Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31055 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31055 Anno 2017
Presidente: PICCININNI CARLO
Relatore: D’ORAZIO LUIGI

Data pubblicazione: 28/12/2017

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 940/2011 R.G. proposto da
Petrucci Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Mazzetta, con
domicilio eletto in Roma, Piazzale Clodio, n. 12, presso lo studid ,sriddetto
Avvvocato;

- ricorrente contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;

contro
Equitalia Gerit spa, Agente della Riscossione per la Provincia di Rieti, fusa per
incorporazione con la Equitalia Rieti spa, in persona del legale rappbsentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Piselli, elettivamente
domiciliata, unitamente al difensore, presso lo studio dell’Avv. Maria Cristina
Napoleoni, in Roma, Via Germanico n. 197

controricorrente ricorrente in via incidentale-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio
depositata il 24/11/2009.
nonché sul ricorso iscritto al n. 27108/2012 R.G. (riunito al n. 940/2011)
proposto da
Petrucci Giovanni, rappresentato e difeso dall’Avv. Giuseppe Tinelli e dall’Avv.
Maurizio De Lorenzi, con domicilio eletto in Roma, Via delle Quattro Fontane, n.
15, presso lo studio del primo, in Roma, Via delle Quattro Fontane, n. 15;
– ricorrente

contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e
difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12 è domiciliata;

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controricorrente –

controricorrente

avverso il provvedimento di diniego della definizione della lite pendente
emesso dalla Agenzia delle Entrate 1’11/09/2012 (protocollo 21653)
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7/12/2017 dal Consigliere
Luigi D’Orazio;
uditi gli Avv. Maurizio De Lorenzi e Bruno Dettori;

Federico Sorrentino, che ha concluso chiedendo, quanto al procedimento n.
940/2011, il rigetto del ricorso principale e dichiararsi assorbito il ricorso
incidentale condizionato, e quanto al procedimento n. 27108/2012, il rigetto
del ricorso

FATTI DI CAUSA
1.Giovanni Petrucci presentava ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria
Provinciale di Rieti avverso, tra l’altro, la cartella esattoriale n. 09620060001038005 per € 27.773,83 per errata notifica.
2.La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
3.In sede di appello il ricorrente, tralasciando gli altri motivi di doglianza,
deduceva che la cartella era stata notificata al cognato non convivente, quando
in casa al momento della notifica vi era la propria moglie, facendo rilevare, con
il certificato anagrafico, che il cognato risiedeva al civico 19 e non 18 di Via
Collato Sabino.
3.La Commissione Tributaria Regionale, con sentenza depositata in data 2411-2009, rigettava il gravame evidenziando che la cartella era stata
consegnata al “cognato convivente” presso il domicilio dell’appellante al n. 18
di Via Collalto Sabino, che l’art. 139 c.p.c. non imponeva al notificatore
l’obbligo di accertare il rapporto di convivenza del ricevente, che spettava
invece a chi contestava la veridicità di quanto riportato nella relata di notifica,
fornire la prova contraria, che questi doveva dimostrare che il ricevente era
presente solo per ragioni occasionali e momentanee nell’abitazione del

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udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

destinatario, che la circostanza della consegna “per strada” non trovava
riscontro nella relata di notifica, atto che faceva fede fino a querela di falso.
4.Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il Petrucci (proc. N.
940/2011).
5.Resistevano con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Equitalia Gerit
s.p.a., quest’ultima presentando ricorso incidentale condizionato, in quanto

luogo diverso dal domicilio eletto in primo grado, ed era stata sollevata una
nuova eccezione nell’atto di gravame (consegna per strada della cartella).
6.In data 11-9-2012 (prot. 21653) l’Agenzia delle Entrate rigettava l’istanza di
condono ai sensi dell’art. 39 comma 12 del d.l. 6-7-2011 n. 98 presentata dal
ricorrente, rilevando che la norma consentiva l’accesso al condono solo in caso
di “atti impositivi” e di “irrogazione sanzioni”, mentre la cartella de qua
costituiva atto di mera riscossione in quanto emessa a seguito di controllo
automatizzato ex art. 36 bis del dpr 600/1973, ed aggiungendo che le
contestazioni avverso la cartella erano state mosse in un ricorso avente ad
oggetto un presunto silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria alla
richiesta di rateizzazione.
7.Tale provvedimento veniva comunicato dalla Agenzia delle Entrate alla Corte
di Cassazione in data 24-10-2012.
8.Avverso tale provvedimento di diniego di definizione della lite pendente
proponeva ricorso per cassazione (n. 27108/2012) Giovanni Petrucci chiedendo
la riunione dei giudizi pendenti e la dichiarazione di cessazione della materia
del contendere.
9.Notificava e depositava il controricorso l’Agenzia delle Entrate.
10.11 ricorrente depositava memoria scritta.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Preliminarmente deve procedersi, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., alla riunione
del procedimento n. 27108/2012 al n. 940/2011, stante la pregiudizialità della
decisione in ordine alla impugnazione del diniego della definizione della lite
pendente.

