Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31054 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31054

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8706-2013 proposto da:

N.M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIUSEPPE FERRARI 4, presso lo studio dell’avvocato ROBERTA

MORETTI, rappresentato e difeso dall’avvocato LORENZO ANNUNZIATA;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE (OMISSIS), EQUITALIA ETR SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 42/2012 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 28 settembre 2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;

udito l’Avvocato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

N.M.A. impugnava la cartella esattoriale con la quale l’Agenzia delle Entrate di Bari le chiedeva il pagamento della complessiva somma di Euro 32.723,64 quale somma aggiuntiva dovuta a titolo di riscossione provvisoria in base alla sentenza della CTP di Bari n. 201/5/08.

Contestava il procedimento di formazione dei ruoli e la competenza territoriale dell’Ufficio.

La CTP di Bari rigettava il ricorso.

La CTR della Puglia con sentenza n. 42/15/2012 pubblicata il 28 settembre 2012 rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado.

La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a un motivo.

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN FATTO

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 12, 24 e 25, del D.L. n. 151 del 1991, art. 11, della L. n. 241 del 1990, art. 12 octies, comma 1 e delle norme sul procedimento di formazione dei ruoli in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare lamenta che l’ente impositore avrebbe dovuto formare più ruoli, ognuno comprendente i contribuenti residenti in un certo ambito territoriale.

La censura non è fondata.

La giurisprudenza di questa Corte, a partire dalla pronuncia delle SS.UU., 2580/1973) è orientata nel ritenere applicabili, all’obbligazione tributaria le regole civilistiche in tema di solidarietà, con la conseguenza che il riferimento alla pluralità dei rapporti obbligatori consente pacificamente che ciascuno di essi abbia vicende diverse da quelle degli altri. I principi di fondo della disciplina civilistica trovano, dunque, applicazione anche nel diritto tributario: gli effetti degli atti compiuti da o nei confronti di un condebitore, se favorevoli, possono estendersi agli altri condebitori; se sfavorevoli, non si estendono. L’atto impositivo produce così effetti soltanto nei confronti dei soggetti cui è stato notificato.

L’unica semplificazione la si ha relativamente agli atti della riscossione, per la procedura con cui l’iscrizione a ruolo è portata a conoscenza dei coobbligati in solido: infatti, quando vi sono più soggetti obbligati in solido e “cointestatari” di una medesima partita di ruolo, il concessionario non è tenuto a notificare la cartella di pagamento a tutti, ma può notificarla solo al primo intestatario. La L. n. 151 del 1991, art. 11, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 193 del 2001, dispone infatti che:

Se i soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi erariali… la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella.

La legge prevede espressamente che il ruolo possa essere unico e, in questo caso, competente territorialmente sarà il concessionario che ha ricevuto in carico il ruolo, nella specie quello di Bari.

Correttamente la CTR ha rilevato che il contribuente non poteva dolersi della notifica della cartella di pagamento che è strumento di maggiore garanzia rispetto alla comunicazione informativa previsto dalla norma per semplificare la riscossione, comunicazione che in ogni caso avrebbe prodotto per il contribuente gli stessi effetti della notifica della cartella.

Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (L. di stabilità 2013, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, testo unico spese di giustizia), sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al T.U., art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la contribuente N.M.A. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 2.300,00 oltre alle spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (L. di stabilità 2013, comma 1-quater,D.P.R. n. 115 del 2002, T.U. spese di giustizia), sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al T.U., art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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