Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31054 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31054 Anno 2017
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA
sul ricorso 28825-2010 proposto da:
CONSORZIO INTERCOMUNALE VASTESE ECOLOGIA TUTELA
AMBIENTE DI CIVETA in persona del Direttore Generale e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio
dell’avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che lo rappresenta

2017

e difende giusta delega in calce;
– ricorrente –

1751
contro

COMUNE DI CUPELLO;
– intimato –

Nonché da:

Data pubblicazione: 28/12/2017

COMUNE DI CUPELLO in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637,
presso lo studio dell’avvocato FERDINANDO D’AMARIO,
che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;
– controrícorrente incidentale contro

AMBIENTE DI CIVETA in persona del Direttore Generale e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA F. DENZA 20, presso lo studio
dell’avvocato LORENZO DEL FEDERICO, che lo rappresenta
e difende giusta delega in calce;
– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 177/2010 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di PESCARA, depositata il
21/06/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per
la cessata materia del contendere.

CONSORZIO INTERCOMUNALE VASTESE ECOLOGIA TUTELA

Fatto e ragioni della decisione

Rilevato che il Consorzio CIVETA han proposto il 29 novembre 2010 ricorso
per cassazione avverso la sentenza n. 177/IX/2010 del 21 giugno 2010 della

che il comune di Cupello ha resistito con controricorso;
che è stata fissata pubblica udienza;
che parte ricorrente ha depositato in data 22 novembre 2017 atto di rinuncia al
ricorso, con allegata transazione sottoscritta dal Sindaco del Comune resistente
e dal difensore dell’ente;

ritenuto che l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione produce cessazione della
materia del contendere e quindi l’estinzione del processo;
che le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, come
richiesto, essendo stato complessivamente definito un più vasto contenzioso;
ritenuto che è escluso ratione temporis il raddoppio del contributo unificato;
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile,
tenuta il 6 dicembre 2017
Il Consigliere est.
dr Pasquale D’Ascola

I Presidente
Domenico ,Chindemi

Commissione Tributaria Regionale di Pescara, relativa a ICI anno 2000;

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