Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31057 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31057

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26211-2013 proposto da:

AUTOUNION SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA

MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO CESELLATO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO BASSOLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA UFFICIO

CONTROLLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA SUD SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 121/2013 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

LATINA, depositata il 04 marzo 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 121/39/13 depositata il 4 marzo 2013 veniva rigettato l’appello, avverso la sentenza della CTP di Latina, proposto da Autounion s.r.l. su ricorso avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento relativa ad IVA e altro per l’anno 2006, per recupero di imposta nei confronti di coobbligato solidale del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 60 bis. La pretesa tributaria originava dall’avviso di accertamento notificato dalla contribuente a seguito di controllo della contabilità della società Autoferrara s.r.l. nel corso della quale era stato verificato il mancato versamento dell’Iva su vendite a rivenditori nazionali di autovetture cedute alla società Autounion a prezzi inferiori rispetto a quelli di acquisto.

La CTR riteneva che l’ufficio non fosse tenuto a portare a conoscenza del contribuente l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società cedente e che fosse il contribuente a dover provare di non essere solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta.

Avverso la sentenza propone ricorso per Cassazione la contribuente affidando il suo mezzo a tre motivi, illustrati con memoria, cui replica l’Agenzia con controricorso.

Equitalia Gerit s.p.a. non ha spiegato difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso, si censura ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, commi 1 e 3, delle norme di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, e delle norme di cui allo stesso D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14, commi 1 e 2; lamenta in particolare la ricorrente che la norma non prevederebbe un potere di riscossione, e necessiterebbe una prodromica attività accertativa, nella specie non effettuata a carico della contribuente; in particolare, la contribuente non avrebbe potuto autonomamente impugnare la comunicazione di debito solidale ricevuta con la cartella di pagamento.

Il motivo è infondato.

L’introduzione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, avvenuta nel 2004, è diretta attraverso la solidarietà dal lato passivo dell’obbligazione tributaria, al contrasto alle frodi carosello. Ciò è avvenuto in conformità della sesta direttiva, art. 21, n. 3, come interpretato dalla Corte di Giustizia, nella sentenza dell’11 maggio 2006 nella causa C-384/04, Commissioners of Customs & Excise e Attorney General contro Federation of Technological Industries e altri, secondo cui la disciplina “permette ad uno Stato membro di adottare una normativa ai sensi della quale un soggetto passivo, a favore del quale sia stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e che era a conoscenza del fatto o aveva ragionevoli motivi per sospettare che la totalità o parte dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per tale cessione o tale prestazione, ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva, non sarebbe stata versata, può essere obbligato a versare tale imposta in solido con il debitore”. La normativa europea prevede che, per determinati beni, contemplati in primo luogo dal D.M. 22 dicembre 2005 e tra i quali rientrano le autovetture usate, il cessionario, operatore professionale soggetto ad IVA è solidalmente coobbligato al pagamento dell’imposta dovuta dal cedente nel caso in cui il prezzo della cessione sia inferiore al valore normale del bene compravenduto. La responsabilità solidale viene meno, se l’acquirente fornisce prova che “il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che comunque non è connesso con il mancato pagamento dell’imposta” (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60 bis, comma 30).

Il D. IVA, art. 60 bis, in tema di solidarietà nel pagamento dell’imposta, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, prevede l’obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente. La disciplina pertanto non implica la rettifica della posizione del cessionario e trova applicazione l’obbligazione solidale per il semplice fatto giuridico dell’omesso versamento del dovuto da parte del cedente, senza alcuna necessità di attività accertativa (Cass. 17171 del 2018).

Nessun pregiudizio deriva dalla mancata impugnabilità dell’avviso di coobbligazione solidale, per la possibilità di reagire impugnando la cartella, come in concreto ha fatto la contribuente.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio attinente alla corretta individuazione del criterio per la “determinazione del valore normale” con particolare riferimento al combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14, commi 1 e 2, e la conseguente violazione dei principi in materia di prova dettati dall’art. 2697 c.c. e del diritto di difesa proclamato dalla Carta, art. 24, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta In particolare che la CTR avrebbe accolto una erronea interpretazione del concetto di valore normale del bene.

