle unità sanitarie locali il compito di assicurare i
servizi di carattere sanitario, integrativi dei servizi di
competenza dei comuni. La L. R. 18 maggio 1996, n. 33, art.
59, avente espressamente natura interpretativa del
menzionato art. 17 della LR. n. 22 del 1986, ha disposto, al
comma 1, che l’integrazione della retta giornaliera corrisposta
dai comuni agli enti gestori di strutture residenziali per il
ricovero di anziani non autosufficienti sia assunta a carico del
Fondo sanitario regionale «entro il limite annuo di lire 500
milioni», ha aggiunto, al comma due, che : «Per le finalità
di cui al comma 1 il servizio dei comuni trasmette all’azienda
unità sanitaria locale di competenza copia del provvedimento di
autorizzazione al ricovero corredato della certificazione
attestante il grado e la natura della condizione di non
autosufficienza. La notifica del dispositivo al ricovero è
effettuata entro cinque giorni dall’adozione e comporta, se non
l’obbligo per opposizione, entro i successivi venti giorni
l’obbligo per il comune di attivare l’azione di rimborso della
quota di retta giornaliera corrisposta all’ente assistenziale a
titolo di integrazione», prevedendo, al comma 3, la facoltà
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dei servizi e delle attività socio- assistenziali del territorio di

dell’azienda unità sanitaria locale di «verificare nel termine
sopra indicato il sussistere della condizione di invalidità degli
anziani ricoverati, avuto anche riguardo al trattamento
assistenziale curativo e riabilitativo assicurato dall’ente in
rapporto ai bisogni degli ospiti nonché, il permanere, ai sensi

strutture ricoveranti».
4. Nel quadro di siffatta sistemazione normativa, risulta
evidente come: a) il credito del comune per l’integrazione
relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di
anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto che
trova fonte nella legge, ma che non è incondizionato, come
ritenuto dalla Corte territoriale, dovendo scontare il previsto
iter, che impone la tempestiva notifica del ricovero dell’anziano

entro cinque giorni, obbligo che si giustifica in funzione dei
compiti di valutazione dei relativi presupposti, riferiti a
particolari esigenze di singoli anziani, e dell’apprezzamento
delle condizioni e del grado di non autosufficienza, che non
necessariamente coincide col grado d’invalidità civile, e che è
rimessa alle attribuzioni dell’Azienda sanitaria, competente a
valutare la necessità di interventi sanitari di prevenzione, cura
e/o riabilitazione fisica e psichica dell’anziano in modo da
discriminare tale componente da quella propria assistenziale,
anche ai fini della ripartizione dei relativi costi, che la norma
non predetermina in misura percentuale e che possono essere
interamente sopportati da parte del Fondo sanitario regionale;
b) tale costo va contenuto entro i limiti delle disponibilità
finanziarie che a tale modalità di intervento, non connotata da
urgenza o emergenza, è possibile destinare: la relativa entità
costituisce l’effetto del bilanciamento tra l’esigenza di garantire
agli anziani non autosufficienti -come a tutti i cittadini- il diritto
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della vigente normativa dell’idoneità igienico-sanitaria delle

fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, con
quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con l’entità dei
fondi (Cass. n. 8999 del 2016).
5. Da tanto sin qui affermato, consegue che l’Azienda cui è
demandato di assicurare i servizi integrativi, e contrariamente

sopportarne i costi, dovendo, al riguardo, aggiungersi che la
questione relativa al mancato riparto delle somme stanziate dal
Fondo sanitario attiene ai rapporti interni tra aziende sanitarie
e Regione senza incidere sulla posizione creditoria -esternadel Comune, che l’art. 59 della L.R. in esame non subordina a
tale concreto adempimento; laddove l’avvenuto
raggiungimento del tetto di spesa non costituisce un fatto
costitutivo del diritto, ma opera come un fatto estintivo della
pretesa, con la conseguenza che l’eventuale insufficienza di
quei fondi deve esser provata da chi la invoca, ovvero dalla
ASP (in termini, Cass. n. 9565 del 2017 cit. e Cass.
19/10/2016 n. 21068, che specifica come il credito del Comune
sia, appunto, subordinato alla condizione che siano stati
adempiuti gli oneri formali previsti dalla legge, di cui non si
occupa). 6. Sotto altro profilo, va rilevato che il richiamo al
principio secondo cui non può ritenersi decadenziale un termine
che tale non sia qualificato dalla legge non è qui pertinente, in
quanto se è vero in generale che i termini del procedimento
amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora
non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, è pur
vero che l’intenzione del legislatore non si ricava sempre e
necessariamente dall’esplicita disposizione in tal senso,
potendo la natura perentoria esser desunta, proprio come va
fatto nella specie, anche implicitamente dalla ratio legis e dalle
specifiche esigenze di rilievo pubblico (nel caso in esame di
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a quanto dalla stessa postulato, è il soggetto obbligato a

attivazione del procedimento di controllo, e dunque, di
salvaguardia della finanza pubblica) che lo svolgimento di un
adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a
soddisfare.
7. Alla stregua degli esposti principi, l’impugnata sentenza

riconosciuto il diritto al rimborso, senza accertare l’osservanza
dei termini per la notifica del dispositivo di ricovero e per
l’attivazione della procedura, il cui tema d’indagine è stato
affermato irrilevante. La sentenza va cassata, per i dovuti
accertamenti, ed i giudici del rinvio dovranno attenersi al
seguente principio di diritto: “il credito del comune per
l’integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in
favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un
diritto, per il cui conseguimento è necessario che l’Ente
territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla legge, e
dunque dia la prova di aver notificato il ricovero dell’anziano
entro il termine cinque giorni, cui deve riconnettersi carattere
perentorio, poiché volto a segnare l’inizio del procedimento di
controllo ed in riferimento al quale è posto il dies a quo del
successivo termine di venti giorni per la proposizione
dell’opposizione da parte dell’Azienda sanitaria”. Ogni altra
questione resta assorbita.
8. Il secondo motivo è inammissibile. Esso censura ai
sensi del numero 3 dell’art 360 co 1 c.p.c., per violazione di
legge un atto formalmente amministrativo (Decreto
Assessoriale n. 4527 del 2004), e non tiene conto che il rigetto
della domanda riconvenzionale proposta dall’Azienda è stato
emesso per mancanza di prova e che l’assunto secondo cui
sarebbe stata versata in atti imprecisata documentazione
idonea a pervenire a conclusione implica la richiesta di un
Ric. 2016 n. 27256 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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è incorsa nel vizio che le è stato addebitato, per avere

diverso appressamento delle risultanze processuali estraneo al
presente giudizio di legittimità laddove la censura relativa alla
mancata ammissione della prova non è associata dalla
trascrizione del relativo contenuto, così precludendo la
valutazione della sua decisività.

di Catania in diversa composizione, provvederà a liquidare le
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania in diversa
composizione
Così deciso in Roma, il 20.12.2017

9. Il giudice del rinvio, che si indica nella Corte d’Appello

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