Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31055 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31055

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9450-2013 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ADOLFO

GANDIGLIO 27, presso lo studio dell’avvocato EMIDDIO PERRECA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GENNARO DI MAGGIO;

– ricorrenti –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIAATANASIOKIRCHER

7, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA IASONNA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTO PROCACCINI;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE 2 NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 41/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 29 febbraio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;

udito l’Avvocato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione, illustrato con memoria, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 41/48/12, depositata il 29 febbraio 2012 con la quale veniva rigettato l’appello dalla medesima proposto contro la decisione di quella provinciale.

La CTR ha respinto il gravame sul presupposto che non fosse stata fornita prova della notifica di cartelle di pagamento prodromiche alle intimazioni impugnate in quanto le relazioni di notifica erano state prodotte solo in copia.

Il contribuente M.G. resiste con controricorso eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.

L’Agenzia delle Entrate non ha spiegato difese.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essersi esaurito il potere di impugnazione in ragione della notifica, in data 26 marzo 2013, di un primo ricorso per cassazione recante una errata individuazione della sentenza impugnata, successivamente non depositato.

Questa Corte ha più volte affermato che (da ultimo Cass. 4754/2018; Cass. 14214/2018) nel processo civile, compreso quello tributario, il principio della consumazione dell’impugnazione, che preclude la riproposizione di un secondo atto di appello, anche nell’ipotesi in cui non sia ancora scaduto il termine per impugnare, opera soltanto ove sia intervenuta una declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità del primo, con la conseguenza che, nel caso in cui il primo atto di appello sia viziato, e fino a quando la declaratoria di inammissibilità non venga adottata, può essere notificato un secondo atto di appello, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, purchè tale atto risulti tempestivo, in rapporto al termine breve, decorrente, in caso di mancata notificazione della sentenza, dalla data di proposizione del primo atto di appello, che equivale alla conoscenza legale della decisione da parte dell’impugnante. Nella specie il primo ricorso è stato notificato il 26 marzo 2013 e non è stato iscritto a ruolo, mentre il secondo (oggetto del presente giudizio) è stato notificato in data 11 aprile 2013.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Parte resistente ha eccepito la tardività del ricorso per decorrenza del termine breve, per essere stata, la sentenza impugnata, ritualmente notificata.

A norma dell’art. 285 c.p.c. la notificazione della sentenza al fine della decorrenza del termine per l’impugnazione si fa, su istanza di parte, a norma dell’art. 170 c.p.c., commi 1 e 3.

L’art. 170 c.p.c., comma 1, stabilisce che la sentenza vada notificata al procuratore costituito o direttamente alla parte, nei casi in cui quest’ultima sia autorizzata a stare in giudizio personalmente.

Nella specie risulta dalla sentenza prodotta che una copia autentica della stessa sia stata notificata, tramite ufficiale giudiziario, alla parte personalmente e al procuratore costituito presso il domicilio eletto da quest’ultimo a mani del portiere in data 11 maggio 2012; la notifica è stata seguita da raccomandata consegnata in data 3 agosto 2012.

Poichè il primo ricorso per cassazione (quello non seguito da iscrizione a ruolo) è stato notificato, per ammissione della stessa parte, il 26 marzo 2013, era decorso il termine breve di sei mesi per impugnare la sentenza.

Vanno disattese sul punto le difese di parte ricorrente.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 2, che disciplina la notificazione delle sentenze di merito dei Giudici tributari (ai fini della decorrenza del termine breve anche per la proposizione del ricorso per cassazione: Corte Cass. Sez. – 5, Sentenza n. 5871 del 13 aprile 2012 secondo cui “l’applicazione di tali disposizioni alle decisioni delle Commissioni tributarie regionali, in forza del generale richiamo fatto per il processo tributario di secondo grado alle norme dettate per il primo grado, trova ostacolo nella disciplina del ricorso per cassazione, interamente regolalo dal codice di procedura civile, poichè la notifica delle sentenze di appello resta fuori dei giudizio di legittimità, mirando solo alla più celere formazione del giudicato formale”) prescrive in modo inequivoco che la notificazione della sentenza deve essere eseguita “alle altre parti ” (“a norma dell’art. 137 c.p.c.” e ss. ed ora, dopo le modifiche introdotte dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 3, comma 1, lett. a), “a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16”). (Cass. 18936/2015).

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, inoltre testualmente prevede: “Alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie si applicano le disposizioni del titolo 3, capo 1, del libro 2 del c.p.c., e fatto salvo quanto disposto nel presente decreto”.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna Equitalia Sud s.p.a. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 5.300,00 oltre accessori e rimborso spese forfettarie.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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