Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3106 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Comune di Cetraro, in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, al Corso V. Emanuele II n. 21 , presso lo

studio dell’avv. Lo Giudice Vincenzo, rapp.to e difeso dall’avv.

DOMENICO BRUNO, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

F.B., C.E., C.V., C.

F., in qualita’ di eredi di C.A., elett.te

dom.ti in Roma, alla piazza Adriana 8 , presso lo studio dell’avv.

Biasotti Mogliazza Giovanni Francesco, rapp.ti e difesi dall’avv.

FERRARA Federico Maria, giusta procura in atti;

– controricorrenti –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale della Calabria n. 14/2006/08 depositata il 9/3/2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da F.B., C.E., C.V., C.F., contro il Comune di Cetraro e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dal Comune contro la sentenza della CTP di Cosenza n. 393/10/2003 che aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) ICI 1993. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Resistono con controricorso i contribuenti. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il Comune assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14; con secondo motivo la violazione dell’art. 11 Cost. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7 difetto di motivazione.

Inammissibili sono le censure di violazione di legge in quanto prive del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ..

Inammissibile e’ la censura in ordine alla motivazione in quanto priva, all’esito della sua illustrazione, di una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione.

Consegue da quanto sopra la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso e la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell’Amministrazione Finanziaria, delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di F.B., C.E., C.V., C.F., in qualita’ di eredi di C.A., delle spese del grado che si liquidano in complessivi Euro 4.100,00, oltre accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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