Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31052 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 31052 Anno 2017
Presidente: DI IASI CAMILLA
Relatore: GIORDANO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 14484/2012 R.G. propos’co da
Monte dei Paschi di Siena Leasing & Factoring, Banca pEr i servizi
alle imprese S.p.a., in persona del legale rappresentante d )1:t. Fabio
Borghi, rappresentata e difesa dall’Avv. Paolo Rolfo del Foro di Roma,
con domicilio eletto in Roma, Via Appia Nuova n. 96, pressc lo studio
dell’Avv. Rolfo;
– ricorrente contro
Agenzia delle entrate in persona del direttore

pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope
legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/12/2017

avverso la sentenza n. 31/04/12 della Commissione Fributaria
Regionale del Lazio – Roma, depositata il 19/1/2012.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 21(11/2017
dal Consigliere Luigi Giordano;

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Udito, per la parte ricorrente, l’Avvocato! Fabio( Rolfo, che ha

udito, per la parte controricorrente, l’Avvocato dello Stato Pietro
Garofoli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il P.M., nella persona del sostituto Procuratore generale
dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l’accoglimento del
ricorso per quanto di ragione.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 31/04/12, depositata il 19 gennaio 2(112 e non
notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato
l’appello proposto da Monte dei Paschi di Siena Leasing &
Banca per i servizi alle imprese S.p.a. (nel prosieguo, MPS .easing &
Factoring S.p.a.) nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la
sentenza n. 73/11/2010 della Commissione tributaria pro\ inciale di
Roma ed ha compensato integralmente tra le parti le spese c i lite.
Il giudice di appello ha rilevato che la controversia r guardava
l’avviso di rettifica e liquidazione con il quale, al f ne della
determinazione delle imposte complementari di registro, cz ‘tastale e
ipotecaria, era stato determinato il maggior valore degli mmobili
oggetto di un contratto di compravendita. Al riguardo, lz CTR ha
ritenuto infondate le doglianze della società contribuente re ative alla
motivazione dell’atto impositivo, rilevando che il valore dei beni
determinato dall’amministrazione finanziaria non si fondava solo sullo
scostamento di quanto dichiarato rispetto al valore cd. nom

g.

le come

fissato in base al d.l. n. 223 del 2006, ma anche su una se le di altri
indizi come l’ubicazione degli immobili nel quartiere Eur di Ron -la, il
loro buono stato di conservazione, la loro considerevole superficie

2

chiesto l’accoglimento del ricorso;

nonché la loro destinazione d’uso, oltre che fondato sui valciri minimi
OMI, i quali, peraltro, costituiscono un criterio di vz Litazione
oggettivo e costantemente aggiornato.
2. Avverso la sentenza di appello, la società MPS L easirig &
Factoring S.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, notificato A 17

3. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, la società MPS Leasing &
Factoring S.p.a. denuncia – in relazione all’art. 360, primo urnma, n.
3 e 5 cod. proc. civ. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 51,
comma 3, e 52, comma 2, del d.P.R n. 131 del 198 , 3 nonché
l’insufficiente motivazione sul fatto controverso laddove hz ritenuto
assolto l’onere della prova posto a carico dell’ente impo Atore sul
valore degli immobili oggetto della compravendita. Se:ondo la
ricorrente,

la

motivazione

dell’avviso

di

rettifica

consiste

esclusivamente nell’impiego di clausole generali, prive di rrerimento
al caso concreto. Il riferimento al valore normale, quale risulta dalle
quotazioni OMI, fondato sull’art. 35 del predetto il. 223 cel 2006
(cd. decreto Visco – Bersani), inoltre, non può trovare applicazione.
Questa disposizione, che integra una presunzione per l’acc€ rtamento
del valore degli immobili fondata sullo scostamento tra il cor r spettivo
dichiarato ed il valore normale ivi indicato, infatti, è stata abrogata
dall’art. 24 della legge n. 88 del 2009. Pertanto,

l’inrviso

di

accertamento doveva essere annullato per difetto di prova.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la società MPS Ieasirig &
Factoring S.p.a. denuncia – in relazione all’art. 360, primo umma, n.
3 e 5 cod. proc. civ. – la violazione e falsa applicz.izione d , ?ll’art. 24
della legge n. 88 del 2009 nonché l’illogica e contr3idittoria
motivazione sul fatto controverso e decisivo laddove ha ccnsiderato
assolto l’onere della prova posto a carico dell’ente impo ;itore sul

3

maggio 2012 ed affidato a quattro motivi.

valore degli immobili oggetto della compravendita. Se zondo la
ricorrente, “i valori indicati dall’OMI non hanno più il Lflore di
presunzione legale e, quindi, non possono integrare

ie

lacune

probatorie contenute nell’avviso di accertamento”.
3. Con il terzo motivo di ricorso, la società MPS L easing &

3 cod. proc. civ. – la violazione dell’art. 2697 cod. civ. in merito alla
prova del valore degli immobili oggetto della compravendita,
lamentando che l’ufficio finanziario ha omesso di esplicitare criteri di
valutazione concretamente posti a base della propria pretesz.
4. Con il quarto motivo di ricorso, la società MPS Leasing &
Factoring S.p.a. denuncia – in relazione all’art. 360, primo umma, n.
5, cod. proc. civ. – l’insufficiente o illogica motivazione in merito alla
prova del valore degli immobili oggetto della comprave ‘dita per
l’omesso riferimento ad una perizia di parte in atti.
5. I motivi, che possono essere valutati congiuntameite, sono
infondati e vanno rigettati.
Secondo l’indirizzo giurisprudenziale consolidato, in tema di
imposta di registro, anche a seguito dell’entrata in vigore lell’art. 7
della legge n. 212 del 2000, che ha esteso alla n’ ateria ti ibutaria i
principi di cui all’art. 3 della legge n. 241 del 1990, l’c bbligo di
motivazione dell’avviso di accertamento di maggior val :ve deve
ritenersi adempiuto mediante l’enunciazione del criterio a’stratto in
base al quale è stato rilevato, con le specificazioni in concreto
necessarie per consentire al contribuente l’esercizio del diritto di
difesa e per delimitare l’ambito delle ragioni deducibili (
nell’eventuale

successiva

fase

contenziosa,

nellz

quale

l’Amministrazione ha l’onere di provare l’effettiva sussis enza dei
presupposti per l’applicazione del criterio prescelto, ed il cor tribuente
la possibilità di contrapporre altri elementi sulla base del riedesimo

4

Factoring S.p.a. denuncia – in relazione all’art. 360, primo umma, n.

criterio o di altri parametri (cfr. da ultimo, Cass., Sez. VI – 5, orci. n.
11560/2016).
Nel caso di specie, la motivazione dell’atto non si fonda solo sullo
scostamento del valore dichiarato rispetto a quello normale
determinato ai sensi dell’art. 35 del d.l. n. 223 del 2006 ma, nel

si basa anche sul richiamo di una serie di ulteriori element ndiziari.
Questi ultimi, invero, non possono essere reputati meri r ferimenti
formali perché sono costituiti dall’ubicazione degli specifici irlmobili in
un determinato quartiere (“nel Comune di Roma … zona periferica
E.U.R.”), dalla loro natura commerciale, dalla loro consiste lza, dalla
loro specifica destinazione d’uso (locale negozio e locale ad uso
laboratorio commerciale, rispettivamente classificati come C,1 e D/8),
dalla loro superficie considerevole (rispettivamente di mq. 460 e di
mq. 681) e dalle particolari condizioni d’uso, definite buone (cfr. sul
punto la sentenza della CTR). Questi elementi sono stati integrati dal
riferimento al valore minimo di mercato desunto dalla banca dati OMI
per gli immobili ubicati nel Comune di Roma, riferiti al semestre a cui
risale la compravendita, per la specifica zona della città di Roma in
cui insistono gli immobili.
Al riguardo, va osservato che, effettivamente, come rile fato dalla
contribuente, nelle cessioni di beni, lo scostarnento de valore
dichiarato rispetto al valore normale, desunto di valori
dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), non 131 ò essere
assunto come presunzione legale.
L’art. 24, comma 5, legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria
2008), ha modificato l’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 (così come
l’omologo art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972,

in

materia di IVA),

eliminando le disposizioni introdotte dall’art. 35 d.l. 4 luglic 2006, n.
223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: ciò a seg Jito di un
parere motivato del 19 marzo 2009 della Commissione eLropea, la

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rispetto delle prescrizioni dell’art. 51 e 52 del d.P.R n. 131 iel 1986,

quale, nell’ambito del procedimento di infrazione n. 2C07/4575,
aveva rilevato l’incompatibilità – in relazione, specificament3,
ma con valutazione ritenuta estensibile dal legislatore nazionale
anche alle imposte dirette – di tali disposizioni con il diritto
comunitario. È stato così ripristinato il quadro normativo ar teriore al

di corrispondenza del corrispettivo effettivo al valore normale del
bene (Cass. n. 9474/2017).
Ciò non toglie, però, che l’Amministrazione finanziaria possa fare
ricorso anche a dette quotazioni ai fini della valutazione del bene
immobile, unitamente ad altri elementi indiziar: di giLdizio. Le
quotazioni OMI, infatti, non costituiscono fonte tipica di prova ma
strumento di ausilio ed indirizzo per l’esercizio della potestà di
valutazione estimativa (Cass., Sez. VI – 5, Ord. n. 25707/2015). Nel
. ichiannati

caso di specie, peraltro, i dati OMI sono stati

dall’amministrazione finanziaria con riferimento al valore minimo di
mercato rilevato nel primo semestre 2007 per gli immobili

E

naloghi a

quelli venduti ubicati nel quartiere Eur di Roma.
6. Il ricorso va in conseguenza respinto. Le spese del cludizio di
legittimità, regolate come in dispositivo, seguono la soccomtenza.
P.Q.M.
la Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna la contribuente a pagare le spese del giudizio di
legittimità, liquidate in € 7000,00 per compensi, oltre alle spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 novembre
2017
Il Consigliere estensore
Dott. Luigi Giordano

Il Presidente
dott.ssaamilla D fasi

luglio 2006, sopprimendo la presunzione legale (ovviamente relativa)

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