Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3106 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28234/2015 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA 80, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO CROCE, che lo

rappresenta e difende unitamente a se medesimo;

– ricorrente –

contro

M.N., CE.DA., M.B.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 80, presso lo

studio dell’avvocato VALTER SEGNA, che li rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 2595/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato ROBERTO CROCE, che si riporta agli scritti

insistendo per l’accoglimento del ricorso e dichiara l’avvenuto

decesso dell’avvocato VALTER SEGNA difensore del ricorrente.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. C.L. ricorre affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza della Corte della Corte di Appello di Roma, n. 2595 del 27 aprile 2015 che ha compensato le spese dei due gradi del giudizio nonostante siano stati entrambi favorevoli al ricorrente.

Resistono con controricorso Ce.Da., M.N. e B.M..

Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 111 Cost., comma 6, perchè la Corte d’Appello ha disposto illegittimamente la compensazione delle spese così violando il principio della soccombenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, la ricorrente ha depositato memoria.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di accogliere il ricorso.

Effettivamente sono state violate le regole previste dagli artt. 91 e 92 c.p.c., relative alla soccombenza in quanto non risultano evidenti motivi per cui la Corte di Appello abbia disposto la compensazione delle spese.

Pertanto, la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione e decidendo nel merito condanna i controricorrenti alle spese dell’intero giudizio.

PQM

la Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata come in motivazione e decidendo nel merito condanna i controricorrenti alle spese dell’intero giudizio pari ad Euro 4.200,00 per il primo grado, Euro 3.500,00 per il grado di appello e per le spese del giudizio di legittimità Euro 2.900,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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