Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31059 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. III, 28/11/2019, (ud. 11/09/2019, dep. 28/11/2019), n.31059

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6865-2018 proposto da:

S.A., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

CARLO DURATURO;

– ricorrente –

contro

ANAS SPA, in persona dell’avv. CLAUDIA RICCHETTI, nella sua qualità

di Direttore Legale e Societario, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE PINTURICCHIO, 204, presso lo studio dell’avvocato ANNAPAOLA

MORMINO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1914/2017 del TRIBUNALE di NAPOLI NORD,

depositata il 11/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/09/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato DURATURO CARLO;

udito l’Avvocato MORMINO ANNAPAOLA;

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel percorrere il tratto di strada statale compreso tra (OMISSIS) il ricorrente, per evitare di investire un cane randagio, sterzava con manovra brusca ed urtava il gard rail vicino riportando danni alla autovettura.

Agiva in giudizio nei confronti dell’Anas, sul presupposto che a quest’ultimo ente spettasse quel tratto di strada e la relativa manutenzione.

L’Anas si costituiva tardivamente negando, da un lato, l’appartenenza della strada e chiedendo, per altro verso, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni arrecati dall’automobilista al gard-rail.

Il Giudice di Pace riteneva che il ricorrente non avesse provato se il cane era randagio o riconducibile ad un privato, ed in tal modo rigettava la domanda. Proponeva appello il ricorrente, ed il giudice di secondo grado, confermava, si, la decisione del primo, ma sulla base della diversa ragione che non era invece stato provato che il tratto stradale fosse dell’Anas.

Il ricorrente contesta questa decisione con tre motivi di ricorso.

V’è controricorso dell’Anas, che deposita altresì memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ratio della decisione impugnata sta nel difetto di prova dell’appartenenza all’Anas del tratto stradale in questione. Il giudice di secondo grado distingue correttamente tra legittimazione passiva, ossia coincidenza tra il soggetto citato in giudizio e quello affermato come titolare del rapporto, questione questa processuale e rilevabile in ogni grado d’ufficio, ed effettiva titolarità del rapporto, questione di merito, soggetta alle regole di accertamento proprie di ogni questione di merito.

Ne trae la conclusione che l’attore non ha provato la titolarità della strada in capo all’Anas, e dunque non ha provato il merito.

I tre motivi di ricorso si rivolgono a questa ratio.

1.- Con il primo motivo si denuncia sia violazione delle norme in tema di appartenenza delle strade pubbliche, che dell’art. 2051 c.c. che, infine, degli artt. 166 e 167 c.p.c.

Secondo il ricorrente, innanzitutto, l’Anas si è costituita in ritardo e non poteva dunque eccepire, essendo decaduta dal farlo, il difetto di legittimazione passiva.

Con il secondo motivo si censura, per violazione degli artt. 2051 e 2700 c.c., la sentenza nella parte in cui ha ritenuto priva di prova l’appartenenza all’Anas di quel tratto stradale, pur in presenza di un atto del Comune di Carinaro (CE) che indica proprio l’Anas quale ente proprietario. E pur in presenza del fatto notorio dell’appartenenza della strada all’Anas.

Infine, con il terzo motivo si denuncia omesso esame di un fatto decisivo consistente nell’avere evidenziato come l’Anas abbia per legge gli obblighi di manutenzione della strada statale.

2.- I motivi possono esaminarsi congiuntamente, in quanto sono il frutto di una errata sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta di riferimento, errore in cui è incorso anche il giudice di appello.

Invero, “la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi è disciplinata dalle regole generali di cui all’art. 2043 c.c., e non da quelle stabilite dall’art. 2052 c.c., sicchè presuppone l’allegazione e la prova, da parte del danneggiato, di una concreta condotta colposa ascrivibile all’ente e della riconducibilità dell’evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di una condotta obbligatoria in concreto esigibile, mentre non può essere affermata in virtù della sola individuazione dell’ente al quale è affidato il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo, ovvero quello di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi (Cass. 31957/2018; Cass. 18954/2017).

Ne deriva che la ratio della sentenza impugnata è del tutto errata, non avendo alcun rilievo la questione dell’appartenenza della strada, poichè il danno non deriva da omissioni relative a tale bene, bensì all’omesso controllo del cane, ed è indifferente presso quale tratto stradale sia avvenuto l’incidente.

Con la conseguenza che le censure mosse a tale ratio sono inconferenti cosi come lo è quest’ultima.

In particolare, comunque, quanto al primo motivo, va evidenziato che la questione della effettiva titolarità della strada è questione di merito, e come tale sfugge alle preclusioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c., costituendo una mera deduzione difensiva; quanto alla prova dell’appartenenza della strada per atto pubblico, è di tutta evidenza che la risposta del Comune di Carinaro non è atto pubblico facente piena prova, non solo perchè proviene da un terzo, come ritenuto dal giudice di merito, ma perchè non attesta un fatto accertato da un pubblico ufficiale come avvenuto in sua presenza: esso può costituire semmai prova o argomento di prova.

Ad ogni modo, vale l’assorbente rilievo secondo cui la decisione di secondo grado contiene, si, un errore di sussunzione, vale a dire che riconduce erroneamente la fattispecie a quella descritta dall’art. 2051 c.c. e ne trae conseguenze decisorie; ma è altresì vero che tale errore non è denunciato con apposito motivo di ricorso. Con la conseguenza che la censura, aderendo a quella erronea qualificazione, è a sua volta infondata.

3.- Anas chiede infine che si corregga la sentenza impugnata nella parte in cui, per mero errore materiale, ha riconosciuto le spese di lite in favore di Generali Italia s.p.a, quale impresa designata per la Campania alla gestione del Fondo Garanzia, anzichè dell’Anas. Tale richiesta è fondata, essendo chiaramente quella liquidazione effettuata per mero errore materiale a favore delle generali spa.

Il ricorso va pertanto rigettato, con il regime delle spese a favore di Anas.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di Anas spa, nella misura di 1200,00 Euro oltre 200,00 Euro per spese generali. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza impugnata nel senso che le spese del grado di appello vanno a favore di Anas e non di Generali Italia spa, come meglio in motivazione precisato.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA