Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31053 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. trib., 30/11/2018, (ud. 25/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31053

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6033-2013 proposto da:

S.Z.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

V. PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO

IACOBELLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BENEVENTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 235/2012 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 25 giugno 2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25 ottobre 2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA;

udito l’Avvocato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

S.Z.G. impugnava un avviso di accertamento con il quale l’ufficio accertava, ai fini IRPEF, una plusvalenza da cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria.

La CTP di Benevento accoglieva il ricorso.

Avverso la sentenza proponeva appello l’Agenzia delle Entrate.

La CTR della Campania, con sentenza n. 235/46/12 depositata il 25 giugno 2012 accoglieva parzialmente l’appello determinando in Euro 40.000,00 il valore dell’area, sul presupposto che l’edificabilità di un suolo, non comporta, ai fini della valutazione fiscale, l’equiparazione sic e simpliciter all’edificabilità in concreto ma l’assoggettamento ad un regime di valutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli; la minore o maggiore attualità e potenzialità dell’edificabilità rilevava ai fini di una corretta valutazione del valore venale dell’area in considerazione dei vincoli gravanti sulla stessa.

Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del T.U.I.R., art. 67 e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, nonchè della L. n. 3945 del 1991, art. 12, comma 11 e del D.Lgs. n. 490 del 1999 in materia di beni culturali ed ambientali; lamenta in particolare che la CTR avrebbe erroneamente ritenuto che l’immobile fosse suscettibile di utilizzazione edificatoria nonostante fosse non edificabile perchè ricompreso nell’area del Parco Vesuviano sottoposto a vincoli pubblicistici e a vincoli paesaggistici.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 5, n. 1, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.

Lamenta che la CTR avrebbe determinato, in modo arbitrario il valore del terreno senza avere statuito in ordine alla edificabilità o inedificabilità del bene ai fini dell’applicazione dell’agevolazione.

Le censure possono essere trattate congiuntamente.

Esse non sono fondate.

Dalla sentenza della C.T.R. emerge che, secondo il certificato di destinazione urbanistica allegato all’atto di cessione, il terreno ha all’interno un fabbricato rurale ed è classificato come edificabile sebbene soggetto a vincoli di edificabilità. Il vincolo non consente l’incremento dei volumi esistenti. E’ consentito l’adeguamento degli spazi igienico-sanitari non oltre il limite massimo del 20%.

La più recente giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata nell’affermare il principio secondo cui “atteso il chiaro tenore letterale della detta disposizione – T.U.I.R., art. 81, ora art. 67, non contenente alcuna distinzione e/o specificazione, la norma assoggetta a tassazione la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di terreno sul quale lo strumento urbanistico vigente consenta, a qualunque titolo e per qualunque scopo, di edificare, senza che, pertanto, a nulla rilevi cosa e a qual fine si costruisca, e che la prevista “utilizzazione edificatoria” sia meramente strumentale alla sua destinazione agricola, e, che, quindi, la possibilità di costruire sia soggetta a restrizioni”, considerato anche che “siffatta interpretazione non appare in contrasto con i precetti costituzionali (e, in particolare, con l’art. 3), rientrando nella piena discrezionalità del legislatore non tassare la plusvalenza solo quando la stessa ha ad oggetto terreni agricoli e non suscettibili in alcun modo di utilizzazione edificatoria, e prevederne invece la tassabilità nella differente ipotesi di terreno agricolo ma (sia pur con limiti) suscettibile di edificazione” e che, con la successiva evoluzione legislativa, in particolare con la L. n. 448 del 2001, art. 7, è stata espressamente prevista “la tassabilità della plusvalenza” per i terreni edificabili e con destinazione agricola…” (Cass. 23316/2013).

In senso conforme mette conto citare, tra le molte altre: Cass., Sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14503, che ha ritenuto edificabile un’area inclusa in zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico (quali parcheggi, strade, verde pubblico attrezzato). La sentenza afferma che se tale inclusione incide senz’altro nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore potenzialità edificatorie, non ne esclude, però, l’oggettivo carattere edificabile, atteso che i vincoli d’inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piano regolatore generale, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venir meno l’originaria natura edificabile. “Pertanto – si legge in tale precedente – la cessione di tali aree a titolo oneroso è idonea a determinare l’insorgenza di una plusvalenza imponibile ai fini Irpef a norma del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 67, comma 1, lett. b), dovendosi considerare che non sussiste alcun elemento interpretativo dal quale desumere che l’espressione “terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria”, contenuta nella norma citata, possa tradursi nella più restrittiva accezione di “terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria residenziale””. Cass. 23845 del 2016.

La CTR ha adeguatamente motivato sul punto osservando che l’edificabilità di un suolo, non comporta, ai fini della valutazione fiscale, l’equiparazione sic e simpliciter all’edificabilità ma l’assoggettamento ad un regime di valutazione differente da quello specifico dei terreni agricoli; la minore o maggiore attualità e potenzialità dell’edificabilità rilevava ai fini di una corretta valutazione del valore venale dell’area e, riconoscendo la natura edificatoria del terreno ne riduceva il valore accertato alla luce dei vincoli gravanti sullo stesso.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 2697 c.c.; in particolare lamenta che la CTR avrebbe errato nella valutazione della prova offerta in giudizio costituita dal certificato di destinazione urbanistica.

La censura è inammissibile.

La violazione del paradigma dell’art. 115, presuppone che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell’art. 116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla “valutazione delle prove”.

Nel vigore del nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, secondo la lettura data dalle Sezioni Unite, la riconducibilità del cattivo esercizio del prudente apprezzamento della prova ai sensi dell’art. 116 (cioè di quella non soggetta a regola di valutazione imposta dal legislatore: c.d. prova legale), sebbene nei limiti in cui poteva esserlo secondo i testi normativi del 1950 e del 2006, deve escludersi, atteso che detto vizio è stato così individuato dalle Sezioni Unite di questa Corte: “L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie” (Cass. SU 8053/ 2014).

Il ricorso va, dunque, rigettato.

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna S.Z.G. al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 4.100,00 oltre alle spese prenotate a debito ed oltre agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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