La censura non è fondata.

La CTR ha motivato sul punto affermando che l’ufficio già in primo grado aveva fornito la prova, con il deposito delle fatture relative all’acquisto delle sei autovetture poi vendute al contribuente che il prezzo di cessione era inferiore a quello di acquisto.

La CTR ha evidentemente fatto riferimento alla definizione di valore normale del bene contenuta nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 14, che lo definisce come “prezzo mediamente praticato per beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquistati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi” determinandolo nel prezzo di acquisto.

L’interpretazione del concetto di valore normale del bene in concreto è stato congruamente motivato ed è immuni da vizi logici censurabili in questa sede. Appare logico, infatti ritenere che il migliore prezzo di riferimento per comprendere il valore normale delle autovetture compravendute sia quello attribuito in una transazione precedente purchè effettuata entro un breve lasso di tempo.

La CTR ha fatto corretta applicazione dell’onere della prova laddove ha affermato che era a carico dell’obbligato solidale, l’onere di documentare sia che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili sia che le operazioni di acquisto non erano connesse al mancato pagamento dell’Iva da parte del debitore.

L’esistenza della solidarietà passiva del contribuente per le operazioni soggette a Iva comporta per il contribuente in sede contenziosa, la necessità di fornire una documentazione atta a dimostrare la sua estraneità.

La CTR ha ritenuto che il contribuente non abbia fornito idonea documentazione atta a dimostrare la sua estraneità oggettiva e la non connessione con il mancato pagamento dell’Iva da parte del debitore principale, ritenendo legittima l’applicazione della normativa contenuta nell’art. 60-bis a suo carico.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; violazione e falsa applicazione delle disposizioni in materia di responsabilità solidale dettate dal codice civile e adottate dal sistema tributario in relazione all’art.360 c.p.c., n. 3; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in particolare lamenta che il giudice di primo grado avrebbe affermato che la fattispecie in esame rispecchia l’ipotesi della cartella emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, secondo il quale la normale procedura di accertamento non è necessaria nell’ipotesi in cui vengono richiesti al contribuente tributi da lui stesso dichiarati, differente dalla responsabilità solidale prevista dalla norma in cui è richiesto il versamento dell’Iva indicata nella dichiarazione di un altro soggetto.

La censura non è fondata.

La CTR ha condivisibilmente motivato sul punto affermando che la motivazione del primo giudice non trovava fondamento nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, che era stato richiamato solo perchè prevede un analogo comportamento dell’ufficio per la liquidazione automatica delle dichiarazioni dei redditi, e che si era dato luogo all’applicazione dell’obbligazione solidale per il semplice fatto giuridico dell’omesso versamento del dovuto da parte del cedente, senza alcuna necessità di attività accertativa.

4.Con il quarto motivo la contribuente deduce violazione e falsa applicazione di tutte le norme richiamate nella pronuncia impugnata in correlazione con il principio c.d. di neutralità introdotto dalla 4^ direttiva Comunitaria, art. 18, e recepito dall’ordinamento italiano in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

La censura non è fondata. Come già evidenziato la previsione della responsabilità solidale è stata giudicata pienamente compatibile con il sistema dalla Corte di Giustizia (Corte di Giustizia, 11 maggio 2006, causa C-384/04, Federation of Technological Industries punto 35).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

In presenza di reiezione integrale del gravame, la Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,comma 17 (L. di stabilità 2013, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, T.U. spese di giustizia), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al T.U., art. 13, comma 1-bis.

PQM

la Corte:

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 4.100.00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (L. di stabilità 2013, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, T.U. spese di giustizia), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al T.U., art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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