Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31057 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31057 Anno 2017
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4642/2011 R.G. proposto da
Agenzia delle Dogane, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura
generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente contro
Cis Gas Clienti s.r.l.;
-intimataavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Campania n. 461/4/09, depositata il 22 dicembre 2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’Il
settembre 2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
Rilevato che:
-l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro
la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania
(Ctr), che ha accolto l’appello della contribuente contro la sentenza
della Commissione tributaria provinciale di Salerno, di rigetto del
ricorso della contribuente contro l’atto di contestazione, con il quale

Data pubblicazione: 28/12/2017

Abra,
era cumr~a la sanzione per il mancato pagamento delle rate
mensili (relative ai mesi di gennaio, marzo, aprile, maggio, giugno,
luglio e agosto 2004) dell’accisa sul gas metano per l’annualità 2004;
– la

Ctr

ha

l’applicabilità

riconosciuto

dell’istituto

della

continuazione, ex art. 12 , comma secondo, del d.lgs. n. 472 del

della pluralità di violazioni riguardanti diversi periodi di imposta, con
conseguente applicabilità delle sanzioni nella misura prevista da tale
norma (l’Ufficio aveva applicato la sanzione prevista dall’art. 13 del d.
Igs. 471 del 1997);
-contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di un unico motivo;
-la contribuente è rimasta intimata.
Considerato che:
– con unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce, in
relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione
dell’art. 12, comma 2, del d. Igs. n. 472 del 1997 e la violazione
dell’art. 13, comma primo, del d. Igs. n. 471 del 1997 e dell’art. 26
del d. Igs. n. 504 del 1995;
– la sentenza è censurata per avere ravvisato l’esistenza di una
pluralità di violazioni integrate dal mancato pagamento delle rate
mensili dell’accisa sul gas senza considerare che l’imposta, in questo
caso, seppure versata in rate mensili, è unica e determinata su base
annua: conseguentemente, essendo unica l’imposta, il mancato
versamento delle rate mensili non configura singola e autonoma
violazione dell’obbligo sanzionato dall’art. 13 del d. Igs. n. 471 del
1997;
– la sentenza è ulteriormente censurata per aver applicato la
continuazione al mancato pagamento di un’imposta già liquidata sulla
base di dichiarazione annuale, là dove l’ipotesi dell’art. 12, comma
secondo, d. Igs. n. 472 del 1997 riguarda le sole violazioni che «nella

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1997, ravvisando, nel mancato pagamento delle rate mensili, l’ipotesi

loro progressione pregiudicano o tendono a pregiudicare la
determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione periodica del
tributo;
– il motivo è fondato;
– questa Suprema Corte ha chiarito che

«le rate mensili di

di autonomi debiti, sibbene a modalità di adempimento di un unico
debito, frazionato, appunto, in più rate. Lo si evince chiaramente
dall’art. 26, comma 8, testo unico delle accise, recante disposizioni
particolari per il gas metano, a norma del quale “l’accertamento
dell’accisa viene effettuato sulla base di dichiarazioni annuali
contenenti tutti gli elementi necessari per la determinazione del
debito d’imposta, che devono essere presentate dai soggetti obbligati
entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
Il pagamento dell’accisa deve essere effettuato in rate di acconto
mensili entro la fine di ciascun mese calcolate sulla base dei consumi
dell’anno precedente, il versamento a conguaglio è effettuato entro il
mese di febbraio dell’anno successivo ci quello cui si riferisce…”:
dunque, il debito d’imposta è unico ed il suo ammontare è accertato
in base alla dichiarazione annuale, ma corrisposto in base ai consumi
dell’anno precedente, di guisa che, si ribadisce, le rate di acconto
mensili ne rappresentano frazionamenti (Cass. n. 3100/2014)»;
– l’unicità del debito in base alla dichiarazione annuale porta con sé
l’unicità della violazione in caso di mancato pagamento della rate
mensili;
– la considerazione che precede ha carattere logicamente
assorbente, perché l’unicità della violazione esclude in radice la
configurabilità della continuazione rispetto al mancato pagamento
delle rate mensili, che non costituiscono autonome violazioni
riguardanti diversi periodi di imposta, come invece erroneamente
ritenuto dalla Ctr;

3

versamento dell’accisa non corrispondono ad autonomi adempimenti

- nondimeno si ritiene di sottolineare che la continuazione non
sarebbe comunque applicabile al caso, quale quello in esame, di
omesso versamento dell’imposta determinata in base a dichiarazione
(Cass. n. 1540/2017; n. 10357/2015; n 5987/2013);
– nel caso dell’accisa la dichiarazione è quella annuale prevista

– in verità, nell’esaminare il rapporto fra l’art. 13 del d. Igs. 471
del 1997 (secondo il quale il ritardato od omesso versamento
dell’imposta risultante dalla dichiarazione è sanzionato nella misura
del “trenta per cento di ogni impat non versato”) e l’art. 12, comma
2, del d. Igs. 472 del 1997 (a norma del quale la continuazione
riguarda le violazioni che “nella loro progressione, pregiudicano o
tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la
a.1,17#
liquidazionedica del tributo) un diverso orientamento, facendo
..,,

leva sul carattere generale della norma dell’art. 12 del d. Igs. 472 cit.,
quale attuazione del favor rei diretta a mitigare il rigore del cumulo
materiale, ha ritenuto che l’art. 13 si limiterebbe a identificare l’entità
della sanzione in caso di tardivi o omessi versamenti, senza tuttavia
escludere il beneficio del cumulo giuridico (Cass. n. 21570/2016);
-si intende tuttavia di dover dare continuità all’orientamento più
rigoroso, confermando che la continuazione non è applicabile nel caso
di pagamenti omessi o tardivi che riguardino impostiz già
compiutamente liquidate e limitando, di conseguenza, l’ambito di
applicazione dell’art. 12, comma 2, d. Igs. n. 472 del 1997 a quelle
violazioni

potenzialmente

incidenti

sulla

determinazione

dell’imponibile ovvero sulla liquidazione periodica del tributo;
-si impone quindi la cassazione della sentenza, con rinvio alla
Commissione tributaria regionale della Campania in diversa
composizione, che provvederà a nuovo esame attenendosi al principio
di cui sopra;

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dall’art. 26 del d. Igs. n. 504 del 1995 (v. supra);

-alla stessa Commissione demanda di provvedere sulle spese del
giudizio di legittimità;
P.Q.M.
alla Commissione
accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia
tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui

Roma 11 settembre 2017.
Il preside e

demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

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