Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31056 del 27/11/2019

Cassazione civile sez. I, 27/11/2019, (ud. 22/10/2019, dep. 27/11/2019), n.31056

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18874/2015 proposto da:

I.G. nella qualità di liquidatore, della (OMISSIS) S.r.l.

Unipersonale in liquidazione, elettivamente domiciliato in Roma,

Viale G. Mazzini, 88, presso lo studio dell’avv. Amiconi Mauro, che

lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud Spa, Fallimento (OMISSIS) Srl in liquidazione;

– intimati –

avverso la sentenza n. 408/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2019 dal cons. TERRUSI FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

la corte d’appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da I.G., nella qualità di ultimo liquidatore della (OMISSIS) s.r.l. unipersonale in liquidazione, contro la sentenza del tribunale di Roma che aveva dichiarato il fallimento della società su istanza di Equitalia Sud s.p.a.;

per quanto rileva, la corte ha ritenuto infondata l’eccezione di omessa notifica dell’istanza di fallimento e del decreto di fissazione dell’udienza in camera di consiglio, poichè diversamente da quanto prospettato nel reclamo, la notifica era stata eseguita a mezzo del servizio postale ed era andata a buon fine, nei confronti del liquidatore, il 27-7-2012; ha poi osservato che la validità della notifica non era infirmata nè dalla mancata indicazione della data della spedizione dell’avviso, poichè questa era risultata coincidente con quella indicata nella relata a fianco della sottoscrizione dell’ufficiale notificatore, nè dall’incompleto indirizzo del destinatario sulla sola cartolina di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito, non essendo stata sollevata alcuna analoga questione con riferimento alla lettera raccomandata di comunicazione del deposito del plico;

poichè la sentenza dichiarativa di fallimento non era stata a sua volta notificata, la corte d’appello ha ritenuto infine tardivo il reclamo rispetto al termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c.;

la società, tramite il predetto ultimo liquidatore, ha proposto ricorso per cassazione formulando sei motivi di censura, illustrati da memoria; sia il curatore del fallimento, sia il creditore istante sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

coi primi quattro mezzi la società formula censure relative al capo della decisione con il quale è stata ritenuta ritualmente eseguita la notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento e del decreto di convocazione in sede prefallimentare;

al riguardo denunzia: (i) l’omesso esame e, comunque, la contraddittoria motivazione su fatto controverso e la violazione degli artt. 139,140,145 e 149 c.p.c., L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8, essendo stato nel reclamo evidenziato che il cd. CAD era nella specie assolutamente irregolare per mancanza della data di invio, per incompletezza dell’indirizzo di spedizione e per mancanza di riferimento alla società (OMISSIS); donde il liquidatore non era stato posto in condizione di ricevere la raccomandata e comprendere che la stessa riguardasse la società suddetta; (ii) l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 139,140,145 e 149 c.p.c., L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. 7 e 8, sotto il profilo che l’ufficiale postale aveva l’obbligo di certificare che il destinatario non avesse cambiato residenza e che non vi fossero persone abilitate a ricevere il piego; cosa che non era stata fatta, essendosi l’ufficiale postale limitato a immettere il prescritto avviso nella cassetta postale, con conseguente nullità della notificazione; (iii) l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 153 e 154 c.p.c., non avendo l’istante Equitalia dimostrato di aver effettuato validamente la notifica, e anzi richiesto un nuovo termine, alla fine neppure rispettato, per il deposito della documentazione comprovante; (iv) l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione della L.Fall., artt. 15, 16 e 18 e artt. 136 e seg. c.p.c., poichè a causa della nullità della notificazione si era verificata una grave violazione del contraddittorio, così da presupporre la revoca della sentenza dichiarativa del fallimento;

col quinto motivo di contro la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., comma 2, in quanto l’assoluta nullità delle notifiche dell’istanza di fallimento avrebbe dovuto comportare la tempestività del reclamo;

infine, col sesto motivo, la ricorrente si duole della decisione in punto di spese processuali in consecuzione dell’accoglimento dei sopra detti profili di censura, anche alla luce della complessità delle questioni trattate;

il ricorso è inammissibile per la ragione che segue;

la corte d’appello, dopo aver affermato che la notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento e dell’unito decreto di convocazione dinanzi al tribunale era stata eseguita, e si era perfezionata, presso il liquidatore, ha in ogni caso aggiunto che il reclamo proposto L.Fall., ex art. 18 era tardivo, siccome presentato dopo il decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c.;

col quinto motivo di ricorso la ricorrente censura tale essenziale affermazione, in quanto sostiene che la corte d’appello avrebbe dovuto ritenere applicabile l’art. 327 c.p.c., comma 2, in dipendenza della “assoluta nullità delle notifiche dell’istanza di fallimento”;

sennonchè, per consolidato principio del quale la ricorrente non tiene conto, in tema di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, sebbene sia applicabile oltre al primo anche l’art. 327 c.p.c., comma 2 – per ragioni connesse al rispetto del principio del contraddittorio riferibile anche al procedimento prefallimentare – occorre distinguere: se il reclamo si assuma tardivamente proposto a causa di un vizio della notificazione del ricorso L. Fall., ex art. 15, solo l’ipotesi della radicale inesistenza della notificazione postula una presunzione furis tantum di mancata conoscenza del procedimento, con onere – in questo caso – per la controparte di fornire la prova contraria; mentre in caso di affermata esistenza di una nullità della notificazione, qualunque ne sia la causa, spetta pur sempre al reclamante l’onere di dimostrare di non aver avuto conoscenza del procedimento (v. Cass. n. 14232-14);

nel caso di specie la ricorrente ha eccepito (semplicemente) la nullità della notificazione quale base della doglianza anche in punto di tempestività del reclamo; ma in nessuna parte del ricorso è stato specificato – con conseguente violazione del canone di autosufficienza – se e in qual modo, o in qual senso, dinanzi alla corte d’appello siano stati offerti elementi di prova idonei a dimostrare la essenziale condizione di cui al citato art. 327 c.p.c., comma 2, atteso che l’onere di provare il presupposto soggettivo gravava sempre (e comunque) sulla società;

questa in particolare era tenuta a fornire la prova di circostanze di fatto positive, dalle quali si potesse desumere il difetto di un’anteriore conoscenza del processo;

tale prova poteva essere data anche mediante presunzioni, ma non poteva in alcun modo esser delineata come semplice effetto di una inesistente presunzione di mancata conoscenza del processo discendente dal mero fatto della eccepita nullità della notificazione (v. per il processo ordinario, ma con chiara possibilità di estensione al processo fallimentare, Cass. n. 833-07, Cass. n. 18243-08, di recente Cass. n. 8-19);

pertanto il quinto motivo di ricorso è inammissibile, per difetto di autosufficienza in ordine alla corretta allegazione, oltre che alla prova, del presupposto, e tutte le restanti questioni restano assorbite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della prima sezione civile, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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