Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31058 del 28/12/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 28/12/2017, (ud. 11/09/2017, dep.28/12/2017),  n. 31058

Fatto

RILEVATO

che:

– la presente vicenda riguarda un controllo a posteriori di dichiarazioni doganali di Prime Industrie S.p.A. relative all’importazione definitiva presso la dogana di Malpensa di apparecchiature laser dichiarate quali “dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili”, classificate alla voce doganale 8466 3000 00, con la liquidazione del relativo dazio doganale con l’aliquota dell’1,2%;

– la Dogana ha ritenuto che il prodotto, denominato “CP4000 Co2 Laser System, essendo un dispositivo di taglio laser, non rappresentasse solo una parte del macchinario, ma ne costituisse l’elemento fondamentale, idoneo a svolgere la propria funzione nel processo di produzione, come tale da classificarsi alla voce doganale 8456 1090 90, con dazio del 4,5%;

– da qui l’emissione di verbali di revisione delle bollette doganali, poi seguiti da avvisi di rettifica impugnati dalla contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Varese (Ctp);

– a sostegno del ricorso la società deduceva che il raggio laser importato avrebbe potuto svolgere la propria funzione solo dopo essere stato assemblato con altri componenti, il che rendeva corretta la qualificazione doganale attuata dalla contribuente;

– la Ctp disponeva Consulenza tecnica e quindi, previa riunione, accoglieva i ricorsi;

– contro la sentenza ha proposto appello l’Ufficio delle Dogane di Malpensa avanti alla Commissione tributaria regionale della Lombardia (Ctr);

– la Ctr ha rigettato l’appello, condividendo la valutazione del primo giudice sulla necessità dell’assemblaggio del raggio laser con altri componenti al fine di ottenere un prodotto finito;

– contro la sentenza l’Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con unico motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’allegato 1^ del Regolamento Cee del 23 luglio 1987, numero 2658;

– la Ctr ha ritenuto corretta la qualificazione del prodotto per cui è causa nella voce doganale 8466 3000 00 “dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili” sulla base della considerazione che il dispositivo poteva funzionare solo a seguito dell’assemblaggio con altri elementi;

– di contro, la ricorrente denuncia l’erroneità di tale classificazione, essendo il dispositivo importato l’elemento fondamentale della macchina;

– secondo la ricorrente, tale connotazione, pacifica in causa, rendeva corretta la qualificazione proposta dall’Ufficio nella voce diversa tariffaria 8456 1090 90, la quale recita “macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione (…) operanti con fasci laser”;

– il motivo è fondato;

– le regole generali per l’interpretazione della tariffa doganale, che figurano nella parte prima di quest’ultima, titolo 1, parte A, dispongono in particolare quanto segue: (…) “La classificazione delle merci nella NC si effettua in conformità delle seguenti regole: 1. I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli, e, occorrendo, dalle norme che seguono, purchè queste non contrastino col testo di dette voci e note. 2. a) Qualsiasi riferimento ad un oggetto nel testo di una determinata voce, comprende questo oggetto anche se incompleto e non finito purchè presenti, nello stato in cui si trovi, le caratteristiche essenziali dell’oggetto completo o finito, o da considerare tale per effetto delle disposizioni precedenti, quando è presentato smontato e non montato”.

– in palese contrasto con tale regola interpretativa la Ctr ha ritenuto di poter classificare il dispositivo importato dalla società come “parte” della macchina utensile, e non sotto la voce che identificava la stessa macchina utensile, sulla base della pura constatazione che l’oggetto diveniva funzionante solo con il concorso di ulteriori componenti;

– al contrario, ai fini della qualificazione doganale, occorreva svolgere una indagine diversa, diretta a stabilire non se il dispositivo potesse svolgere ex se la propria funzione, ma se costituiva l’elemento fondamentale della macchina utensile, caratteristica nient’affatto incompatibile con le considerazioni legate al concreto funzionamento proposte dalla Ctr;

– in questo senso depongono univocamente anche le note esplicative alla Nomenclatura combinata relative alla voce 8466, che forniscono una descrizione, seguita da una esemplificazione, della nozione di “parte” tale da escludere dal proprio ambito l’elemento fondamentale della macchina utensile;

– non è superfluo ricordare che, secondo la Corte di Giustizia, ai fini dell’interpretazione della tariffa doganale comune, le note esplicative della nomenclatura costituiscono mezzi importanti per garantire l’applicazione uniforme di tale tariffa e come tali forniscono elementi validi per l’interpretazione della stessa (Turbon International GmbH, p. 22; conf. Wiener SI, p. 11, Peacock, p. 10);

– si impone quindi la cassazione della sentenza, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che procederà a nuovo esame attenendosi al principio di cui sopra e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017

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