Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31056 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25720-2013 proposto da:

P.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

G.AVEZZANA 8, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GRASSI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MASSIMILIANO NICODEMO;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA NORD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA BARBERINI

12, presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA MALATESTA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUSTAVO VISENTINI;

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 1;

– intimati –

avverso la sentenza n. 72/2013 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 30 maggio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;

udito l’Avvocato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

P.L. impugnava una cartella di pagamento emessa a seguito del passaggio in giudicato della sentenza emessa all’esito del giudizio di impugnazione di un avviso di accertamento.

La CTP di Milano rigettava il ricorso.

Avverso la sentenza proponeva appello la contribuente.

La CTR della Lombardia, con sentenza n. 72/31/13 depositata il 30 maggio 2013 rigettava l’appello sul presupposto che la cartella di pagamento fosse stata regolarmente notificata e che la contribuente aveva potuto regolarmente impugnarla.

Il Contribuente ha interposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Equitalia Nord s.p.a. resiste con controricorso

L’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta la nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa motivazione o motivazione apparente. Lamenta in particolare che la CTR avrebbe omesso qualsiasi motivazione sulla eccezione di omessa compilazione della relazione di notificazione nonchè di quelle di inesistenza e/o nullità della notifica della cartella di pagamento in quanto effettuata direttamente dal concessionario a mezzo di raccomandata AR.

La censura è inammissibile.

1.1. Osserva il Collegio che l’omessa pronuncia denunciabile come error in procedendo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c..

Nell’omessa motivazione, invece, l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne direttamente la domanda o l’eccezione, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti principali della controversia; tale vizio va denunciato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

1.2. Questa Corte ha già avuto occasione di rimarcare che, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione da parte del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione, decidente secondo l’assunto adottato dal decidente, del caso concreto esaminato. Tale fattispecie non si realizza quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione. Deve infatti ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311). In particolare, si è precisato (Cass. 14 marzo 2006, n. 5444) che la differenza fra l’omessa pronuncia di cui all’art. 112 c.p.c., e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, si coglie nel senso che nella prima l’omesso esame concerne direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa (e, quindi, nel caso del motivo d’appello uno dei fatti costitutivi della “domanda” di appello), là dove, nel caso dell’omessa motivazione, l’attività di esame del giudice che si assume omessa non concerne la domanda o l’eccezione direttamente, bensì una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su un’eccezione e, quindi su uno dei fatti principali della controversia.

Fatte queste premesse, il motivo di ricorso non coglie la ratio decidendi della sentenza di appello.

Nel caso in esame la CTR ha seguito in maniera sommaria, ma inequivocabile, un percorso logico incompatibile con l’argomento proposto dal contribuente affermando che “la documentazione presentata dalla esattoria dimostra la correttezza della notifica della cartella di pagamento, della quale in contribuente è sicuramente venuto a conoscenza in tempo utile per poterla ricorrere”.

2. Con il secondo motivo di ricorso la contribuente deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. A), e alla L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, comma 1; lamenta in particolare che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto corretta la notifica della cartella effettuata dal concessionario a mezzo raccomandata AR senza avvalersi di un messo incaricato del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, comma 1.

La censura non è fondata.

2.1. In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, comma penultimo, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. 4805/2017; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6395 del 19/03/2014 Sez. 5, Sentenza n. 14327 del 19/06/2009).

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del disposto degli artt. 148 e 160 c.p.c., del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. B-bis e della L. n. 890 del 1982, art. 3, commi 1 e 2. Lamenta in particolare la inesistenza della notifica priva della relazione di notificazione.

La censura non è fondata.

La CTR ha ritenuto la regolarità della notifica della cartella di pagamento osservando che la contribuente ne era sicuramente venuto a conoscenza in tempo utile per poterla impugnare.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto costantemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155), secondo cui il principio generale della sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, trova applicazione anche in relazione alla nullità della notifica di atti non processuali quali, nel caso di specie, la cartella di pagamento, con l’unico limite che non sia intervenuta decadenza dal potere di accertamento (cfr. Cass. sez. unite 5 ottobre 2004, n. 19854 e successiva giurisprudenza conforme, tra cui, ex multis, le pronunce della sezione quinta di questa Corte 25 novembre 2005, n. 24962; Cass. 12766/2016; Cass. 31 gennaio 2011, n. 2272; 31 maggio 2011, n. 12007; 15 gennaio 2014, n. 8374; ed ancora, Cass. sez. 6-5, ord. 15 luglio 2016, n. 14601 e Cass. 17198/2017 in relazione a fattispecie del rutto analoga a quella oggetto del presente giudizio).

Nel caso di specie, nessuna decadenza è stata dedotta in relazione alla pretesa tributaria dell’ente impositore, e pur a fronte di una eventuale irregolarità della notifica parte ricorrente ha potuto far valere pienamente le proprie difese con l’impugnativa ritualmente proposta dinanzi alla CTP.

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (L. di stabilità 2013, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, testo unico spese di giustizia), sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al T.U., art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna P.L. al pagamento delle spese processuali in favore della parte intimata costituita che liquida in Euro 5.600,00, oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (L. di stabilità 2013, comma 1-quater,D.P.R. n. 115 del 2002, T.U. spese di giustizia), sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al T.U., art. 13 comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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