Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31056 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 31056 Anno 2017
Presidente: BIELLI STEFANO
Relatore: TEDESCO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16778/2010 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro
Saga s.n.c. di Mammola Anna Rita & C.;
-intimataavverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del
-tr\Aut..t
o
Lazio n. 63/3/2009, depositata il 5isette2009.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’il
settembre 2017 dal Consigliere Giuseppe Tedesco.
Rilevato che:
– la società S.A.G.A. di Mammola Anna Rita & C. s.n.c. ha
presentato istanza di rimborso relativa al credito Iva esposto nella
dichiarazione Iva 1998 per l’importo di C 42.058,70;
– l’Amministrazione finanziaria accordava il rimborso per la minore
somma di C 19.141,96 corrispondente al minore credito nel triennio ai

Data pubblicazione: 28/12/2017

sensi dell’art. 30, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 applicabile
ratione temporis,

e lo negava per l’importo di C 22.916,74,

disponendo altresì, con il provvedimento di diniego parziale, il riporto
del credito per cui era stato negato il rimborso nella successiva
liquidazione o dichiarazione utile;

il rimborso era stato negato trovava la propria giustificazione
nell’acquisto di beni strumentali, ai sensi dell’art. 30, comma terzo,
del d.P.R. n. 633 del 1972;
-contro la sentenza di primo grado, favorevole per il contribuente,
l’Amministrazione finanziaria ha proposto appello, deducendo che nel
modello presentato al concessionario la società aveva omesso di
barrare l’apposita casella “acquisti e importazioni di

beni

ammortizzabili, studi e ricerca”, per cui l’Ufficio aveva liquidato il
rimborso secondo il requisito del “minor credito nel triennio”, di cui
alla sez. 3 del modello “VR”, regolarmente compilato;
– l’appello è stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale
del Lazio (Ctr), in forza del rilievo che l’omissione incorsa nella
compilazione del modello, a causa della mancata indicazione della
giustificazione della richiesta, integrava un errore materiale
facilmente riconoscibile che non poteva pregiudicare il diritto al
rimborso, comprovato dagli atti allegati e dalle dichiarazioni della
contribuente e in

ultima analisi,

riconosciuto dalla stessa

amministrazione, che aveva autorizzato il riporto del credito non
rimborsato nella successiva liquidazione o dichiarazione utile;
– contro la sentenza l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale deduce, in
relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art
30, comma terzo, lett. c), e comma quarto, del d.P.R. n. 633 del
1972;

2

– la società impugnava il diniego deducendo che la somma per cui

-secondo la ricorrente il mancato sbarramento della casella del
modello “VR” non poteva considerarsi una mera svista, posto che
l’Ufficio, in mancanza della corrispondente indicazione della sezione 2
del modello “Causale del rimborso”, non poteva conoscere le reali
intenzioni per le quali la società chiedeva il rimborso, per cui

per il rimborso delle somme richieste nella successiva sezione 3
(rimborso della minore eccedenza del triennio);
– dal fatto poi che l’Ufficio avesse autorizzato il riporto del credito
Iva oggetto del diniego nella successiva liquidazione non implicava il
riconoscimento che l’imposta fosse afferente all’acquisto di beni
ammortizzabili e pertanto era errata la supposizione della Ctr che
l’Ufficio aveva ammesso l’applicazione dell’art. 30, comma terzo, lett.
c) del d.P.R. 633 del 1972 a favore della contribuente;
– insomma, male aveva fatto la Ctr aveva fatto a considerare
l’omissione della causale del rimborso un errore emendabile in sede
giudiziale, posto che tale omissione determinava inevitabilmente
l’applicazione del criterio generale di cui al quarto comma dell’art. 30
cit., con conseguente riconoscimento del rimborso nei limiti della
minore eccedenza del triennio;
– il ricorso è stato chiamato all’udienza pubblica del 17 maggio
2016;
– in tale udienza l’avv. dello Stato ha depositato l’avviso di
ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione fatta a
mezzo del servizio postale, da cui risultava l’esito negativo della
stessa notificazione, chiedendo termine per la sua rinnovazione;
-con ordinanza di pari data la Corte – rilevando che «dagli atti
regolamentari non ée3 dato intendere se l’intimata sia stata raggiunta
dalla rituale notificazione del ricorso per cassazione e, segnatamente,
se l’impugnante, dopo il primo tentativo di notificazione senza esito,
abbia tempestivamente riattivato il procedimento notificatorio» – ha