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l’appello era stato notificato alla Serit Rieti anziché ad Equitalia Rieti spa ed in

1.1.Deve esaminarsi, dunque, per primo il ricorso di cui al procedimento n.
27108/2012 che ha ad oggetto la richiesta del contribuente di definizione
agevolata della lite, ai sensi del d.l. n. 98/2011, e la impugnazione del diniego
di condono comunicato dalla Agenzia delle entrate, ai fini della dichiarazione di
cessazione della materia del contendere a seguito di definizione della lite
pendente.

accesso alla definizione della lite pendente va effettuato dinanzi alla Corte di
Cassazione.
Invero, l’art. 16 comma 8 della legge 27.12.2002 n. 289, richiamato dall’art.
39, comma 12, del d.l. 98/2011, prevede che “l’eventuale diniego della
definizione…viene notificato all’interessato, il quale entro sessanta giorni lo può
impugnare dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite”.
L’art. 39 comma 12 del d1.6.7.2011 n. 98 prevede che “al fine di ridurre il
numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni
amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di
cui al comma 9 le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte
l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2001 dinanzi alle
commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche
a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda, del soggetto che ha
proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme
determinate ai sensi dell’art. 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. A tale
fine, si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 16, con le seguenti
specificazioni….”.
Per la Suprema Corte, infatti, in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 bis
cod. proc. civ., che impone alla parte l’onere di formulare, a pena di
inammissibilità, il quesito di diritto in caso d’impugnazione di una sentenza
pubblicata tra il 2 marzo 2006 ed il 4 luglio 2009, non opera per il ricorso
proposto avverso il diniego di definizione della lite pendente, che non è
previsto per i motivi di cui all’art. 360, nn. 1-5, cod. proc. civ., e non è diretto
nei confronti di una sentenza o di altro provvedimento avente tale valore

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1.2.Anzitutto, si rileva che l’impugnazione del provvedimento di diniego di

sostanziale, ma è eccezionalmente consentito avverso il diniego opposto
dall’Agenzia delle entrate all’istanza di condono in caso di pendenza dinanzi alla
Corte di cassazione del relativo giudizio (Cass.Civ., 26 novembre 2014, n.
25095).
Si è, quindi, ritenuto che, in tema di condono fiscale, e con riferimento alla
definizione agevolata delle liti fiscali pendenti prevista dall’art. 16 della legge

definizione della lite che penda in fase di legittimità, deve essere proposta
dinanzi alla Corte di cassazione nelle forme e secondo le modalità del ricorso
per cassazione dettate dal codice di procedura civile, atteso il richiamo di
queste da parte dell’art. 62, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, e l’inesistenza, in tale d.lgs., di qualsivoglia disposizione peculiare in
ordine alle modalità di proposizione di detto ricorso. È pertanto inammissibile il
ricorso per cassazione, avverso il suddetto provvedimento di diniego, proposto
mediante spedizione a mezzo del servizio postale, anziché mediante
notificazione nelle forme prescritte dal codice di rito ordinario (Cass.Civ., 12
luglio 2006, n. 15847).
Si è anche affermato che, in tema di contenzioso tributario, la definizione della
lite fiscale mediante presentazione da parte del contribuente dell’istanza
prevista dall’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con mod. in I. n.
111 del 2011, comporta l’estinzione del giudizio ex art. 46, comma 1, del d.lgs.
n. 546 del 1992 per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul
rapporto tributario controverso, con conseguente cassazione senza rinvio della
pronuncia impugnata (Cass.Civ., 9 settembre 2016, n. 17817).
Infatti, la cessazione della materia del contendere determina, da un lato, la
caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non
passate in cosa giudicata, dall’altro, la sua assoluta inidoneità, ad acquistare
efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere: risultato che può
essere conseguito soltanto mediante una sentenza che operi alla stregua di
cassazione senza rinvio ex art. 382 c.p.c. comma 3 , per improseguibilità della
causa, in quanto l’avvenuta composizione della controversia , per il venir meno

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27 dicembre 2002, n. 289, l’impugnazione del provvedimento di diniego della

di ragioni di contrasto fra le parti, comporta conseguenze di ordine sostanziale
sul contenuto delle proposte domande e delle successive sentenze. Pertanto, si
determina, non la mera inammissibilità del ricorso, che si esaurirebbe sul piano
processuale, ma la necessaria rimozione delle sentenze emesse, in quanto non
più attuali, perché inidonee a regolare il rapporto tra le parti (Cass.Civ., 23
settembre 2011, n. 19533)

lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell’art. 16,
comma 3, della I. n. 289 del 2002, le controversie relative a cartella esattoriale
emessa ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, non preceduta da precedente
atto di accertamento, la quale, come tale, è impugnabile non solo per vizi
propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva,
trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al
contribuente (Cass.Civ., 25 gennaio 2016, n. 1295).
L’art. 16 comma 3 lettera a del d.l. 98/2011 definisce come “lite pendente”,
“quella in cui è parte l’Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad
oggetto avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e
ogni altro atto di imposizione, per i quali alla data di entrata in vigore della
presente legge, è stato proposto l’atto introduttivo del giudizio”.
Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 48 del 2011 ha ritenuto che
non sono definibili l’avviso di liquidazione ed il ruolo in considerazione della
natura di tali atti non riconducibili nella categoria degli atti impositivi in quanto
finalizzati alla riscossione dei tributi e degli accessori (paragrafo 4.2.”In linea
generale, non sono definibili le liti fiscali aventi ad oggetto i ruoli emessi per
imposte e ritenute indicate dai contribuenti e dai sostituti di imposta nelle
dichiarazioni presentate, ma non versate. I controlli su tali versamenti sono
disciplinati espressamente dalla lettera f) del comma 2 dell’art. 36 bis del DPR
29.9.1973 n. 600…AI recupero delle imposte non versate non si provvede,
infatti, mediante atto impositivo che presupponga la rettifica della
dichiarazione, ma con atto di mera riscossione, ricognitivo di quanto indicato
dal contribuente o dal sostituto nella dichiarazione”). Pertanto, per l’Agenzia

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3.Deve, poi, rilevarsi che, in tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di

delle Entrate rientrano nella categoria degli atti definibili quelli che assolvono
anche alla funzione di atto di accertamento, oltre che di riscossione.
Tuttavia, per la Suprema Corte (Cass.Civ., 25 gennaio 2016, n. 1295; in tal
senso anche Cass.Civ., n. 28611 del 2017), in caso di cartella di pagamento
emessa ai sensi del dpr n. 600 del 1973, art 36 bis, l’atto non rappresenta la
mera richiesta di pagamento di una somma definita con precedenti atta di

natura di atto impositivo, trattandosi del primo ed unico atto con cui la pretesa
fiscale è stata esercitata nei confronti del dichiarante, con conseguente sua
impugnabilità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 546 del 1992, anche per
contestare il merito della pretesa impositiva (Cass. 1263/2014).
Non può, dunque, dubitarsi che l’impugnazione della cartella di pagamento,
con cui l’Amministrazione liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo
stesso contribuente, dà origine ad una controversia definibile in forma
agevolata, ai sensi della legge n. 289 del 2002, art. 16, in quanto detta
cartella, essendo l’unico atto portato a conoscenza del contribuente con cui si
rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduta da avviso di
accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche
per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha,
quindi, natura di atto impositivo.
4.Deve, quindi, dichiararsi l’illegittimità del diniego di definizione della lite, con
conseguente estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia
del contendere in ordine al rapporto tributario controverso, concernente la
cartella n. 0962006000-1038005 per C 27.773,83. Ai fini della determinazione
del valore della lite non deve tenersi conto dell’importo di interessi e sanzioni,
ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettera c, della legge n. 289 del 2002,
richiamato dall’art. 39 comma 12 del d.l. 98 del 2011.
Infatti, il ricorrente ha presentato l’istanza prevista dall’art. 39 comma 12 del
d.l. 6.7.2011 n. 98, con conseguente versamento della relativa imposta, anche
se nel corso del procedimento, come risulta dalla copia della domanda in data
30.11.2011 (n. TKH000686/2012) per la definizione della lite pendente iscritta

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accertamento, autonomamente impugnabili e non impugnati, ma riveste anche

0( n. 21108 della Cancelleria di questa Corte (relativa alla cartella di
pagamento. 0962006000-1038005), e regolarmente ricevuta dalla Agenzia
delle Entrate in data 30.11.2011, nonché dalla copia del modello attestante il
versamento della somma di C 8.983,00 (per una lite pendente di importo di C
17.966,00), eseguito già nella pendenza del giudizio nella misura di C
10.753,85, documenti allegati alla nota prodotta in atti. Tali documenti non

nel controricorso depositato, sicchè deve ritenersi ai sensi dell’art. 115 c.p.c.
che il pagamento sia effettivamente avvenuto e nella misura di legge.
L’art. 16 della legge n. 289 del 2002, infatti, prevede che “se il valore della lite
è di importo superiore a 2.000 euro:…2) il 50 per cento del valore della lite, in
caso di soccombenza del contribuente nell’ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull’ammissibilità del
giudizio alla predetta data”.
Restano, quindi, assorbiti i motivi del ricorso incidentale condizionato proposto
da Equitalia Gerit spa.
Le spese dell’intero giudizio vanno interamente compensate tra le parti, per
l’intervenuto mutamento giurisprudenziale sulla questione .
P.Q.M.
Dispone la riunione del procedimento n. 27108/2012 al procedimento n.
940/2011; dichiara illegittimo il diniego di definizione della lite e, per l’effetto,
dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del
contendere ai sensi del d.l. 98/2011. Cassa senza rinvio la sentenza
impugnata. Compensa interamente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 7 dicembre 2017
Il Consigliere est.
Luigi D’Orazio
Il Presidente

sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate

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