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l’Amministrazione aveva presunto che l’istanza fosse stata presentata

disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di acquisire il
fascicolo d’ufficio e dei fascicoli di parte dei pregressi gradi di merito;
– la Segreteria della Commissione tributaria regionale del Lazio,
con nota del 13 gennaio 2017, ha comunicato che il fascicolo d’ufficio
è stato oggetto di scarto d’ufficio;

Presidente di questa Sezione della Suprema Corte, con il quale è
stata disposta la ricostituzione del fascicolo, attuata mediante ordine
alla parte costituita di produrre le copie in suo possesso degli atti del
fascicolo d’ufficio e dei fascicoli di parte, nel termine di giorni trenta
dalla comunicazione del provvedimento;
– l’Agenzia delle entrate, con nota di deposito del 13 aprile 2017,
ha prodotto il provvedimento impugnato, il ricorso della contribuente,
la sentenza di primo grado e l’appello proposto contro tale sentenza.
Considerato che:
– si può dare oramai per acquisito, a séguito delle vicende
processuali pregresse, da un lato, che la notificazione del ricorso per
cassazione, eseguita a mezzo del servizio postale, ha avuto esito
negativo per irreperibilità del destinatario, dall’altro, che il
procedimento notificatorio non è stato riattivato dalla ricorrente;
-da tali fatti ne discende l’inammissibilità del ricorso per omessa
notifica, dovendo essere disattesa la richiesta di concessione di
termine per la rinnovazione, avanzata dalla ricorrente all’udienza
pubblica prima del rinvio a nuovo ruolo;
– le Sezioni Unite con la sentenza n. 17352 del 2009 hanno
affermato esplicitamente il principio secondo il quale «in tema di
notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell’atto, da
effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda
positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha
la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole
durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento

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– a tale notizia ha fatto seguito il decreto del 16 marzo 2017 del

giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di
richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento
notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente
notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del
procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta

necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo
della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori
conseguentemente necessarie»;
– con ulteriore pronuncia le stesse Sezioni Unite (sent. n. 14594
del 2016) hanno chiarito che «in caso di notifica di atti processuali
non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante,
questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati
alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con
immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo
completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà
dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di
cui sia data prova rigorosa»;
– nella concreta vicenda, il ricorso, avviato tempestivamente (in
data 21 giugno 2010) per la notifica alla destinataria a mezzo del
servizio postale presso la sede legale della Società risultante dalla
visura della Camera di Commercio, in Monterotondo (RM), via Salaria
221/G, risulta non notificato in quanto la sede non fu reperita
dall’ufficiale

postale

all’indirizzo

indicato

(v.

la

certificazione

sull’avviso di ricevimento che reca la dichiarazione “mancata
consegna del plico per irreperibilità del destinatario”);
– il mancato esito, dunque, non è dipeso da una causa imputabile
alla parte richiedente, la quale, tuttavia, non ha proceduto alla
riattivazione della procedura notificatoria limitandosi, con istanza
formulata all’udienza del 17 maggio 2016 (e, dunque, a distanza di
oltre sei anni), a chiedere la concessione di termine per la

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entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi

rinnovazione della notifica, senza neppure allegare le eccezionali
ragioni del ritardo;
– l’istanza, in conformità ai principi sopra esposti, non può
pertanto essere accolta e i conseguentemente, la parte ricorrente va
dichiarata decaduta dall’impugnazione in relazione al lasso di tempo

– il ricorso, pertanto, è inammissibile;
– nulla per le spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.
P.Q. M.

intercorso dalla pubblicazione della sentenza di merito;

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